DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. (12G0096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012, n. 122 (in G.U. 03/08/2012, n. 180).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
 
Sospensione  termini  amministrativi,  contributi  previdenziali   ed
                            assistenziali 
 
  1.  In  aggiunta  a  quanto  disposto  dal  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 1° giugno  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  n.  130  del  6  giugno
2012, adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge 2000, n.  212,  e
successive modificazioni, e fermo che  la  mancata  effettuazione  di
ritenute ed il mancato  riversamento  delle  ritenute  effettuate  da
parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio
2012 e fino all'entrata in vigore del  presente  decreto-legge,  sono
regolarizzati  entro  il  30  novembre  2012  senza  applicazione  di
sanzioni e interessi, sono altresi' sospesi fino al 30 novembre 2012: 
    1) i termini relativi  agli  adempimenti  ed  ai  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria; 
    2) i versamenti riferiti al diritto annuale di  cui  all'articolo
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; 
    3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo  29
del  D.L.  31  maggio  2010,  n.  78  da  parte  degli  agenti  della
riscossione, nonche' i termini di prescrizione e  decadenza  relativi
all'attivita' degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti
locali e della Regione; (2) 
    4) il versamento dei contributi consortili di  bonifica,  esclusi
quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili  agricoli  ed
extragricoli; 
    5)  l'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio   per   finita
locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo
ovvero ad uso diverso da quello abitativo; 
    6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi  a
immobili distrutti o dichiarati  non  agibili,  di  proprieta'  dello
Stato e degli Enti pubblici,  ovvero  adibiti  ad  uffici  statali  o
pubblici; 
    7) le sanzioni amministrative per le imprese  che  presentano  in
ritardo, purche' entro il 31 dicembre 2012, le domande di  iscrizione
alle camere di commercio,  le  denunce  di  cui  all'articolo  9  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 1995, n. 581, il modello  unico  di  dichiarazione  previsto
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonche' la richiesta  di  verifica
periodica degli strumenti di misura ed il  pagamento  della  relativa
tariffa; 
    8) il termine per il pagamento del diritto di  iscrizione  dovuto
all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto  dovuto  alle
province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma
3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    9) il pagamento delle rate  dei  mutui  e  dei  finanziamenti  di
qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni  di  credito  agrario  di
esercizio e di miglioramento e di credito  ordinario,  erogati  dalle
banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti  nell'albo  di
cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, e successive modificazioni, e dalla Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli
interessi  attivi  relativi  alle  rate   sospese   concorrano   alla
formazione  del  reddito  d'impresa,  nonche'  alla  base  imponibile
dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono  incassati.  PERIODO  SOPPRESSO
DALLA L. 1 AGOSTO 2012, N. 122. Analoga sospensione si applica  anche
ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria  aventi
ad  oggetto   edifici   distrutti   o   divenuti   inagibili,   anche
parzialmente,  ovvero   beni   immobili   strumentali   all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale , agricola o  professionale
svolta nei medesimi edifici.  La  sospensione  si  applica  anche  ai
pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per
oggetto  beni  mobili  strumentali   all'attivita'   imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale; 
    9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze  di  cui
alla legge 14 agosto 1971, n.  817,  concernente  lo  sviluppo  della
proprieta' coltivatrice. (4) 
  2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua  e
del gas, ivi inclusi i gas diversi dal  gas  naturale  distribuiti  a
mezzo di reti canalizzate, la competente  autorita'  di  regolazione,
con  propri  provvedimenti,  introduce  norme  per   la   sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal  20
maggio 2012, dei termini di  pagamento  delle  fatture  emesse  o  da
emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato
a clienti forniti sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei
comuni danneggiati dagli eventi sismici, come  individuati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di  conversione
in legge del presente decreto, l'autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle
fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai  sensi  del  precedente
periodo ed introduce agevolazioni,  anche  di  natura  tariffaria,  a
favore delle utenze  situate  nei  Comuni  danneggiati  dagli  eventi
sismici  come  individuati  ai  sensi  dell'articolo  1,   comma   1,
individuando anche le modalita' per la copertura  delle  agevolazioni
stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo  ricorso,
ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. 
  3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite  dal  sisma
del 20 e  del  29  maggio  2012,  purche'  distrutti  od  oggetto  di
ordinanze sindacali di sgombero  ,  comunque  adottate  entro  il  30
novembre 2012, in quanto inagibili  totalmente  o  parzialmente,  non
concorrono  alla  formazione   del   reddito   imponibile   ai   fini
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta  sul
reddito  delle  societa',  fino  alla  definitiva   ricostruzione   e
agibilita' dei  fabbricati  medesimi  e  comunque  fino  all'anno  di
imposta 2013.  I  fabbricati  di  cui  al  periodo  precedente  sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2012  e  fino  alla
definitiva  ricostruzione  e  agibilita'  dei  fabbricati  stessi   e
comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Ai fini del  presente  comma,
il contribuente puo'  dichiarare,  entro  il  30  novembre  2012,  la
distruzione  o  l'inagibilita'  totale  o  parziale  del   fabbricato
all'autorita' comunale, che nei  successivi  venti  giorni  trasmette
copia  dell'atto  di  verificazione  all'ufficio  dell'Agenzia  delle
entrate territorialmente competente. (22) (23) (24) (27) (29) ((31)) 
  3.1 Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche al comune
di Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15  dicembre  2009,  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22  dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4, del 7 gennaio 2010. 
  3.2 Per il comune di cui al comma 3.1 non e'  dovuta  la  quota  di
imposta riservata allo Stato sugli immobili di proprieta' dei  comuni
di cui all'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214,  cosi'  come  modificato  dall'articolo  4,
comma  5,  lettera  g),  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  e
non si applica il comma 17, del medesimo articolo. 
  3.3 Il comune di cui al comma 3.1 puo'  esentare  dalla  tassa  per
l'occupazione dispazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni necessarie per le  opere  di
ricostruzione. 
  3-bis. Fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della
definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo  51
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  i   sussidi
occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,
concessi da parte sia dei datori  di  lavoro  privati  a  favore  dei
lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  1°  giugno  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sia da  parte  dei
datori di lavoro privati operanti nei predetti  territori,  a  favore
dei propri lavoratori, anche non residenti nei  predetti  comuni,  in
relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1. 
  4. Sono inoltre prorogati sino al 30 novembre 2012, senza sanzioni,
gli adempimenti verso le amministrazioni  pubbliche  effettuati  o  a
carico  di  professionisti,  consulenti,  associazioni  e  centri  di
assistenza fiscale che abbiano sede o operino  nei  comuni  coinvolti
dal sisma, anche per conto di aziende  e  clienti  non  operanti  nel
territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in cui i soci
residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per
cento del capitale sociale. 
  5. Sono altresi' sospese per i soggetti che alla data del 20 maggio
2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni  delle
sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie
e degli  adempimenti  amministrativi,  compresi  quelli  connessi  al
lavoro. 
  6. Gli eventi che hanno colpito i  residenti  dei  Comuni  sono  da
considerarsi causa di forza  maggiore  ai  sensi  dell'articolo  1218
codice  civile,  anche  ai  fini  dell'applicazione  della  normativa
bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. 
  7. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili  realizzati  nei  o
sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle  zone
colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio  2012,  distrutti  od
oggetto di  ordinanze  sindacali  di  sgombero  in  quanto  inagibili
totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni  cui  avevano
diritto alla data di entrata in vigore del presente  decreto  qualora
entrino in  esercizio  entro  il  30  settembre  2016.  Gli  impianti
fotovoltaici  realizzati  nei  fabbricati  distrutti  possono  essere
ubicati anche a terra mantenendo le  tariffe  in  vigore  al  momento
dell'entrata  in  esercizio.  Gli  impianti   alimentati   da   fonti
rinnovabili gia' autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono
agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012,  qualora  entrino
in esercizio entro il 30 settembre 2016. 
  8. Gli adempimenti specifici  delle  imprese  agricole  connessi  a
scadenze di registrazione in  attuazione  di  normative  comunitarie,
statali o regionali in materia di benessere animale,  identificazione
e registrazione degli animali, registrazioni  e  comunicazione  degli
eventi  in  stalla  (D.P.R.   317/96,   D.M.   31.01.2002   e   succ.
modificazioni,  D.M.   16   maggio   2007),   nonche'   registrazioni
dell'impiego del farmaco (D. Lgs. 158/2006 e D.  Lgs.  193/2006)  che
ricadono nell'arco temporale interessato dagli  eventi  sismici,  con
eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti  al
30 novembre 2012. 
  9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti  al  mese  di
marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti  latte  entro
il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della Legge  n.  119  del
2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012. 
  10. Qualora ricoveri di animali  in  allevamento  siano  dichiarati
inagibili, lo spostamento e stazionamento degli  stessi  in  ricoveri
temporanei e' consentito in deroga alle  disposizioni  dettate  dalla
direttiva 2008/120/CE del Consiglio e dalla direttiva 2008/119/CE del
Consiglio, del 18 dicembre 2008,  nonche'  dalle  norme  nazionali  e
regionali in materia di spandimenti dei liquami. 
  11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi
assunti a seguito della presentazione delle domande  di  aiuto  e  di
pagamento connesse al  Regolamento  CE  73/2009  ed  all'Asse  2  del
Programma Sviluppo Rurale, le aziende agricole ricadenti  nei  Comuni
interessati dall'evento sismico - ai sensi dell'articolo 75 del  Reg.
CE 1122/2009 - possono mantenere il  diritto  all'aiuto  anche  nelle
ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti. 
  12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. CE 1974/2006, ove gli
agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico, non
abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti  in
applicazione delle misure Programma  Sviluppo  Rurale,  le  Autorita'
competenti rinunceranno al recupero totale  o  parziale  degli  aiuti
erogati su investimenti realizzati. 
  13.  In  relazione  a  quanto  stabilito  nei  commi  11  e  12  la
comunicazione  all'autorita'  competente,  prevista  dai  sopracitati
articoli, e' sostituita dal riconoscimento in via  amministrativa  da
parte dell'autorita' preposta della sussistenza  di  cause  di  forza
maggiore.  In  caso  di   rilevate   inadempienze   l'Amministrazione
competente attivera' d'ufficio l'accertamento del nesso di causalita'
tra l'evento calamitoso e l'inadempimento. 
  14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31  dicembre
2012 l'attivita' di somministrazione pasti e  bevande  in  deroga  ai
limiti previsti dalle rispettive leggi regionali. 
  15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai  comuni
colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio  2012  e  successivi,
nel territorio dei  restanti  comuni  della  regione  Emilia-Romagna,
della  provincia  di  Mantova  e  della  provincia  di  Rovigo,   per
consentire  l'impegno  degli   apparati   tecnici   delle   strutture
competenti in materia sismica nell'attivita' di rilevamento dei danni
e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non
trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio  lavori,
l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del DPR n.
380 del 2001,  trovando  generale  applicazione  il  procedimento  di
deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. 
  15-bis. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono  prorogati,
per dodici mesi, i titoli  di  soggiorno  in  scadenza  entro  il  31
dicembre 2012 a favore di immigrati che non  siano  in  possesso  dei
requisiti di lavoro e/o di residenza in detti territori  per  effetto
degli eventi sismici. 
  15-ter. Le persone fisiche residenti o  domiciliate  e  le  persone
giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni  colpiti  dal
sisma del maggio 2012 sono esentate  dal  pagamento  dell'imposta  di
bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al
31 dicembre 2012. 
  15-quater. Le locazioni volte a consentire ai titolari di attivita'
economiche colpite dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 la
ripresa dell'attivita'  in  immobili  situati  nel  territorio  della
provincia in cui essa si svolgeva, nonche' in quelle confinanti, sono
regolate dal codice civile. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 7, comma  21-bis)  che
"I termini di prescrizione e decadenza sospesi ai sensi dell'articolo
8, comma 1, numero 3),  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
relativi all'attivita' delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle
entrate operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio  fiscale,
ad una delle date indicate nell'articolo 1,  comma  1,  del  medesimo
decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi dello stesso comma  1,
sono prorogati di sei mesi a decorrere  dalla  fine  del  periodo  di
sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo  3,  comma  3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale
delle norme tributarie". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha disposto (con l'art. 11, comma  6)  che
"I  pagamenti   dei   tributi,   dei   contributi   previdenziali   e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi
ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e  delle  finanze  1°
giugno 2012 e 24 agosto 2012,  pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana, rispettivamente, del  6  giugno  2012,  n.
130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonche' dell'articolo 8, comma  1,
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  sono  effettuati
entro  il  20  dicembre  2012,  senza  applicazione  di  sanzioni   e
interessi". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
985) che "Per i comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172,  l'esenzione  dall'applicazione
dell'imposta municipale propria  prevista  dal  secondo  periodo  del
comma 3 dell'articolo 8 del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e'
prorogata  fino  alla  definitiva  ricostruzione  e  agibilita'   dei
fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019". 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art.  26-bis,  comma  2)
che "Per i comuni delle Regioni Lombardia  e  Veneto  individuati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.
122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
l'esenzione   dall'applicazione   dell'imposta   municipale   propria
prevista  dal  secondo  periodo  del  comma  3  dell'articolo  8  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogata a decorrere  dal  1°
gennaio 2019, fino alla definitiva  ricostruzione  e  agibilita'  dei
fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019". 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla
L. 12 dicembre  2019,  n.  156,  ha  disposto  (con  l'art.  9-vicies
quinquies, comma 1) che "Per  i  Comuni  delle  Regioni  Lombardia  e
Veneto di cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122, e all'articolo 67-septies del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  134,  come  eventualmente  rideterminati  dai   Commissari
delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per  i  Comuni  della  Regione
Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato  d'emergenza  di
cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge n. 148 del  2017,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  172   del   2017,
l'esenzione   dall'applicazione   dell'imposta   municipale   propria
prevista  dal  secondo  periodo  del  comma  3  dell'articolo  8  del
decreto-legge n. 74 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  n.  122  del  2012,  e'   prorogata   fino   alla   definitiva
ricostruzione e agibilita' dei fabbricati interessati e comunque  non
oltre il 31 dicembre 2020". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1116) che "Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto  individuati
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.
122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
come eventualmente rideterminati dai  commissari  delegati  ai  sensi
dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, e per i comuni  della  regione  Emilia-Romagna
interessati  dalla  proroga  dello  stato   di   emergenza   di   cui
all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
l'esenzione   dall'applicazione   dell'imposta   municipale   propria
prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8  del  citato
decreto-legge n. 74 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  n.  122  del  2012,  e'   prorogata   fino   alla   definitiva
ricostruzione e agibilita' dei fabbricati interessati e comunque  non
oltre il 31 dicembre 2021". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 marzo 2022, n. 25, ha disposto (con l'art. 22-bis, comma 1) che
"Per i  comuni  delle  regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai  Commissari
delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172,  l'esenzione  dall'applicazione
dell'imposta municipale propria  prevista  dal  secondo  periodo  del
comma 3 dell'articolo 8 del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e'
prorogata  fino  alla  definitiva  ricostruzione  e  agibilita'   dei
fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022". 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
768) che "Per  i  comuni  dei  territori  dell'Emilia-Romagna,  della
Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  e  dall'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come  eventualmente
rideterminati dai Commissari delegati ai sensi  dell'articolo  2-bis,
comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
l'esenzione   dall'applicazione   dell'imposta   municipale   propria
prevista dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122, e' prorogata fino alla definitiva  ricostruzione
e agibilita' dei fabbricati interessati e comunque non  oltre  il  31
dicembre 2023".