DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. (12G0196)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 (in S.O. n.206, relativo alla G.U. 07/12/2012, n. 286).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
Ulteriori  disposizioni  per  il  favorire   il   superamento   delle
                conseguenze del sisma del maggio 2012 
 
  01. All'articolo 3-bis del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    "8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122, e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono,
per le annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati  ad  incrementare  le
risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della  spesa  di
personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei
commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le  amministrazioni  comunali   nel   determinare   lo   stanziamento
integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del  patto  di
stabilita' nonche' delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo
76  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni.  Gli  stanziamenti  integrativi   sono   destinati   a
finanziare la remunerazione delle attivita' e delle prestazioni  rese
dal personale in relazione alla gestione  dello  stato  di  emergenza
conseguente  agli  eventi  sismici  ed  alla  riorganizzazione  della
gestione ordinaria". 
  1.  Al  fine   della   migliore   individuazione   dell'ambito   di
applicazione del vigente articolo 3-bis del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e per favorire conseguentemente  la  massima  celerita'
applicativa delle relative disposizioni: 
    a) nel decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122: 
      1) all'articolo 1, dopo il comma 5  e'  aggiunto  il  seguente:
"5-bis.  I  Presidenti  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e
Veneto, in qualita'  di  Commissari  Delegati,  possono  delegare  le
funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni  ed
ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo  territorio  sono  da
effettuarsi  gli  interventi  oggetto   della   presente   normativa.
Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche  normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme,  e'  possibile
derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga."; 
      1-bis) all'articolo 2, comma 6,  dopo  il  secondo  periodo  e'
inserito il seguente: "Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse  di
cui al primo periodo, presenti nelle predette contabilita'  speciali,
nonche' i  relativi  utilizzi,  eventualmente  trasferite  agli  enti
locali di cui all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai  sensi  del
comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei  Presidenti  delle
Regioni in qualita' di commissari delegati, agli interventi di cui al
presente decreto, non  rilevano  ai  fini  del  patto  di  stabilita'
interno degli enti locali beneficiari"; 
      2) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi
per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione  di  beni  e  servizi
connessi agli interventi di cui al comma  1,  lettera  a),  non  sono
ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere  d)
ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163;
resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di controllo,  di
economicita' e trasparenza  nell'utilizzo  delle  risorse  pubbliche.
Restano fermi i controlli antimafia previsti dall'articolo  5-bis  da
effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di coordinamento  per
l'alta sorveglianza delle grandi opere"; 
      3) all'articolo 4, comma 1, lettera a), e' aggiunto,  in  fine,
il seguente periodo: "Qualora la programmazione della rete scolastica
preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse
per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono  comunque
prioritariamente destinate a tale scopo."; 
      4) all'articolo 5-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
  4.1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per l'efficacia dei
controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel  presente
decreto, presso le prefetture-uffici territoriali del  Governo  delle
province interessate alla ricostruzioni  sono  istituiti  elenchi  di
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non  soggetti
a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di  cui  al
comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di  ricostruzione.
Per l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di  subcontratti,
di attivita' indicate nel comma 2 e' necessario comprovare quantomeno
l'avvenuta presentazione della domanda di  iscrizione  negli  elenchi
sopracitati presso almeno una delle prefetture  -uffici  territoriali
del Governo delle province interessate."; 
  4.2) al comma 2, dopo la  lettera  h),  e'  aggiunta  la  seguente:
"h-bis) gli ulteriori settori individuati, per ogni singola  Regione,
con ordinanza del Presidente in  qualita'  di  Commissario  delegato,
conseguentemente alle attivita'  di  monitoraggio  ed  analisi  delle
attivita' di ricostruzione". 
      5) all'articolo 7, dopo il comma 1, e'  aggiunto  il  seguente:
"1-bis Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano  le
sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilita'  interno  2011,
ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 149"; 
      5-bis) all'articolo 7, dopo  il  comma  1-bis  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "1-ter. E' disposta l'esclusione dal patto di  stabilita'  interno,
per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute  dai  comuni  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  con  risorse  proprie   provenienti   da
erogazioni liberali e donazioni da  parte  di  cittadini  privati  ed
imprese e puntualmente finalizzate  a  fronteggiare  gli  eccezionali
eventi  sismici  e  la  ricostruzione,   per   un   importo   massimo
complessivo, per ciascun anno, di 10  milioni  di  euro.  L'ammontare
delle spese da escludere dal patto di stabilita' interno ai sensi del
periodo precedente e' determinato dalla  regione  Emilia-Romagna  nei
limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia  e  Veneto  nei
limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun  anno.
Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai
comuni interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno,  gli  importi
di cui al periodo precedente"; 
      5-ter) all'articolo 8, comma 7, il terzo periodo e'  sostituito
dal seguente: "Gli impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  gia'
autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono  agli  incentivi
vigenti alla data del 6 giugno 2012,  qualora  entrino  in  esercizio
entro il 31 dicembre 2013". 
    b) le disposizioni di attuazione  del  credito  d'imposta  e  dei
finanziamenti  bancari  agevolati  per  la   ricostruzione   di   cui
all'articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono  quelle  di  cui  al  Protocollo  d'intesa   tra   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e i Presidenti  delle  regioni  Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre  2012.  I
Presidenti delle predette regioni assicurano in  sede  di  attuazione
del Protocollo il rispetto del limite di spesa autorizzato allo scopo
a legislazione vigente. 
  1-bis. Per i fabbricati rurali situati  nei  territori  dei  comuni
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia  e
Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20  e  29  maggio
2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  6
giugno 2012, n.74, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato  al
31 maggio 2013. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi
di finanza pubblica conseguenti all'attuazione  del  presente  comma,
pari a 2 milioni di  euro  per  l'anno  2012,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e successive modificazioni. 
  1-ter. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.
122, le parole: "sei mesi" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dodici
mesi". 
  1-quater. Le disposizioni del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, si
applicano  integralmente  anche   al   territorio   del   comune   di
Motteggiana.  Conseguentemente,  anche   ai   fini   della   migliore
attuazione  e  della  corretta  interpretazione  di  quanto  disposto
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze  1°  giugno  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130  del  6  giugno  2012,  e'  inserito,
nell'elenco  della  provincia  di  Mantova,   il   seguente   comune:
"Motteggiana". 
  2. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per gli anni  2012  e
2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122, non si  applicano  le  disposizioni  recate  dal
presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni
ivi previste di 500 milioni di  euro  per  l'anno  2012  e  di  2.000
milioni di euro per l'anno 2013.". 
  3.  All'articolo  15  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 dopo le parole: "una indennita',"  sono  inserite  le
seguenti: "definita anche secondo le forme e  le  modalita'  previste
per  la  concessione  degli  ammortizzatori  in   deroga   ai   sensi
dell'articolo  19  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,"; 
  b) al comma 2 le parole da:"di cui all'articolo 19" fino a: "n.  2"
sono sostituite dalle seguenti: "da definire con il decreto di cui al
comma 3,". 
  3-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122,  e'
inserito il seguente: 
      "Art. 17-bis (Disposizioni in materia  di  utilizzazione  delle
terre e rocce da scavo). - 1. Al fine  di  garantire  l'attivita'  di
ricostruzione  prevista  all'articolo  3,  nei   territori   di   cui
all'articolo 1, comma 1, fermo restando il rispetto della  disciplina
di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione,  fino  alla
data di cessazione dello stato  di  emergenza,  le  disposizioni  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161,  recante  la
disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo". 
  3-ter. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola: "Motteggiana," e' soppressa; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3,  10,  11  e
11-bis  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.74,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.122,  e  successive
modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,
n.95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,
n.135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza  del  nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20  e  29  maggio  2012,
ricadenti   nei   comuni   di   Argelato,    Bastiglia,    Campegine,
Campogalliano,  Castelfranco  Emilia,  Modena,  Minerbio,  Nonantola,
Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino. Dall'attuazione del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica"; 
    c) al comma 2,  dopo  le  parole:  "comma  1"  sono  inserite  le
seguenti: "e al comma 1-bis". 
  3-quater. All'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      "1-bis. Possono altresi' usufruire del credito  di  imposta  di
cui al comma 1 le imprese ubicate nei territori di  cui  all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,  che,  pur  non
beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno,  sono
tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10,
del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, per la  realizzazione  dei
medesimi interventi"; 
    b) al comma 3, le parole: "di cui al  comma  1"  sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis". 
  4. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno  interessato
le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio  2012,  alle
richieste di anticipazione della posizione  individuale  maturata  di
cui  all'articolo  11,  comma  7,  lettere  b)  e  c),  del   decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti
alle forme pensionistiche complementari residenti nelle  province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, si applica
in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera
a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal
requisito degli otto anni di iscrizione ad  una  forma  pensionistica
complementare, secondo le modalita' stabilite  dagli  statuti  e  dai
regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica  complementare.
Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 22  maggio
2012. 
  5. In considerazione della mancata sospensione degli  obblighi  dei
sostituti  di  imposta,   conseguente   al   decreto   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze  1°  giugno  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i
sostituti di cui al predetto decreto che, a  partire  dal  20  maggio
2012,  non  hanno  adempiuto  agli  obblighi  di  riversamento  delle
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,  nonche'  sui
redditi di lavoro  autonomo,  e  relative  addizionali  gia'  operate
ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e  al  riversamento
delle  stesse  successivamente  a  tale   data,   regolarizzano   gli
adempimenti e i versamenti omessi entro il 20  dicembre  2012,  senza
applicazione di sanzioni e interessi.  Effettuato  il  versamento,  i
sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro  dipendente
e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo  2
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,  n.  180.
(2) 
  6.  I  pagamenti  dei  tributi,  dei  contributi  previdenziali   e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi
ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e  delle  finanze  1°
giugno 2012 e 24 agosto 2012,  pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana, rispettivamente, del  6  giugno  2012,  n.
130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonche' dell'articolo 8, comma  1,
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  sono  effettuati
entro  il  20  dicembre  2012,  senza  applicazione  di  sanzioni   e
interessi. 
  6-bis.  Ai  fini  della  migliore  attuazione  e   della   corretta
interpretazione  di  quanto  disposto  dall'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n.83,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2012,  n.134,  come  modificato  dal  presente
articolo, nell'allegato 1 al decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
130 del 6 giugno 2012, sono inseriti,  nell'elenco  delle  rispettive
province, i seguenti comuni: "Ferrara"; "Mantova". (2) 
  7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per
il pagamento dei tributi, contributi e  premi  di  cui  al  comma  6,
nonche' per gli altri importi dovuti  dal  1°  dicembre  2012  al  30
giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che,  limitatamente  ai
danni  subiti  in  relazione  alla  attivita'  di  impresa,  hanno  i
requisiti per accedere  ai  contributi  di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  ovvero  all'articolo  3-bis  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  in  aggiunta  ai   predetti
contributi, possono chiedere ai  soggetti  autorizzati  all'esercizio
del credito operanti nei territori di cui all'articolo  1,  comma  1,
del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un  finanziamento  assistito
dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A  tale
fine,   i   predetti   soggetti   finanziatori   possono    contrarre
finanziamenti,  secondo  contratti   tipo   definiti   con   apposita
convenzione  tra  la  societa'  Cassa  depositi  e  prestiti  SpA   e
l'Associazione bancaria  italiana,  assistiti  dalla  garanzia  dello
Stato, fino ad  un  massimo  di  6.000  milioni  di  euro,  ai  sensi
dell'articolo  5,  comma  7,  lettera  a),   secondo   periodo,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni.   ((A   seguito   della   mancata   restituzione   del
finanziamento da parte del beneficiario o di  sentenza  che  dichiara
l'inefficacia dei pagamenti effettuati  ai  sensi  dell'articolo  67,
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  i  soggetti
finanziatori possono richiedere  l'intervento  della  garanzia  dello
Stato producendo la documentazione di cui al  comma  9  del  presente
articolo)). Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro il 18 ottobre 2012, sono concesse le garanzie dello
Stato di cui al presente  comma  e  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie  dello  Stato  di
cui al presente comma  sono  elencate  nell'allegato  allo  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  di  cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (8) 
  7-bis. Fermo restando che fra i titolari di reddito di  impresa  di
cui al comma 7 gia'  rientrano  i  titolari  di  reddito  di  impresa
commerciale, il finanziamento di cui al predetto comma 7 puo'  essere
altresi' chiesto ai soggetti autorizzati  all'esercizio  del  credito
ivi  previsti,  previa  integrazione  della  convenzione  di  cui  al
medesimo comma 7: 
    a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente  ai  danni
subiti in  relazione  alle  attivita'  dagli  stessi  rispettivamente
svolte, ai contributi di  cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dai titolari  di  reddito  di  lavoro  autonomo,
nonche' dagli esercenti attivita' agricole di cui all'articolo 4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi  e
premi di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal  1°
dicembre 2012 al 30 giugno 2013; 
    b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente,  proprietari  di
una unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  classificata
nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione  AeDES,  per  il
pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. 
(8) 
  7-ter. I soggetti di cui al comma  7-bis,  lettere  a)  e  b),  per
accedere al finanziamento di cui al comma 7  presentano  ai  soggetti
finanziatori di cui al medesimo comma 7  la  documentazione  prevista
dal comma 9. A questi fini, per i soggetti di  cui  al  comma  7-bis,
lettera a), l'autodichiarazione, nella parte riguardante la  "ripresa
piena dell'attivita'", si intende riferita  alla  loro  attivita'  di
lavoro autonomo ovvero agricola; la stessa parte di autodichiarazione
e' omessa dai soggetti di cui al comma 7-bis, lettera b). 
  7-quater.  Salvo  quanto  previsto  dai   commi   7-bis   e   7-ter
relativamente a tali commi, trovano  in  ogni  caso  applicazione  le
disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonche' da 10 a 13  del  presente
articolo. 
  8. I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati  identificativi  dei  soggetti  che  omettono  i
pagamenti previsti nel piano  di  ammortamento,  nonche'  i  relativi
importi, per la loro successiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di
mora, a ruolo di riscossione. 
  9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i  contribuenti
ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui  al  medesimo
comma: 
    a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   e
successive modificazioni, che attesta: 
  1) il possesso dei requisiti per  accedere  ai  contributi  di  cui
all'articolo 3 del predetto decreto-legge  n.  74  del  2012,  ovvero
dell'articolo 3-bis  del  predetto  decreto-legge  n.  95  del  2012;
nonche' 
  2) la circostanza che i danni  subiti  in  occasione  degli  eventi
sismici, come comprovati dalle perizie  occorrenti  per  accedere  ai
contributi di cui al numero 1), sono stati di entita'  effettivamente
tale da condizionare ancora una  ripresa  piena  della  attivita'  di
impresa; 
  b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente
all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati  i  versamenti  di
cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da  pagare
dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonche' della ricevuta che ne
attesta la corretta trasmissione; 
  c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al  comma
7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti  al
periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. 
  10. Gli interessi relativi ai  finanziamenti  erogati,  nonche'  le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori di cui  al  comma  7  mediante  un  credito  di
imposta  di  importo  pari,  per  ciascuna  scadenza   di   rimborso,
all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.  Il  credito
di imposta e' utilizzabile ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del  limite  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero puo'
essere  ceduto  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  43-ter  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La
quota capitale e' restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire
dal 1° luglio 2013 secondo il  piano  di  ammortamento  definito  nel
contratto di finanziamento. 
  11. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate  da
adottare entro il 31 ottobre 2012, e' approvato il  modello  indicato
al comma 9, lettera b), idoneo altresi' ad  esporre  distintamente  i
diversi importi dei versamenti da effettuare, nonche' sono  stabiliti
i tempi e le modalita'  della  relativa  presentazione.  Con  analogo
provvedimento  possono  essere  disciplinati  modalita'  e  tempi  di
trasmissione  all'Agenzia  delle  entrate,  da  parte  dei   soggetti
finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati  e  al  loro
utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 8. 
  12. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa,  l'Agenzia  delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati
risultanti dal modello di cui al comma 9, lettera b),  i  dati  delle
compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per  la  fruizione
del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori. 
  13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 145  milioni  di
euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di  euro  per  l'anno  2014,  si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa
previste dallo stesso decreto. Ai sensi dell'articolo 17,  comma  12,
della legge 31 dicembre 2009, n.196,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento  del  tesoro  provvede  al  monitoraggio
degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al primo  periodo,  dovuti  a  variazioni  dei
tassi di interesse, alla  copertura  finanziaria  del  maggior  onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio si provvede a valere  sulle
medesime risorse di cui al citato periodo. 
  13-bis.  Nell'ambito  degli  interventi   per   la   ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica,  avviati  entro
il 31 dicembre 2012, nei  territori  dei  comuni  delle  province  di
Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,   Reggio   Emilia   e   Rovigo,
interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio  2012,  la
presentazione da parte dell'affidatario della richiesta di subappalto
di lavori di cui all'articolo 118 del codice dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n.163, e successive  modificazioni,  unitamente  alla
documentazione  ivi  prevista,  costituisce  in  ogni   caso   titolo
sufficiente per l'ingresso  del  subappaltatore  in  cantiere  e  per
l'avvio  da  parte   di   questo   delle   prestazioni   oggetto   di
subaffidamento.  E'  fatto  salvo  ogni  successivo  controllo  della
stazione appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti per il
rilascio dell'autorizzazione  al  subappalto.  Le  autorizzazioni  al
subappalto dei lavori realizzati o in corso  di  realizzazione  hanno
efficacia, in ogni caso, dalla data delle relative richieste. 
  13-ter.  Al  fine  di  garantire  la  corretta  applicazione  delle
agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico  di
cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,
n.917, e di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, le citate norme si interpretano nel senso che esse sono
applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20
e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6  luglio
2012, relativamente alla quota delle spese di ricostruzione sostenuta
dai medesimi. 
  13-quater. Per i soggetti di  cui  all'articolo  6,  comma  4,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  il  decorso  dei   termini
processuali,  comportanti  prescrizioni  e  decadenze  da   qualsiasi
diritto, azione ed eccezione, continua a essere sospeso  sino  al  30
giugno 2013  e  riprende  a  decorrere  dalla  fine  del  periodo  di
sospensione. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
378) che "Al fine di garantire il rispetto  dei  vincoli  di  finanza
pubblica  e  la  migliore   attuazione   di   quanto   disposto   dal
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e  dall'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.
213, si interpretano  nel  senso  che,  per  i  titolari  di  reddito
d'impresa, i titolari di lavoro autonomo, nonche' per  gli  esercenti
attivita' agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio  fiscale
nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di cui  al  medesimo
articolo 11, commi da 7 a 7-quater, si  applicano  esclusivamente  se
dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni  subiti  in
relazione alle attivita'  dagli  stessi  rispettivamente  svolte,  ai
contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.
122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 379) che "La  disposizione
di cui all'articolo 11, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
dicembre 2012, n. 213, si interpreta nel senso che  le  ritenute  ivi
previste   includono   altresi'   i   contributi   previdenziali    e
assistenziali, nonche' i premi per l'assicurazione obbligatoria,  sia
per la quota a carico  dell'impresa  sia  per  quella  a  carico  del
lavoratore". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che  il
pagamento  della  rata  dei  finanziamenti  contratti  ai  sensi  del
presente articolo, commi 7 e 7-bis, in scadenza il 30 giugno 2016, e'
differito per pari importo al 31  ottobre  2016.  I  pagamenti  delle
successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30  giugno  e
il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino
al 30 giugno 2020.