stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. 69

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
nascondi
Testo in vigore dal:  20-2-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 6-ter

(Accesso mediante concorso interno al ruolo normale - comparto speciale degli ufficiali)
1. Al concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), possono partecipare gli appartenenti alla Guardia di finanza, in servizio permanente, dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso di laurea specialistica o magistrale prevista dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che:
a) abbiano almeno 30 anni di età e non abbiano superato il 45° anno alla data indicata nel bando di concorso;
b) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.
2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono ammessi alla frequenza di un corso presso l'Accademia della Guardia di finanza di durata non inferiore a un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparto speciale e iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione del medesimo corso.
3. Ai frequentatori del corso di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8
((, 11))
e 13. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12, sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonché le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
4. Il frequentatore del corso di Accademia di cui al comma 2, vincitore del concorso ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), che perde in via definitiva l'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione prosegue il corso di cui al comma 2 permanendo nel ruolo normale - comparto speciale.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126.