DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-6-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                             Art. 9-bis. 
 
 
            (Indici sintetici di affidabilita' fiscale). 
 
  1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi  imponibili
e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da  parte  dei
contribuenti e il rafforzamento della  collaborazione  tra  questi  e
l'Amministrazione finanziaria,  anche  con  l'utilizzo  di  forme  di
comunicazione  preventiva  rispetto  alle  scadenze   fiscali,   sono
istituiti indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti
attivita' di impresa,  arti  o  professioni,  di  seguito  denominati
"indici". Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi
di  dati  e  informazioni  relativi   a   piu'   periodi   d'imposta,
rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi  a  verificare
la normalita' e la coerenza della gestione aziendale o professionale,
anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su  una
scala da 1 a 10 il grado  di  affidabilita'  fiscale  riconosciuto  a
ciascun contribuente, anche al fine  di  consentire  a  quest'ultimo,
sulla  base  dei  dati  dichiarati  entro  i  termini  ordinariamente
previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11. 
  2.  ((Gli  indici  sono  approvati   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze entro il  mese  di  marzo  del  periodo
d'imposta successivo  a  quello  per  il  quale  sono  applicati.  Le
eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere  conto
di situazioni di natura straordinaria, anche  correlate  a  modifiche
normative e ad andamenti economici e  dei  mercati,  con  particolare
riguardo a determinate attivita' economiche o aree territoriali, sono
approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo  a
quello per il quale sono applicate.))  Gli  indici  sono  soggetti  a
revisione almeno ogni  due  anni  dalla  loro  prima  applicazione  o
dall'ultima revisione. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di  ciascun  anno,
sono individuate le attivita' economiche per le quali  devono  essere
elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per
il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017,  il  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo
e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. (31) 
  3.  I  dati  rilevanti   ai   fini   della   progettazione,   della
realizzazione, della costruzione  e  dell'applicazione  degli  indici
sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste  dall'ordinamento
vigente,  dalle  fonti  informative  disponibili  presso   l'anagrafe
tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della  guardia
di finanza, nonche' da altre fonti. 
  4. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche  al
fine  di  consentire  un'omogenea  raccolta   informativa,   i   dati
economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli
stessi, sulla base di quanto previsto dalla  relativa  documentazione
tecnica  e  metodologica  approvata  con  il  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,  indipendentemente
dal  regime   di   determinazione   del   reddito   utilizzato.   Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  emanare
entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano  gli  indici,
sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione
del primo periodo si  applica,  nelle  more  dell'approvazione  degli
indici per  tutte  le  attivita'  economiche  interessate,  anche  ai
parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189,  della  legge
28  dicembre  1995,  n.  549,  e  agli  studi  di  settore   previsti
dall'articolo 62-bis  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427.
Per i periodi d'imposta 2017 e  2018,  il  provvedimento  di  cui  al
secondo periodo del  presente  comma  e'  emanato  entro  il  termine
previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,   per
l'approvazione dei modelli  di  dichiarazione  relativi  ai  predetti
periodi d'imposta. 
  4-bis. Dai modelli da utilizzare  per  la  comunicazione  dei  dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i  dati
gia' contenuti  negli  altri  quadri  dei  modelli  di  dichiarazione
previsti  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,  approvati  con  il
provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.
322, fermo  restando  l'utilizzo,  ai  fini  dell'applicazione  degli
indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento  di  cui  al
comma  4  del  presente  articolo.  L'Agenzia  delle  entrate   rende
disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio
sito internet istituzionale, i dati in  suo  possesso  che  risultino
utili  per  la  comunicazione  di  cui  al  precedente  periodo.   Le
disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2020. 
  5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti  o
degli intermediari di cui  essi  possono  avvalersi,  anche  mediante
l'utilizzo  delle  reti  telematiche   e   delle   nuove   tecnologie
informatiche,  appositi  programmi  informatici   di   ausilio   alla
compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4,  nonche'
gli  elementi  e  le  informazioni  derivanti   dall'elaborazione   e
dall'applicazione degli indici. 
  6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta  nei  quali  il
contribuente: 
    a) ha iniziato o cessato  l'attivita'  ovvero  non  si  trova  in
condizioni di normale svolgimento della stessa; 
    b) dichiara ricavi di  cui  all'articolo  85,  comma  1,  esclusi
quelli di  cui  alle  lettere  c),  d)  ed  e),  o  compensi  di  cui
all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, di ammontare superiore al limite  stabilito  dal  decreto  di
approvazione o revisione dei relativi indici. 
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  possono
essere previste ulteriori ipotesi di  esclusione  dell'applicabilita'
degli indici per determinate tipologie di contribuenti. 
  8. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
istituita  una  commissione  di  esperti,  designati   dallo   stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni  dell'Amministrazione
finanziaria, delle organizzazioni economiche  di  categoria  e  degli
ordini  professionali.  La  commissione  e'  sentita  nella  fase  di
elaborazione e, prima  dell'approvazione  e  della  pubblicazione  di
ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso
a rappresentare la realta' cui si riferisce nonche'  sulle  attivita'
economiche per  le  quali  devono  essere  elaborati  gli  indici.  I
componenti della commissione partecipano alle sue attivita' a  titolo
gratuito. Non spetta ad essi il rimborso  delle  spese  eventualmente
sostenute.  Fino  alla  costituzione  della  commissione  di  cui  al
presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla  commissione  degli
esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8  maggio  1998,
n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla  commissione
di  cui  al  presente  comma  a  decorrere  dalla  data   della   sua
costituzione. 
  9. Per i periodi d'imposta per i  quali  trovano  applicazione  gli
indici,   i   contribuenti   interessati   possono   indicare   nelle
dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi,  non  risultanti
dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base
imponibile ai fini delle  imposte  sui  redditi,  per  migliorare  il
proprio profilo di  affidabilita'  nonche'  per  accedere  al  regime
premiale di cui al  comma  11.  Tali  ulteriori  componenti  positivi
rilevano  anche  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'
produttive e determinano un corrispondente maggior volume  di  affari
rilevante  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto.   Ai   fini
dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   salva   prova    contraria,
all'ammontare  degli  ulteriori  componenti  positivi   di   cui   ai
precedenti  periodi  si  applica,  tenendo  conto  dell'esistenza  di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa  alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni  di
beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. 
  10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9  non  comporta
l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento
delle relative imposte sia effettuato  entro  il  termine  e  con  le
modalita' previsti per  il  versamento  a  saldo  delle  imposte  sui
redditi, con facolta' di effettuare il pagamento rateale delle  somme
dovute a titolo  di  saldo  e  di  acconto  delle  imposte  ai  sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  11. In  relazione  ai  diversi  livelli  di  affidabilita'  fiscale
conseguenti all'applicazione  degli  indici,  determinati  anche  per
effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di  cui  al
comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici: 
    a) l'esonero dall'apposizione del visto  di  conformita'  per  la
compensazione di crediti per un importo non superiore a  50.000  euro
annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un  importo
non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte  dirette
e all'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
    b) l'esonero dall'apposizione del  visto  di  conformita'  ovvero
dalla prestazione della garanzia  per  i  rimborsi  dell'imposta  sul
valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui; 
    c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle societa'
non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, anche ai fini di quanto previsto al secondo  periodo  del  comma
36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
    d)  l'esclusione  degli  accertamenti  basati  sulle  presunzioni
semplici di cui all'articolo 39, primo  comma,  lettera  d),  secondo
periodo, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione
del  livello  di  affidabilita',  dei  termini   di   decadenza   per
l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
con riferimento al  reddito  di  impresa  e  di  lavoro  autonomo,  e
dall'articolo  57,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    f)  l'esclusione  della  determinazione  sintetica  del   reddito
complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a  condizione  che  il  reddito
complessivo  accertabile  non  ecceda  di  due   terzi   il   reddito
dichiarato. 
  12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
individuati i livelli di affidabilita' fiscale, anche con riferimento
alle annualita' pregresse, ai quali e' collegata la  graduazione  dei
benefici premiali indicati al comma  11;  i  termini  di  accesso  ai
benefici possono essere  differenziati  tenendo  conto  del  tipo  di
attivita' svolto dal contribuente. 
  13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato  dai  benefici
premiali di cui al comma 11, in caso  di  violazioni  che  comportano
l'obbligo di denuncia  ai  sensi  dell'articolo  331  del  codice  di
procedura penale per uno dei reati previsti dal  decreto  legislativo
10 marzo 2000, n. 74, non si applicano  le  disposizioni  di  cui  al
comma 11, lettere c), d), e) e f), del presente articolo. 
  14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della  guardia  di  finanza,
nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi  del
rischio  di  evasione  fiscale,  tengono   conto   del   livello   di
affidabilita' fiscale dei  contribuenti  derivante  dall'applicazione
degli  indici  nonche'  delle  informazioni  presenti   nell'apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605. 
  15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998,  n.  146,
dopo le parole: "studi di settore," sono inserite le seguenti: "degli
indici sintetici di  affidabilita'  fiscale".  La  societa'  indicata
nell'articolo 10, comma 12,  della  legge  8  maggio  1998,  n.  146,
provvede, altresi', a porre in essere ogni altra attivita'  idonea  a
sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare
le   attivita'   di   analisi   per   contrastare   la    sottrazione
all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura  contributiva,
ad aggiornare la mappa del rischio di evasione  e  a  individuare  le
relative aree territoriali e settoriali di  intervento.  Al  fine  di
consentire lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  precedente
periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse  con  ulteriori
attivita' svolte dalla medesima societa' per altre  finalita'  e  per
conto di altre amministrazioni, la  stessa  societa'  puo'  stipulare
specifiche  convenzioni  con  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi  ad  oggetto
anche  lo  scambio,  l'utilizzo  e  la  condivisione  dei  dati,  dei
risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonche' altre
attivita', sono stipulate esclusivamente per le  finalita'  stabilite
dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le  convenzioni
che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per
il contrasto della sottrazione di basi imponibili,  anche  di  natura
contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree  di  competenza,
con le agenzie fiscali, con  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo  della
guardia di finanza. Le quote  di  partecipazione  al  capitale  della
societa' di cui al secondo periodo del presente comma possono  essere
cedute, in tutto o in  parte,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze-Dipartimento del tesoro, in conformita' ai principi  disposti
dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
  16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai
fini  della  costruzione  e  dell'applicazione  degli  indici,  o  di
comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471.  L'Agenzia  delle
entrate,  prima  della  contestazione  della  violazione,   mette   a
disposizione del contribuente, con le modalita' di  cui  all'articolo
1, commi da 634 a 636, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  le
informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire  la
comunicazione dei dati  o  a  correggere  spontaneamente  gli  errori
commessi. Del comportamento del contribuente  si  tiene  conto  nella
graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei
casi di omissione della comunicazione di cui al primo  periodo,  puo'
altresi'  procedere,  previo  contraddittorio,  all'accertamento  dei
redditi,  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   e
dell'imposta sul  valore  aggiunto  ai  sensi,  rispettivamente,  del
secondo comma dell'articolo  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
emanate le ulteriori disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  del
presente articolo. 
  18.   Le   disposizioni   normative   e   regolamentari    relative
all'elaborazione   e   all'applicazione   dei   parametri    previsti
dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e degli studi  di  settore  previsti  dagli  articoli  62-bis  e
62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  cessano  di
produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli  stessi,
con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli  indici.
Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente articolo, le  norme
che, per fini diversi  dall'attivita'  di  controllo,  rinviano  alle
disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti  previsti  per
l'applicazione degli studi di settore  si  intendono  riferite  anche
agli indici. Per le attivita' di  controllo,  di  accertamento  e  di
irrogazione  delle  sanzioni  effettuate  in  relazione  ai   periodi
d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo  si  applicano
le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati
l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998,  n.  146,  e  l'articolo
7-bis del decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
  19. Dall'attuazione delle disposizioni del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
                                                                  (5) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
931) che "Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento
fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e
degli intermediari, gli indici sintetici  di  affidabilita'  fiscale,
previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al  31  dicembre
2018". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n.  77,ha  disposto  (con  l'art.  148,  comma  1,
lettera c)) che "Per i periodi di imposta in  corso  al  31  dicembre
2020 e 2021,  al  fine  di  tenere  conto  degli  effetti  di  natura
straordinaria  della  crisi  economica  e  dei  mercati   conseguente
all'emergenza  sanitaria  causata  dalla  diffusione  del   COVID-19,
nonche'   di    prevedere    ulteriori    ipotesi    di    esclusione
dell'applicabilita' degli indici sintetici di  affidabilita'  fiscale
di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo 9-bis, comma 7,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, evitando  l'introduzione  di
nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima  valorizzazione  delle
informazioni   gia'   nella    disponibilita'    dell'Amministrazione
finanziaria: 
  [...] 
  c) i termini di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del  decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017, n. 96, per l'approvazione degli indici  e  per  la  loro
eventuale integrazione sono differiti rispettivamente al 31  marzo  e
al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione".