LEGGE 24 ottobre 1966, n. 887

Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2020)
Testo in vigore dal: 20-2-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
 
  1. Il corso superiore  di  polizia  economico-finanziaria  provvede
all'alta  qualificazione  professionale  degli  ufficiali  del  ruolo
normale  del  Corpo   della   Guardia   di   finanza,   mediante   il
perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica  e
culturale, ai fini dell'assolvimento  di  incarichi  di  comando,  di
stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito  internazionale,
che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo  operativo
e nella gestione delle risorse umane e organizzative. 
  2.  Alla  frequenza  del  corso  superiore  di  polizia   economico
finanziaria, della  durata  di  due  anni,  sono  ammessi  i  tenenti
colonnelli  in  servizio  permanente  effettivo  del  ruolo  normale,
vincitori di  un  concorso  per  titoli  ed  esami,  da  bandire  con
determinazione annuale  del  Comandante  generale  della  Guardia  di
finanza. Alla data di indizione del concorso,  i  tenenti  colonnelli
devono aver maturato un'anzianita' nel grado non  inferiore  a  ((due
anni)) e non superiore a ((cinque)) anni. (7) ((8)) 
  3. Per essere ammessi alla  procedura  concorsuale,  gli  ufficiali
superiori a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio calcolato
a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle  domande,
la qualifica di "eccellente" o equivalente; 
    b) non devono essere, al termine di scadenza della  presentazione
delle domande,  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitto  non
colposo, ne sottoposti  a  procedimento  disciplinare  da  cui  possa
derivare una sanzione di  stato  ovvero  sospesi  dall'impiego  o  in
aspettativa; 
    c) devono essere in possesso di una laurea in discipline 
giuridiche o economiche 
  4. La partecipazione al concorso non e' ammessa  per  piu'  di  due
volte, ancorche' non consecutive. Dal computo  di  tale  limite  sono
escluse le  partecipazioni  ai  concorsi  al  termine  dei  quali  il
concorrente  sia  stato  giudicato  idoneo   e   classificato   nella
graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non  inferiore  a
26/30. Alla valutazione dei titoli e  delle  prove  d'esame  provvede
apposita commissione presieduta da  un  generale  di  corpo  d'armata
della Guardia di finanza. Tale commissione puo' essere  suddivisa  in
sottocommissioni ed e' nominata  con  determinazione  del  Comandante
Generale della Guardia di finanza. 
  5.  Le  finalita',  gli  obiettivi  e  l'organizzazione  del  corso
superiore,  nonche'  le  modalita'  concorsuali  per  l'accesso  sono
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400. Il  corso  si  svolge  secondo  programmi  e  modalita'
coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
Le materie ed i relativi programmi sono approvati con  determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza. 
  6. La disposizione di cui al comma 3,  lettera  c),  si  applica  a
decorrere dal 1^ gennaio 2003. 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art.  36,  comma
52) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2,  della
legge 24 ottobre 1966, n. 887, alla partecipazione al concorso per la
frequenza del corso superiore di polizia  economico-finanziaria  sono
ammessi: 
  a) per il corso che ha inizio nell'anno 2018, i tenenti  colonnelli
del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado  non  antecedente
al 1° gennaio 2015 e i maggiori  del  ruolo  normale  con  anzianita'
giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016; 
  b) per il corso che ha inizio nell'anno 2019, i tenenti  colonnelli
del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado  non  antecedente
al 1° gennaio 2016 e i maggiori  del  ruolo  normale  con  anzianita'
giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016; 
  c) per il corso che ha inizio nell'anno 2020, i tenenti  colonnelli
del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado  non  antecedente
al 1° gennaio 2017 e i maggiori  del  ruolo  normale  con  anzianita'
giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016; 
  d) per il corso che ha inizio nell'anno 2021, i tenenti  colonnelli
del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado  non  antecedente
al 1° gennaio 2017 e i maggiori  del  ruolo  normale  con  anzianita'
giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2017; 
  e) per il corso che ha inizio nell'anno 2022, i tenenti  colonnelli
del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado  non  antecedente
al 1°  gennaio  2019  e  i  maggiori  con  anzianita'  di  grado  non
successiva al 31 dicembre 2017; 
  f) per il corso che ha inizio nell'anno 2023, i tenenti  colonnelli
del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado  non  antecedente
al 1°  gennaio  2019  e  i  maggiori  con  anzianita'  di  grado  non
successiva al 31 dicembre 2017. 
  Il requisito relativo al grado deve essere posseduto alla  data  di
indizione del concorso". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95,  come  modificato  dal  D.Lgs.  27
dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 36, comma 52) che  "In
deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma  2,  della  legge  24
ottobre  1966,  n.  887,  alla  partecipazione  al  concorso  per  la
frequenza del corso superiore di polizia  economico-finanziaria  sono
ammessi: 
  a) per il corso che ha inizio nell'anno 2018, i tenenti  colonnelli
del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado  non  antecedente
al 1° gennaio 2015 e i maggiori  del  ruolo  normale  con  anzianita'
giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016; 
  b) per il corso che ha inizio nell'anno 2019, i tenenti  colonnelli
del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado  non  antecedente
al 1° gennaio 2016 e i maggiori  del  ruolo  normale  con  anzianita'
giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016; 
  c) per il corso che ha inizio nell'anno 2020, i tenenti  colonnelli
del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado  non  antecedente
al 1° gennaio 2017 e i maggiori  del  ruolo  normale  con  anzianita'
giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016; 
  d) per il corso che ha inizio nell'anno 2021, i tenenti  colonnelli
del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado  non  antecedente
al 1° gennaio 2019 e i maggiori  del  ruolo  normale  con  anzianita'
giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2017; 
  e) per il corso che ha inizio nell'anno 2022, i tenenti  colonnelli
del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado  non  antecedente
al 1°  gennaio  2020  e  i  maggiori  con  anzianita'  di  grado  non
successiva al 31 dicembre 2017; 
  f) per il corso che ha inizio nell'anno 2023, i tenenti  colonnelli
del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado  non  antecedente
al 1°  gennaio  2021  e  i  maggiori  con  anzianita'  di  grado  non
successiva al 31 dicembre 2018. 
  f-bis) per il  corso  che  ha  inizio  nell'anno  2024,  i  tenenti
colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica  di  grado  non
antecedente al 1° gennaio 2022 e i maggiori  del  ruolo  normale  con
anzianita' giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2019; 
  f-ter) per il  corso  che  ha  inizio  nell'anno  2025,  i  tenenti
colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica  di  grado  non
antecedente al 1° gennaio 2022; 
  f-quater) per il corso che ha  inizio  nell'anno  2026,  i  tenenti
colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica  di  grado  non
antecedente al 1° gennaio 2022; 
  f-quinquies) per il corso che ha inizio nell'anno 2027,  i  tenenti
colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica  di  grado  non
antecedente al 1° gennaio 2023; 
  f-sexies) per il corso che ha  inizio  nell'anno  2028,  i  tenenti
colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica  di  grado  non
antecedente al 1° gennaio 2023; 
  f-septies) per il corso che ha inizio  nell'anno  2029,  i  tenenti
colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica  di  grado  non
antecedente al 1° gennaio 2024. 
  Il requisito relativo al grado deve essere posseduto alla  data  di
indizione del concorso".