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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 199

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento ((del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.))

note: Entrata in vigore del decreto: 01-09-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/2024)
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Testo in vigore dal:  20-2-2020
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Art. 4

Funzioni del personale appartenente al
Ruolo "appuntati e finanzieri"
1. Agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, con i margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti alle qualifiche possedute, e può altresì esercitare incarichi di comando di uno o più militari, nonché compiti di insegnamento, formazione e istruzione del personale del medesimo Corpo, in relazione alla professionalità posseduta.
2-bis. Gli appuntati scelti che maturano
((cinque))
anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di «qualifica speciale».
La qualifica è attribuita, a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di grado, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. Si applicano gli articoli 10, 11, 12 e 13 in quanto compatibili, nonché l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. (13)
((16))
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, agli appuntati scelti che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali per delitto non colposo o disciplinari più gravi della «consegna»;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126.
2-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 2-ter, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 2-ter, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 2-bis.
2-quater. L'appuntato scelto «qualifica speciale» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di più appuntati scelti «qualifica speciale» prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica.
2-quinquies. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, l'appuntato scelto «qualifica speciale» è principalmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilità nell'ambito del ruolo di appartenenza. Il medesimo può essere impiegato altresì in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali.

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto (con l'art. 36, comma 16) che "Agli appuntati scelti in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, è attribuita la qualifica di «qualifica speciale», con decorrenza 1° ottobre 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 17) che "Per il conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 16 e in servizio alla data del 1° ottobre 2017, sono valutati dopo 7 anni di permanenza nel grado".
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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 36, comma 16-bis) che "Agli appuntati scelti in servizio permanente al 1° gennaio 2020 che hanno compiuto quattro anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, è attribuita la qualifica di "qualifica speciale", con decorrenza 1° gennaio 2020.
Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma è valutato dalla commissione di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199".