stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2003)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-6-1949

Art. 54


Le imprese previste dall'articolo precedente rivolgono domanda documentata al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, a mezzo dell'Ispettorato del lavoro competente, che esprime il parere sulla opportunità del corso e sulla razionalità della sua organizzazione.
La facoltà del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concedere l'autorizzazione è esercitata d'intesa con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio.