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DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 95

Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  28-2-2023
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Art. 36

Disposizioni transitorie e finali
1. Gli appuntati in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno già maturato i requisiti di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono sottoposti a valutazione dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis dello stesso decreto e, ove giudicati idonei, promossi al grado di appuntato scelto con decorrenza 1° gennaio 2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del predetto decreto.
2. In deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2016, prima e seconda valutazione, giudicati idonei, iscritti in quadro e non promossi perché non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento alle aliquote al 31 dicembre 2016, è valido anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.
3. I militari promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo, a parità di anzianità, i parigrado promossi con le aliquote del 31 dicembre 2017.
4. I vice brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno già maturato i requisiti di cui alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017.
5. I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e precedono nel ruolo, a parità di anzianità, quelli promossi con riferimento all'aliquota formata al 31 dicembre 2017.
6. I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati non idonei all'avanzamento, sono inclusi nell'aliquota di valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data.
6-bis. I vice brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2020 e che a tale data hanno maturato i requisiti di cui alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020.
6-ter. I vice brigadieri di cui al comma 6-bis, giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e precedono nel ruolo, a parità di anzianità, quelli promossi con riferimento all'aliquota formata al 31 dicembre 2020.
6-quater. I vice brigadieri di cui al comma 6-bis, giudicati non idonei all'avanzamento, sono inclusi nell'aliquota di valutazione da determinare al 31 dicembre 2020 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data.
7. I brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 che hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
8. I brigadieri giudicati idonei nell'aliquota di cui al comma 7 conseguono la promozione a brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017. Il personale promosso ai sensi del presente comma prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 2.
9. Effettuate le promozioni di cui ai commi 2, 6-ter e 8, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'avanzamento a brigadiere capo, in deroga alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
b) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
c) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
d) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1º gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011;
e) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
e-bis) per l'anno 2022, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018;
e-ter) per l'anno 2023, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019;
e-quater) per l'anno 2024, i brigadieri che rivestivano il grado di vicebrigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.
10. Al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa e di potenziare l'attività di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea:
a) nel triennio 2018-2020, è autorizzata l'assunzione nel ruolo «ispettori» di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nei limiti delle risorse ordinariamente assentite a legislazione vigente in materia di facoltà assunzionali, allo scopo utilizzando le vacanze organiche esistenti nel ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto.
Le unità da assumere sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all'organico del ruolo ispettori, da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli, secondo le disposizioni vigenti, o per effetto di quanto disposto dalla lettera b);
b) a decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri, di cui agli articoli 3, comma 1, 17, comma 1, e 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, possono essere progressivamente rimodulate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per incrementare la consistenza organica del ruolo «ispettori» fino a 28.747 unità, assicurando l'invarianza di spesa. Conseguentemente, con il medesimo decreto di cui al primo periodo, può essere rideterminata la frazione di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, fermo restando che, in relazione alle specifiche esigenze organiche e funzionali e al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dal citato articolo 58, comma 3, per l'anno 2023 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza in misura non superiore a un quinto della dotazione organica del ruolo ispettori e la relativa valutazione è effettuata ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
11. I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio, assumono il grado di luogotenente di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando l'anzianità di servizio e con l'anzianità di grado corrispondente a quella maturata nella soppressa qualifica di luogotenente.
12. I marescialli aiutanti in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno già maturato i requisiti di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017.
13. I marescialli aiutanti di cui al comma 12, giudicati:
a) idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e precedono nel ruolo, a parità di anzianità, quelli promossi con riferimento alle aliquote del 31 dicembre 2017;
b) non idonei all'avanzamento, sono inclusi nelle aliquote di valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data.
14. I marescialli capo non utilmente iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore, qualora in servizio permanente alla data di decorrenza della promozione, con le seguenti modalità:
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017;
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.
Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 in occasione della aliquota riferita al 31 dicembre 2016 e il relativo quadro di avanzamento sono validi anche ai fini della promozione di cui al presente comma. I marescialli capo idonei nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promossi ai sensi dell'articolo 58, comma 2, lettera a), prendono posto nel ruolo, a parità di anzianità assoluta, dopo i militari promossi ai sensi del presente comma. Il requisito della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 deve essere posseduto a partire dai marescialli capo inseriti nelle aliquote di valutazione formate al 31 dicembre 2028.
15. Le promozioni a maresciallo aiutante per gli anni dal 2017 al 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono conferite anche mediante la procedura di valutazione a scelta per esami. Possono partecipare a ciascuna delle citate procedure i marescialli capo che hanno il requisito di anzianità di grado di seguito indicato:
a) per l'anno 2017: fino al 31 dicembre 2012;
b) per gli anni 2018 e 2019: fino al 31 dicembre 2013;
c) per gli anni 2020 e 2021: fino al 31 dicembre 2014.
Il numero massimo delle promozioni annuali conferibili con il sistema a scelta per esami è pari a 130. Alle suddette procedure valutative continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 gennaio 2002, n. 58. I marescialli capo promossi ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 precedono nel ruolo, a parità di anzianità assoluta, quelli promossi secondo il presente comma.
15-bis. I marescialli ordinari con anzianità compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, in servizio permanente alla data del 1° gennaio 2020 e che a tale data hanno già maturato i requisiti di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, promossi con la medesima decorrenza, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 1995.
15-ter. I marescialli capo in servizio permanente, inclusi nell'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre 2019, giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2020 secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 55-bis con riferimento alla predetta aliquota del 31 dicembre 2019 è valido anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.
15-quater. I marescialli capo con anzianità compresa dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 15-ter.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 199 del 1995.
15-quinquies. Per i marescialli capo con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019, la permanenza minima nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per la promozione al grado di maresciallo aiutante, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è pari a sei anni.
15-sexies. Il personale in servizio permanente alla data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015, è incluso in una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicato idoneo, consegue la promozione al grado di luogotenente, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi con l'aliquota determinata al 31 dicembre 2019. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
15-septies. I marescialli aiutanti con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 nonché il personale promosso al grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016 sono inclusi in una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi ai sensi del comma 15-sexies. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
15-octies. I marescialli capo promossi al grado di maresciallo aiutante ai sensi dell'articolo 36, comma 14, nonché i marescialli aiutanti in possesso di una anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono sottoposti a valutazione e conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga alla permanenza prevista dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado.
15-nonies. In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-ter, la permanenza nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per il conseguimento del grado di luogotenente è pari a 6 anni.
15-decies. In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-quater, la permanenza nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per il conseguimento del grado di luogotenente è pari a:
a) sei anni, per i marescialli capo con anzianità compresa tra il 2 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b) sette anni, per i marescialli capo con anzianità compresa tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013.
15-undecies. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, per gli anni dal 2021 al 2023 le promozioni a maresciallo aiutante sono conferite, nella misura di 330 unità annuali e in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, anche mediante procedure straordinarie di valutazione a scelta per esami riservate ai marescialli capo in possesso del requisito di anzianità di grado di seguito indicato:
a) per l'anno 2021: fino al 31 dicembre 2017;
b) per l'anno 2022: fino al 31 dicembre 2018;
c) per l'anno 2023: fino al 31 dicembre 2019.
Alle suddette procedure valutative continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 gennaio 2002, n. 58. I marescialli capo promossi ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 precedono nel ruolo, a parità di anzianità assoluta, i parigrado promossi per effetto di quanto previsto dal presente comma.
15-duodecies. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è indetta una "selezione per titoli" straordinaria per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2021 a cui possono partecipare, a domanda, i marescialli aiutanti con anzianità di grado fino al 31 dicembre 2017 che non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I criteri e le modalità per l'effettuazione della selezione, nonché l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del Comandante generale.
((
15-terdecies. I marescialli aiutanti non utilmente collocati nella graduatoria di merito della selezione per titoli straordinaria di cui al comma 15-duodecies, fermo restando quanto stabilito dalla determinazione del Comandante generale adottata ai sensi del medesimo comma, sono promossi al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2023, se in servizio permanente a tale data, e iscritti in ruolo prima dei parigrado con la stessa anzianità assoluta
))
16. Agli appuntati scelti in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, è attribuita la qualifica di «qualifica speciale», con decorrenza 1° ottobre 2017.
Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma è valutato dalla commissione di cui agli articoli 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Agli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2016, il parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente decreto per appuntato scelto +5 attribuito dopo quattro anni di anzianità nel grado.
16-bis. Agli appuntati scelti in servizio permanente al 1° gennaio 2020 che hanno compiuto quattro anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, è attribuita la qualifica di "qualifica speciale", con decorrenza 1° gennaio 2020.
Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma è valutato dalla commissione di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
17. Per il conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 16 e 16-bis e in servizio alla data del 1° ottobre 2017, sono valutati dopo 4 anni di permanenza nel grado.
18. Ai brigadieri capo in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno conseguito la promozione entro il 30 settembre 2013 e che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è attribuita la qualifica di «qualifica speciale» con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma è incluso in un'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 1° ottobre 2017.
19. Attribuita la qualifica di cui al comma 18, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione dei brigadieri capo per il conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti e in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2013;
b) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
c) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
d) per l'anno 2020, i brigadieri capo:
1) con anzianità compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2016;
2) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità fino al 31 dicembre 2011;
3) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2012.
Al personale di cui ai numeri 1) e 2) la qualifica speciale è attribuita con decorrenza dal 1º gennaio 2020, nell'ordine di iscrizione del ruolo di provenienza;
e) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2013;
f) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
g) per l'anno 2023, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2018;
h) per l'anno 2024, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2019;
h-bis) per l'anno 2025, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020 che rivestivano il grado di vicebrigadiere con anzianità fino al 31 dicembre 2010.
20. Ai luogotenenti di cui al comma 11, che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'articolo 34 dello stesso decreto legislativo, è attribuita la qualifica di «cariche speciali» con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma è incluso in un'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 1° ottobre 2017.
21. Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi del comma 13, lettera a), fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per il conseguimento della qualifica di «cariche speciali» è la seguente:
a) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno;
b) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni;
c) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni.
21-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica di "cariche speciali", è formata un'aliquota straordinaria nella quale sono inclusi i luogotenenti con anzianità dal 2017 al 2019.
Ai predetti luogotenenti è attribuita la qualifica di "cariche speciali" a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 199 del 1995. I medesimi prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.
21-ter. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione della qualifica di "cariche speciali", riservate ai luogotenenti promossi ai sensi dei commi 15-sexies, 15-septies e 15-duodecies, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 199 del 1995, sono fissate secondo le seguenti decorrenze:
a) per l'anno 2021, coloro che rivestivano il precedente grado di maresciallo aiutante con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b) per l'anno 2022, i marescialli aiutanti con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
c) per l'anno 2023, i marescialli aiutanti con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
d) per l'anno 2024, i marescialli aiutanti con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
e) per l'anno 2025, i marescialli aiutanti con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
f) per l'anno 2026, i marescialli aiutanti promossi con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016;
g) per l'anno 2027, i marescialli aiutanti promossi con riferimento alla "selezione per titoli" di cui al comma 15-duodecies.
22. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e finanzieri di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, non è richiesto per i volontari delle Forze armate di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data.
23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 e 37, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli allievi marescialli sono tratti mediante:
a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo, terzo, quarto e quinto anno, nella misura del 60 per cento;
b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo, terzo, quarto e quinto anno, nella misura del 40 per cento. Fermo restando quanto previsto dalla presente lettera, il Corpo della guardia di finanza può bandire, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, un concorso straordinario per titoli per 150 allievi marescialli da trarre, anche in sovrannumero rispetto all'organico, dai brigadieri capo qualifica speciale in servizio permanente che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano un'età anagrafica non inferiore a 55 anni e siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Nel medesimo anno solare, i brigadieri capo qualifica speciale che partecipano al concorso straordinario di cui alla presente lettera non possono partecipare ai concorsi previsti dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. La durata del corso di formazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, può essere ridotta fino alla metà.
24. In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 8), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari. Per il medesimo concorso, il Comandante generale della Guardia di finanza, nell'ambito dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, può fissare con il bando di concorso di cui all'articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti da riservare al personale in possesso di laurea triennale, individuandone le relative classi.
24-bis. Nell'ambito delle procedure reclutative indette dal Corpo della guardia di finanza, ai fini dell'accertamento del possesso del profilo attitudinale previsto per il ruolo ambito, possono essere impiegati ufficiali del medesimo Corpo in possesso della qualifica di «perito selettore", conferita dalla competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di specifico corso organizzato nell'ambito della predetta amministrazione di appartenenza.
25. L'articolo 6-bis, comma 13, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, non si applica agli allievi ufficiali del soppresso ruolo aeronavale rinviati dal corso di Accademia a seguito di accertata inattitudine al volo o alla navigazione.
26. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui agli articoli 6-bis, comma 12, e 6-ter, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94.
27. Il 50 per cento dei posti per il concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è riservato:
a) fino al 31 dicembre 2021, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso di laurea triennale nelle materie indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
28. Gli ufficiali reclutati ai sensi del comma 27 possono essere inclusi nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore se hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in una delle materie indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
29. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, negli anni dal 2018 al 2022 il Corpo della guardia di finanza può bandire per ciascun anno un concorso straordinario, secondo le modalità e procedure previste dal bando, per 70 sottotenenti del ruolo normale riservato ai luogotenenti in servizio permanente con tre anni di anzianità nel grado in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 69 del 2001 e che, alla data indicata dal bando, hanno riportato, nell'ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a «eccellente» o equivalente. Nel bando può essere prevista una riserva non superiore al 25 per cento dei posti a concorso a favore dei luogotenenti, in possesso dei medesimi requisiti e di una delle specializzazioni dei servizi navale o aereo, che nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, siano stati impiegati quali specializzati nel relativo servizio. I posti non coperti nell'ambito della predetta riserva sono devoluti a favore della quota non riservataria; il medesimo meccanismo opera in caso contrario.
30. I vincitori del concorso di cui al comma 29 sono ammessi, se in servizio permanente, alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparto speciale e sono iscritti in ruolo, con decorrenza successiva alla conclusione dell'attività formativa, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
31. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12, del decreto legislativo n. 69 del 2001 sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 30, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonché le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. Ai frequentatori del corso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13 e all'articolo 6-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 69 del 2001.
32. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa, gli ufficiali di cui al comma 30 sono iscritti in ruolo in sovrannumero, allo scopo utilizzando le vacanze organiche presenti nel ruolo ispettori, che restano indisponibili fino alla cessazione dal servizio dei medesimi ufficiali.
33. Con decorrenza dal 2 luglio 2017, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza:
a) gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono iscritti nel comparto ordinario del medesimo ruolo, conservando il grado rivestito e l'anzianità assoluta e relativa precedentemente acquisita;
b) gli ufficiali del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza transitano nel ruolo normale - comparto aeronavale, conservando il grado rivestito e l'anzianità assoluta e relativa precedentemente acquisita;
c) gli ufficiali del soppresso ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza transitano nel ruolo normale - comparto speciale, conservando il grado rivestito e l'anzianità assoluta e relativa precedentemente acquisita.
34. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172.
35. Ai tenenti colonnelli con quattro anni di permanenza nel grado di maggiore continuano ad applicarsi, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, le disposizioni di cui alle note (c), (d) ed (e) della tabella n. 1 vigente il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto. Per la formazione delle aliquote a partire dal 2020, gli ufficiali di cui al presente comma che maturano 7 anni di permanenza nel grado di tenente colonnello sono inseriti nella prima aliquota di valutazione.
35-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 35:
a) i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità di grado compresa tra il 2009 e il 2015, ai fini dell'inclusione nella terza aliquota di valutazione, devono aver maturato un'anzianità di grado pari o superiore a 12 anni;
b) per i tenenti colonnelli del ruolo normale promossi a tale grado nell'anno 2017, ai fini dell'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, sono richieste le seguenti anzianità nel grado:
- 1ª aliquota: 6, 7 e 8 anni;
- 2ª aliquota: 9 e 10 anni;
- 3ª aliquota: 13 o più anni.
36. Nei confronti degli ufficiali inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore per l'anno 2017, ovvero per anni precedenti, nonché nei confronti dei tenenti colonnelli da valutare ai sensi dell'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano le disposizioni vigenti alla data del 31 ottobre 2016. Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere efficacia le disposizioni transitorie di cui agli articoli 51 e 52 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
37. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 27 DICEMBRE 2019, N. 172.
38. Fino alla formazione delle aliquote di valutazione per l'anno 2021, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza del ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono i gradi di tenente colonnello e maggiore, devono aver maturato, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, nove anni complessivi di permanenza nei predetti gradi.
39. I requisiti di comando previsti dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, sono richiesti nei confronti degli ufficiali immessi in servizio, al termine dei corsi di formazione, a partire dall'anno 2017. Per gli ufficiali in servizio alla data del 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data.
40. La promozione di cui all'articolo 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è attribuita a partire dall'anno 2024.
41. Fino all'anno 2029, ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale non si applica l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. I predetti ufficiali sono valutati annualmente e iscritti in un'unica graduatoria di merito.
Dall'anno 2018 e fino all'anno 2023, le promozioni sono conferite ai predetti ufficiali secondo un ciclo di due anni: una promozione nel primo anno, 2 promozioni nel secondo. Dal 2024 al 2029 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma è pari a due unità.
42. Ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale, l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 si applica a partire dall'anno di inclusione in aliquota per la seconda valutazione dei tenenti colonnelli reclutati ai sensi dello stesso decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto. Fino all'anno precedente, i predetti ufficiali sono valutati e iscritti in un'unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni è stabilito annualmente dal Comandante generale della Guardia di finanza in relazione alla composizione dell'aliquota di valutazione e all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento.
42-bis. Fino alla formazione delle aliquote di avanzamento per l'anno 2027, i colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario, iscritti in occasione della sesta valutazione nella prima metà della graduatoria di merito, possono chiedere di essere ulteriormente valutati per le due annualità immediatamente successive.
42-ter. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, l'esito della valutazione a scelta, a cura della commissione superiore di avanzamento, degli ufficiali inclusi, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nelle aliquote formate al 30 settembre 2020 non produce effetti ai fini delle promozioni attribuibili nell'anno 2021.
43. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172.
44. Fino all'anno 2021, per i maggiori da valutare per l'avanzamento al grado superiore, continuano ad applicarsi, con esclusivo riferimento alla forma di avanzamento, le tabelle 1, 2 e 3, allegate al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 in vigore al 31 dicembre 2016. Per l'anno 2018, sono inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore i capitani del ruolo normale - comparto speciale con anzianità di grado 2011 e antecedente.
45. Per gli ufficiali del ruolo normale - comparto ordinario l'impiego in incarichi del settore aeronavale è considerato equivalente all'impiego dei parigrado del comparto aeronavale.
46. Nell'anno di entrata in vigore del presente decreto e nel triennio successivo, i periodi minimi di comando previsti dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, necessari ai fini dell'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore sono ridotti di 31 giorni.
47. Per l'avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale, sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172;
b) 2019, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2010. Per il medesimo anno, il numero delle promozioni stabilito dalla tabella n. 1 annessa al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, è incrementato di n. 1 unità;
c) 2020, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2012;
d) 2021, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2014;
e) 2022, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2016.
48. I generali di brigata del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei limiti di età per il collocamento in congedo previsti il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto.
49. I maggiori e i tenenti colonnelli dei soppressi ruoli speciale e aeronavale del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente al 2 luglio 2017 possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di età per i quali abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
50. I colonnelli del soppresso ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente al 2 luglio 2017 possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei limiti di età per il collocamento in congedo previsti il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto.
51. I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli in servizio permanente dei soppressi ruoli normale e speciale del Corpo della guardia di finanza possono presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, domanda irrevocabile di transito nel ruolo normale - comparto aeronavale del medesimo Corpo.
A tal fine, i predetti ufficiali devono:
a) possedere almeno uno dei seguenti brevetti o specializzazioni:
1) specializzazione di comandante di stazione navale o di comandante di unità navale;
2) brevetto di pilota militare ovvero brevetto militare di pilota di elicottero;
3) specialista di elicottero o di aeroplano;
b) essere stati impiegati per almeno otto anni nell'arco della carriera o, in alternativa, per almeno un biennio negli ultimi quattro anni, in un incarico attinente al comparto aeronavale del Corpo della guardia di finanza.
Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabilite le modalità di transito e di iscrizione nel ruolo normale - comparto aeronavale degli ufficiali della Guardia di finanza.
52. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, alla partecipazione al concorso per la frequenza del corso superiore di polizia economico-finanziaria sono ammessi:
a) per il corso che ha inizio nell'anno 2018, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2015 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016;
b) per il corso che ha inizio nell'anno 2019, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2016 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016;
c) per il corso che ha inizio nell'anno 2020, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2017 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016;
d) per il corso che ha inizio nell'anno 2021, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2019 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2017;
e) per il corso che ha inizio nell'anno 2022, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2020 e i maggiori con anzianità di grado non successiva al 31 dicembre 2017;
f) per il corso che ha inizio nell'anno 2023, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2021 e i maggiori con anzianità di grado non successiva al 31 dicembre 2018.
f-bis) per il corso che ha inizio nell'anno 2024, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2019;
f-ter) per il corso che ha inizio nell'anno 2025, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022;
f-quater) per il corso che ha inizio nell'anno 2026, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022;
f-quinquies) per il corso che ha inizio nell'anno 2027, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023;
f-sexies) per il corso che ha inizio nell'anno 2028, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023;
f-septies) per il corso che ha inizio nell'anno 2029, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2024.
Il requisito relativo al grado deve essere posseduto alla data di indizione del concorso.
53. A parità di altri titoli, l'essere dichiarati vincitori del concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico-finanziaria di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, costituisce titolo preferenziale per l'avanzamento al grado di colonnello, rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, assimilabile al conseguimento del titolo stesso al termine del relativo biennio di formazione, semprechè la frequenza del corso sia effettiva all'atto della valutazione da parte della commissione superiore di avanzamento ovvero l'interessato sia stato ammesso alla frequenza di un corso successivo.
54. Il maestro direttore in servizio permanente alla data di entrata in vigore del presente decreto è valutato per l'avanzamento al grado superiore dopo sedici anni dalla nomina a maggiore, corrispondenti ai periodi di permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello stabiliti dalla tabella G allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, come modificata dal presente decreto.
55. I militari appartenenti al ruolo d'onore della Guardia di finanza, trattenuti o richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 806 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cessano dal trattenimento o dal richiamo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le istanze di trattenimento o richiamo in servizio presentate ai sensi del predetto articolo 806, ancora in essere alla stessa data, sono archiviate.
56. Per l'anno 2018, il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto ordinario è fissato in otto unità.
56-bis. Fermo restando quanto disposto alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 per i colonnelli e i generali di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale:
a) per gli anni 2020 e 2022 il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale è fissato in una unità. Conseguentemente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c-bis), del predetto decreto legislativo n. 69/2001, per i suddetti anni è formata l'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale;
b) per il periodo dal 2025 al 2028, in relazione alla composizione dell'aliquota e alla consistenza in effettivo del ruolo, il Comandante generale può conferire una promozione al grado di generale di divisione del ruolo normale - comparto aeronavale nei limiti delle promozioni previste per il medesimo periodo.
56-ter. Per gli anni dal 2022 al 2026, in conseguenza dei nuovi periodi di permanenza nel grado stabiliti a partire dal primo dei predetti anni, le promozioni complessive al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario, di cui alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono rideterminate in modo armonico per le tre aliquote dei tenenti colonnelli con provvedimento del Comandante generale, avuto anche riguardo al numero di ufficiali in possesso di titoli valutabili ai fini dell'avanzamento.
56-quater. In relazione alle esigenze funzionali e di completamento dell'organico del ruolo-tecnico-logistico-amministrativo, il Comandante generale della Guardia di finanza può disporre, fino all'anno 2025, una o più procedure per il transito di ufficiali dal ruolo normale - comparto ordinario al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti con propria determinazione. Resta ferma l'applicabilità del disposto di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
56-quinquies. Per l'avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, fino alla formazione delle aliquote per l'anno 2022, si applica la tabella n. 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, vigente il giorno precedente all'entrata in vigore del presente comma.
56-sexies. Con riferimento alle promozioni al grado di colonnello del ruolo tecnico-logistico-amministrativo:
a) fino all'anno 2020, non si applica l'articolo 26 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
b) fino all'anno 2031, il Comandante generale della Guardia di finanza ha facoltà di non applicare la disposizione di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, avuto riguardo ai transiti disposti ai sensi del presente decreto legislativo e alla composizione delle relative aliquote di avanzamento. Per il comparto sanitario - specialità psicologia, la vacanza organica eventualmente disponibile nell'anno 2030 è colmata con una promozione di un tenente colonnello della medesima specialità nell'anno 2032.
57. L'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi ai cittadini che svolgono o hanno svolto servizio militare volontario, di leva e di leva prolungato al medesimo giorno precedente.
58. I marescialli aiutanti luogotenenti, appartenenti al ruolo degli esecutori della Banda della Guardia di finanza, in servizio al 1° gennaio 2017 assumono il grado di luogotenente conservando l'anzianità di grado corrispondente a quella maturata nella soppressa qualifica di luogotenente. Gli stessi, se in possesso di anzianità nel grado superiore o uguale a quella prevista dalla tabella G allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificata dal presente decreto, sono inseriti in un'aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017 per il conferimento della qualifica di cariche speciali. L'attribuzione della citata qualifica ha decorrenza 1° ottobre 2017.
59. I marescialli aiutanti, appartenenti al ruolo degli esecutori della Banda della Guardia di finanza, in servizio alla data del 1° gennaio 2017, sono inseriti in un'aliquota straordinaria formata alla medesima data e, se in possesso di anzianità di grado uguale o superiore a quella stabilità dalla tabella G allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificata dal presente decreto, sono valutati e promossi al grado di luogotenente con anzianità 1° gennaio 2017. Per la successiva attribuzione della qualifica di cariche speciali, ai fini del compimento del periodo minimo di permanenza previsto dalla tabella G allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificata dal presente decreto, è computata la parte eccedente dell'anzianità maturata nel precedente grado. Se da tale computo risulta un'anzianità uguale o superiore a quanto previsto dalla richiamata tabella G, detto personale è inserito in un'aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di cariche speciali ha decorrenza 1° ottobre 2017, in ordine di ruolo dopo i luogotenenti cariche speciali di cui al comma 58.
60. Ai fini dell'inserimento nelle aliquote richiamate ai commi 58 e 59, non devono ricorrere le condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
60-bis. Il personale del Corpo della guardia di finanza non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto, ovvero nominato, per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, da individuare compatibilmente con il grado rivestito e con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione.
60-ter. Entro il 31 dicembre 2019 è bandito, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, un concorso straordinario per dodici unità del ruolo esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza riservato ai militari del medesimo Corpo che, alla data di indizione della procedura concorsuale, risultino in servizio presso il complesso bandistico musicale da almeno due anni. L'accesso al concorso è consentito, senza limiti di età, ai militari in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287. Le prove d'esame consistono nell'esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente, nella lettura a prima vista di un brano di musica e in una prova culturale sulle nozioni inerenti alla tecnica dello strumento suonato. La commissione esaminatrice del concorso è costituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287. I vincitori di concorso sono inquadrati, in soprannumero alle vacanze organiche esistenti nel ruolo dei musicisti della Banda della Guardia di finanza e prescindendo dalla qualificazione strumentale, nella terza parte B di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, corrispondente al grado di maresciallo ordinario.
60-quater. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, l'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 non si applica con riferimento alle promozioni al grado di generale di divisione nell'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nell'organico previsto dalla colonna n. 2 della tabella n. 1 allegata al medesimo decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
60-quinquies. Il ruolo dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza, in deroga alle percentuali previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato con le modalità di cui al medesimo articolo 19, per un massimo di 1.750 unità soprannumerarie, suddivise in 350 unità per il concorso relativo all'anno 2020, 400 unità per il concorso relativo all'anno 2021, 450 unità per il concorso relativo all'anno 2022 e 550 unità per il concorso relativo all'anno 2023, di cui, rispettivamente, 300 unità per l'anno 2020, 350 unità per l'anno 2021, 400 unità per l'anno 2022 e 500 unità per l'anno 2023, tratte dagli appuntati scelti e, per le restanti 50 unità per ciascuno dei predetti anni, dagli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Al completo riassorbimento delle predette posizioni soprannumerarie si provvede, entro il 2029, con i concorsi indetti dall'anno 2024 e con effetti a partire dal 1° gennaio 2026. A tal fine, il numero massimo delle unità soprannumerarie è fissato:
a) al 31 dicembre 2026, in 1.320 unità;
b) al 31 dicembre 2027, in 893 unità;
c) al 31 dicembre 2028, in 363 unità;
d) al 31 dicembre 2029, in 0 unità.
Fino al 31 dicembre 2025, la durata dei corsi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, svolti secondo le modalità di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo decreto legislativo, può essere ridotta fino alla metà.
60-sexies. Per gli ufficiali allievi in formazione presso l'Accademia del Corpo della guardia di finanza alla data di entrata in vigore del presente decreto, avviati al corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare successivamente alla nomina a ufficiale, la ferma di sedici anni di cui all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è contratta dalla data di avvio del predetto corso.