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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 199

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento ((del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.))

note: Entrata in vigore del decreto: 01-09-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/2024)
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Testo in vigore dal:  20-2-2020
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Art. 18

Funzioni del personale appartenente al ruolo "sovrintendenti"
1. Agli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, di ufficiale di polizia tributaria e di agente di pubblica sicurezza.
2. ll personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive,
((anche qualificate e complesse,))
richiedenti una adeguata preparazione professionale e con i margini di iniziativa e discrezionalità inerenti alle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e tributaria, nonché di agente di pubblica sicurezza. Al medesimo personale possono essere affidati il comando di uno o più militari, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, nonché compiti di carattere operativo e di insegnamento, formazione e istruzione del personale del Corpo in relazione alla professionalità posseduta. Lo stesso collabora, altresì, con i propri superiori gerarchici, con possibilità di sostituire il proprio superiore diretto in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Ai brigadieri capo, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, possono essere attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilità e di apporto professionale, incarichi operativi di più elevato impegno nonché il comando di piccole unità operative, in sostituzione del proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di assenza o impedimento.
3-bis. I brigadieri capo che maturano
((sei))
anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di «qualifica speciale» dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di grado e, in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, sono principalmente impiegati in incarichi di maggiore responsabilità nell'ambito del ruolo di appartenenza. I medesimi possono essere impiegati altresì in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali. La qualifica è attribuita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonché l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai brigadieri capo che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali per delitto non colposo o disciplinari più gravi della «consegna»;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126.
3-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 3-ter, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 3-ter, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 3-bis.
3-quater. Il brigadiere capo «qualifica speciale» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di più brigadieri capo «qualifica speciale» prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica.

(13)

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 19) che "Attribuita la qualifica di cui al comma 18, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione dei brigadieri capo per il conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti e in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2013;
b) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
c) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
d) per l'anno 2020, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
e) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità fino al 31 dicembre 2010;
f) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
g) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
h) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013".