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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 10

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1998)
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Testo in vigore dal: 15-2-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli  87,  comma quinto, 117, 118 e la disposizione
VIII transitoria della Costituzione;
  Vista  la  legge  16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti
finanziari  per  le  Regioni  a  statuto  ordinario,  che all'art. 17
conferisce  delega  al  Governo per il passaggio delle funzioni e del
personale statali alle regioni;
  Sentite le Regioni a statuto ordinario;
  Udito  il  parere  della  Commissione parlamentare per le questioni
regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;.
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la
pubblica  istruzione,  per l'interno, per il tesoro, per le finanze e
per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello
Stato  in  materia  di  istruzione  artigiana  e  professionale  sono
trasferite,  per  il  rispettivo  territorio,  alle Regioni a statuto
ordinario.
  Il  trasferimento  predetto  riguarda,  tra  l'altro,  le  funzioni
amministrative concernenti:
    a)  i  corsi  di  addestramento  professionale di cui all'art. 45
della  legge  29  aprile  1949,  n. 264 (modificato dall'art. 2 della
legge  4 maggio 1951, n. 456) ed all'articolo 46 della legge medesima
ivi  compresa  l'erogazione  delle  indennita'  agli allievi ai sensi
dell'art.  48  della  legge stessa e dell'art. 4 della legge 2 aprile
1968, n. 424;
    b) i corsi aziendali di riqualificazione di cui agli articoli 53,
54 e 55 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
    c) l'addestramento professionale degli artigiani;
    d)  la  formazione  professionale  degli  apprendisti mediante le
attivita'  di  insegnamento  complementare  di cui agli articoli 16 e
seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (modificata dalla legge 8
luglio 1956, n. 706);
    e)  l'istruzione  artigiana  e  professionale  negli  istituiti e
servizi  dipendenti  dalla  Direzione  generale  per  gli istituti di
prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia.
  Le attivita' di cui alla presente lettera e) saranno esercitate nel
rispetto  delle  esigenze  di  coordinamento  ed  amministrazione nei
programmi  generali  di  trattamento  che rimangono di competenza del
predetto Ministero;
    f)  la  formazione  professionale  diretta  allo  svolgimento  di
professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;
    g)   l'orientamento   e  la  qualificazione  professionale  degli
invalidi del lavoro e degli invalidi civili;
    h)  ogni altra funzione in ordine alla formazione e addestramento
professionale  attualmente  svolta dagli organi centrali o periferici
dello  Stato,  ferme restando le competenze di cui al successivo art.
7.
  Nelle funzioni amministrative trasferite sono comprese anche:
    1) la vigilanza tecnica ed amministrativa sullo svolgimento delle
attivita';
    2)  la  concessione di sovvenzioni e finanziamenti a favore delle
attivita' stesse;
    3)  l'erogazione  di  contributi a favore di enti ed istituti che
hanno   per   scopo   l'addestramento   e  l'istruzione  artigiana  e
professionale;
    4)  l'acquisto,  la locazione, la costruzione, l'ampliamento e la
gestione  dei  centri  di  addestramento  ed  istruzione  artigiana e
professionale  ivi comprese le relative attrezzature, ad eccezione di
quelli destinati all'espletamento delle funzioni di cui ai successivi
articoli 7 e 8.