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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 199

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento ((del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.))

note: Entrata in vigore del decreto: 01-09-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/2024)
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Testo in vigore dal:  1-9-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3;
Acquisiti i pareri degli organismi di rappresentanza del personale militare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno;

EMANA:

il seguente decreto legislativo

Art. 1

Istituzione ruoli
1. Nell'ambito del Corpo della guardia di finanza sono istituiti i seguenti ruoli:
a) ruolo "ispettori";
b) ruolo "sovrintendenti";
c) ruolo "appuntati e finanzieri".
2. L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi o qualifiche di ciascun ruolo, fra gli appartenenti al personale del Corpo della guardia di finanza e il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, sono stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto.

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Nota redazionale
Il testo delle premesse è riportato già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/07/1995, n. 162 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 6 marzo 1992, n. 216 reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle altre forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzione e trattamento economici".
- La legge 29 aprile 1995, n. 130 reca: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate".