DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2024
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
                        Esercizio di imprese. 
 
  Per esercizio di imprese si  intende  l'esercizio  per  professione
abituale, ancorche' non  esclusiva,  delle  attivita'  commerciali  o
agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se
non  organizzate  in  forma  di  impresa,  nonche'   l'esercizio   di
attivita', organizzate in forma d'impresa, dirette  alla  prestazione
di servizi che non rientrano nell'articolo 2195  del  codice  civile.
(89) 
  Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese: 
    1) le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  fatte  dalle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle societa'
per  azioni  e  in  accomandita  per   azioni,   dalle   societa'   a
responsabilita'  limitata,  dalle  societa'  cooperative,  di   mutua
assicurazione e di armamento, dalle societa' estere di  cui  all'art.
2507 del codice civile e dalle societa' di fatto; 
    2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri
enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre
organizzazioni senza personalita' giuridica e le  societa'  semplici,
che  abbiano  per  oggetto  esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
attivita' commerciali o agricole. 
  Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a
norma  del  precedente  comma,  anche  le  cessioni  di  beni  e   le
prestazioni di servizi fatte dalle societa' e dagli enti ivi indicati
ai propri soci, associati o partecipanti. 
  Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che  non  abbiano
per  oggetto  esclusivo  o  principale   l'esercizio   di   attivita'
commerciali o agricole, si considerano effettuate  nell'esercizio  di
imprese soltanto le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi
fatte  nell'esercizio  di  attivita'  commerciali  o   agricole.   Si
considerano fatte nell'esercizio di attivita'  commerciali  anche  le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi  ai  soci,  associati  o
partecipanti  verso  pagamento  di  corrispettivi  specifici,  o   di
contributi supplementari determinati in  funzione  delle  maggiori  o
diverse prestazioni alle quali danno diritto. PERIODO  SOPPRESSO  DAL
D.LGS. 4 DICEMBRE 1997, N. 460. (41) (70) (92) (211) (213) 
  Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate
in ogni caso commerciali, ancorche' esercitate da enti  pubblici,  le
seguenti attivita':  a)  cessioni  di  beni  nuovi  prodotti  per  la
vendita; b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione,
gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed  esposizioni
a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di
mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di  merci;
f) trasporto di persone; g)  organizzazione  di  viaggi  e  soggiorni
turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali
e aeroportuali; i) pubblicita' commerciale;  l)  telecomunicazioni  e
radiodiffusioni circolari.  Non  sono  invece  considerate  attivita'
commerciali: le operazioni effettuate  dallo  Stato,  dalle  regioni,
dalle province, dai comuni e dagli altri  enti  di  diritto  pubblico
nell'ambito  di  attivita'  di  pubblica  autorita';  le   operazioni
relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi  anche  in
conto  corrente,  effettuate  dalla  Banca  d'Italia  e  dall'Ufficio
italiano dei cambi;  la  gestione,  da  parte  delle  amministrazioni
militari o dei corpi di polizia,  di  mense  e  spacci  riservati  al
proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso
ad  usufruirne  per  particolari  motivi  inerenti  al  servizio;  la
prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi  o
cooperative, di garanzie mutualistiche e di  servizi  concernenti  il
controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi
di qualita'; le cessioni di beni e prestazioni di  servizi  poste  in
essere  dalla  Presidenza  della   Repubblica,   dal   Senato   della
Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla  Corte  costituzionale,
nel  perseguimento  delle   proprie   finalita'   istituzionali;   le
prestazioni   sanitarie   soggette   al   pagamento   di   quote   di
partecipazione alla spesa sanitaria erogate  dalle  unita'  sanitarie
locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario  nazionale.
Non sono considerate, inoltre, attivita' commerciali, anche in deroga
al secondo comma: 
    a) il possesso e la gestione di unita' immobiliari classificate o
classificabili nella categoria catastale A e le loro  pertinenze,  ad
esclusione delle unita' classificate o classificabili nella categoria
catastale A10, di unita' da diporto, di aeromobili da  turismo  o  di
qualsiasi altro mezzo di  trasporto  ad  uso  privato,  di  complessi
sportivi o ricreativi, compresi  quelli  destinati  all'ormeggio,  al
ricovero e al servizio di unita' da diporto, da parte di  societa'  o
enti, qualora la partecipazione ad  essi  consenta,  gratuitamente  o
verso un corrispettivo inferiore al  valore  normale,  il  godimento,
personale, o familiare dei  beni  e  degli  impianti  stessi,  ovvero
quando tale  godimento  sia  conseguito  indirettamente  dai  soci  o
partecipanti,  alle  suddette   condizioni,   anche   attraverso   la
partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni; 
    b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad altre attivita'
esercitate, di partecipazioni o  quote  sociali,  di  obbligazioni  o
titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine  di  percepire
dividendi, interessi o  altri  frutti,  senza  strutture  dirette  ad
esercitare attivita' finanziaria, ovvero attivita' di  indirizzo,  di
coordinamento  o  altri  interventi  nella  gestione  delle  societa'
partecipate.(41)(40)(89)(92) (211) (213) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE  2021,  N.  215,  COME  MODIFICATO
DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)). (211) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE  2021,  N.  215,  COME  MODIFICATO
DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)). (211) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE  2021,  N.  215,  COME  MODIFICATO
DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)). (211) 
  Le  disposizioni  sulla  perdita  della  qualifica  di   ente   non
commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai  fini  dell'imposta  sul
valore aggiunto. (92) 
 
                                                             (23)(25) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975. 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art.  3,  comma
4) che "Le integrazioni e correzioni apportate agli  articoli  4,  6,
25, ultimo comma, 37, 53 e  58,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche'  al  n.  6)  della  parte
terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al  decreto
stesso, si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per  i
soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilita':
1) delle operazioni effettuate senza distinta organizzazione fino  al
31 dicembre 1974; 2) delle cessioni e  prestazioni  fatte  ai  propri
soci, associati o  partecipanti,  verso  pagamento  di  corrispettivi
specifici o di contributi supplementari, fino al 31  marzo  1979;  3)
delle operazioni relative alle attivita' indicate alle lettere  d)  e
g) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo  1979.  I
mutui per l'acquisto di abitazioni e i prestiti concessi  da  enti  o
casse di previdenza ai propri iscritti si  intendono  compresi  nella
esenzione gia'  prevista  dall'art.  10,  n.  18),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1)
che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979. 
  Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, come  modificato  dal  D.P.R.  31
marzo 1979, n. 94, ha disposto  (con  l'art.  3,  comma  4)  che  "Le
integrazioni e correzioni apportate agli articoli 2, n. 5), 4, 6, 25,
ultimo comma, 37, 53 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, nonche' al n. 6)  della  parte  terza  della
tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto  stesso,  si
applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma,  per  i  soggetti
indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilita': 1) delle
operazioni  effettuate  senza  distinta  organizzazione  fino  al  31
dicembre 1974;  2)  delle  cessioni  e  prestazioni  fatte  ai  soci,
associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi  specifici
o di contributi supplementari,  fino  al  31  marzo  1979;  3)  delle
operazioni relative alle attivita' indicate alle lettere d) e g)  del
quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo  1979.  I  mutui
per l'acquisto di abitazioni concessi da enti o casse  di  previdenza
ai  propri  iscritti  si  intendone  compresi  nella  esenzione  gia'
prevista per le prestazioni previdenziali e  assistenziali  dall'art.
10, n. 18), del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972 n. 633". 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1981. 
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AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con modificazioni  dalla
L. 29 novembre 1982, n. 887, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma  2)
che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1973. 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954 ha disposto (con l'art. 9, comma
1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1973. 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 30 dicembre 1982,  n.  953,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1973. 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 17, comma 1)
che la presente modifica si applica dal 1 gennaio 1994. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313  ha  disposto  (con  l'art.  11,
comma 8) che le presenti modifiche si applicano  a  decorrere  dal  1
gennaio 1998. 
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AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ha disposto (con l'art. 30, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore  il  1
gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si  applicano
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  alla
data del 31 dicembre 1997". 
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AGGIORNAMENTO (211) 
  Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2021,  n.  215,  ha  disposto  (con  l'art.  5,  comma
15-sexies)  che  le  presenti  modifiche  rilevano   ai   soli   fini
dell'imposta sul valore aggiunto. 
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AGGIORNAMENTO (213) 
  La L. 30 dicembre 2021, n. 234,  nel  modificare  l'art.  5,  comma
15-quater  del  D.L.  21  ottobre  2021,  n.  146,   convertito   con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 1, comma 683) che le modifiche dei commi 4  e  5
del presente articolo, disposte dall'art. 5, comma 15-quater, lettera
a) del suindicato D.L., si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.