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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 199

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento ((del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.))

note: Entrata in vigore del decreto: 01-09-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/2024)
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Testo in vigore dal:  23-4-2023
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Art. 3

Consistenza organica del ruolo
"appuntati e finanzieri"
1. Tenuto conto della forza organica del ruolo Finanzieri e Appuntati del Corpo della guardia di finanza indicata nella tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217 e del riordino dei ruoli di cui al presente decreto, la consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri", alla data del 1° gennaio 2017, è pari a 23.313 unità. (6a)
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 24.263 unità. (17)
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.605 unità.
((
1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.894 unità.
))
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AGGIORNAMENTO (6a)

Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Le consistenze organiche del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri di cui agli articoli 3, 17 e 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono così rideterminate:
a) ruolo ispettori n. 23.450 unità,
b) ruolo sovrintendenti n. 13.300 unità,
c) ruolo appuntati e finanzieri n. 26.807 unità."
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AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 5 ottobre 2020 (in G.U. 23/11/2020, n. 291) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d)) che "Le consistenze organiche dei ruoli «ispettori», «sovrintendenti» e «appuntati e finanzieri» del Corpo della guardia di finanza, di cui agli articoli 33, comma 1, 17, comma 1, e 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono così rideterminate:
a) dal 1° settembre 2020, 25.702 unità del ruolo «ispettori», 11.242 unità del ruolo «sovrintendenti» e 23.363 unità del ruolo «appuntati e finanzieri»;
b) dal 1° gennaio 2022, 26.702 unità del ruolo «ispettori», 10.112 unità del ruolo «sovrintendenti» e 23.363 unità del ruolo «appuntati e finanzieri»;
c) dal 1° gennaio 2024, 27.702 unità del ruolo «ispettori», 10.000 unità del ruolo «sovrintendenti» e 22.282 unità del ruolo «appuntati e finanzieri»;
d) dal 1° gennaio 2026, 28.702 unità del ruolo «ispettori», 10.000 unità del ruolo «sovrintendenti» e 21.082 unità del ruolo «appuntati e finanzieri»".