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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1974, n. 30

Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 (in G.U. 02/05/1974, n.113).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1996)
Testo in vigore dal:  1-3-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

(Condizioni economiche per le provvidenze ai ciechi civili)


La pensione non riversibile e l'assegno a vita di cui al precedente art. 5 spettano ai ciechi civili, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a L. 1.320.000 annue. (4) (6)
((9))

COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 APRILE 1974, N.114.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 APRILE 1974, N.114.(1)
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AGGIORNAMENTO (1)

L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 7 comma 2) che "I limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 8, secondo comma, e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati, a decorrere dal 1 gennaio 1975, da L. 1.320.000 a L. 1.560.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della
pensione sociale."
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 23 dicembre 1976, n.850 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 29 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Con decorrenza dal 1 gennaio 1977, i limiti di reddito di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quali modificati con il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono elevati, per i ciechi assoluti, per i sordomuti e per i mutilati e invalidi civili assoluti di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, da lire 1.560.000 a L. 3.120.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo
dell'importo della pensione sociale."
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 3) che "Con decorrenza 1 luglio 1980 i limiti di redditi di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a L. 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria,
rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari."