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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 10

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1998)
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Testo in vigore dal:  15-2-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;
Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle regioni;
Sentite le Regioni a statuto ordinario;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;.
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la pubblica istruzione, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti:
a) i corsi di addestramento professionale di cui all'art. 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificato dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 456) ed all'articolo 46 della legge medesima ivi compresa l'erogazione delle indennità agli allievi ai sensi dell'art. 48 della legge stessa e dell'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424;
b) i corsi aziendali di riqualificazione di cui agli articoli 53, 54 e 55 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
c) l'addestramento professionale degli artigiani;
d) la formazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706);
e) l'istruzione artigiana e professionale negli istituiti e servizi dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia.
Le attività di cui alla presente lettera e) saranno esercitate nel rispetto delle esigenze di coordinamento ed amministrazione nei programmi generali di trattamento che rimangono di competenza del predetto Ministero;
f) la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;
g) l'orientamento e la qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili;
h) ogni altra funzione in ordine alla formazione e addestramento professionale attualmente svolta dagli organi centrali o periferici dello Stato, ferme restando le competenze di cui al successivo art. 7.
Nelle funzioni amministrative trasferite sono comprese anche:
1) la vigilanza tecnica ed amministrativa sullo svolgimento delle attività;
2) la concessione di sovvenzioni e finanziamenti a favore delle attività stesse;
3) l'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti che hanno per scopo l'addestramento e l'istruzione artigiana e professionale;
4) l'acquisto, la locazione, la costruzione, l'ampliamento e la gestione dei centri di addestramento ed istruzione artigiana e professionale ivi comprese le relative attrezzature, ad eccezione di quelli destinati all'espletamento delle funzioni di cui ai successivi articoli 7 e 8.