stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2003)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-6-1949

Art. 55


I corsi di cui agli articoli precedenti durano da tre a otto mesi e si svolgono in locali distinti da quelli adibiti dall'impresa alla normale attività secondo le direttive stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Al termine del corso i non qualificati sono licenziati, i qualificati invece sono riassorbiti dall'azienda nei limiti delle sue possibilità. Alle prove di fine corso presenzierà un tecnico designato dalla Commissione provinciale.