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LEGGE 14 agosto 1971, n. 817

Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2016)
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Testo in vigore dal:  29-10-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A favore del "fondo di rotazione", istituito con l'articolo 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono autorizzate le seguenti anticipazioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: lire 16.200 milioni per l'anno 1971, lire 31.000 milioni per l'anno 1972, lire 40.800 milioni per l'anno 1973, lire 40.700 milioni per l'anno 1974, lire 40.600 milioni per l'anno 1975 e lire 40.500 milioni per l'anno 1976.
È autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.
È altresì autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1971, di lire 150 milioni per l'anno 1972 e di lire 270 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976, quale ulteriore apporto al "fondo interbancario di garanzia" istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454.