LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2003)
Testo in vigore dal: 6-6-1949
                              Art. 55.

  I corsi di cui agli articoli precedenti durano da tre a otto mesi e
si  svolgono  in  locali distinti da quelli adibiti dall'impresa alla
normale  attivita' secondo le direttive stabilite dal Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
  Al   termine  del  corso  i  non  qualificati  sono  licenziati,  i
qualificati invece sono riassorbiti dall'azienda nei limiti delle sue
possibilita'.  Alle  prove  di  fine  corso  presenziera'  un tecnico
designato dalla Commissione provinciale.