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DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144

Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonchè in materia di protezione civile. (26G00167)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/2026
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 ottobre 2026, n. 174 (in G.U. 6/10/2026, n. 232)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/10/2026)
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Testo in vigore dal:  7-10-2026
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»;
Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'articolo 1, commi da 644 a 646 e da 694 a 702;
Vista la legge 18 marzo 2025, n. 40, recante «Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità»;
Visto il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile»;
Vista la legge 26 gennaio 2026, n. 9, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee»;
Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per garantire il potenziamento dell'autonomia e della funzionalità degli enti locali;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte ad assicurare l'omogenea applicazione delle norme inerenti al pubblico impiego, nonché la funzionalità delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese le agenzie e gli enti strumentali, ed in particolare degli enti locali e del sistema sanitario regionale;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la copertura finanziaria ai progetti relativi alla Missione 5, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza che non trovano copertura nel PNRR per effetto del definanziamento delle correlate misure previsto con decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 recante la rimodulazione del Piano;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per il potenziamento e l'efficienza di ulteriori specifici settori di primaria rilevanza, quali la salute pubblica, le pari opportunità e le opere pubbliche;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure volte ad assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico e per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi alla proposta di riprogrammazione presentata dall'Italia alla Commissione europea, mediante il tempestivo avvio delle attività attuative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, anche in relazione agli eventi sismici verificatisi nei giorni 31 luglio 2026 e 1° agosto 2026;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure urgenti per assicurare, in vista della scadenza dello stato di emergenza prevista per il 31 dicembre 2026, il trasferimento delle attività di protezione civile, non suscettibili di formare oggetto di rientro in ordinario, in capo al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione nonché lo sviluppo economico e sociale dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire ulteriori misure urgenti per assicurare il tempestivo utilizzo delle risorse per la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la provvista di personale da assegnare alle strutture di supporto ai Commissari straordinari per la ricostruzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure urgenti per assicurare, durante la fase di prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali, la presenza di un congruo numero di esperti nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, tenendo conto dei requisiti esperienziali e professionali posseduti;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di per assicurare la prima operatività dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del turismo, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie, della salute, delle imprese e del made in Italy;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione
1. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi» sono soppresse;
b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile
((dell'autorizzazione o del diniego))
delle ferie.».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificate ai sensi del comma 1
((del presente articolo))
, si applicano con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, possono applicare, fino al 31 dicembre 2026, le procedure di inquadramento in ruolo, ivi previste, per il personale in servizio a tempo indeterminato che si trovi in posizione di comando, a qualsiasi titolo.
((Nell'ambito delle finalità di cui al presente comma, decorso il termine previsto per il personale di cui al primo periodo, le procedure di cui all'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applicano, nei limiti ivi previsti, anche alle assunzioni effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
I mesi di servizio occorrenti ai fini delle assunzioni di cui al secondo periodo del presente comma sono maturati computando i periodi di servizio svolti, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale già reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del citato articolo 17-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge n. 25 del 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze non può procedere a ulteriori assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in applicazione del medesimo articolo 17-ter, comma 3, quarto periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei periodi secondo e terzo del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse di cui al citato articolo 17-ter, comma 3, sesto periodo. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 11-bis, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di euro 390.000 per l'anno 2026 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del sesto periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 17-ter del decreto-legge n. 25 del 2025))
.
3-bis.
((Al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, la parola: "comunque" è sostituita dalle seguenti: ", a decorrere dal 1° marzo 2022,"))
.
4. Nelle aree della dirigenza, le confederazioni sindacali rappresentative possono utilizzare in forma cumulata le ore dei permessi sindacali per l'esercizio del mandato attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative alle stesse affiliate, nonché quelle per i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari che il contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ)
((sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali,))
del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni
((,))
riconosce alle confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative. Le confederazioni che si avvalgono della facoltà di cui al presente comma ne danno comunicazione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specificando la percentuale di ore che intendono cumulare, fino al massimo del 100 per cento di quelle teoricamente disponibili. Per la quantificazione delle ore si applica l'articolo 12, comma 4, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Con riferimento al periodo contrattuale 2028-2030, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2027 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.
5. All'articolo 12, comma 5, della legge 10 novembre 2025, n. 167, dopo la parola: «adottate» sono inserite le seguenti: «, ai sensi della medesima disposizione, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal».
6. Le disposizioni introdotte dall'articolo
((13 della))
legge 2 luglio 2026, n. 119, nonché le percentuali di cui all'articolo 28, comma 1-ter, lettere a),
(( b) e c) ))
, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applicano agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28-bis, comma 8-quater, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale dirigenziale non generale che, alla predetta data, stia svolgendo un incarico
((...))
dirigenziale generale, il transito nella prima fascia continua ad essere disciplinato, anche con riguardo al periodo di cinque anni, dalle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108
((,))
nelle versioni vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge 2 luglio 2026, n. 119.
((Le disposizioni relative al transito nella prima fascia di cui al presente comma si applicano, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione presso cui l'incarico è svolto, anche al personale dirigenziale di livello non generale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia titolare di un incarico dirigenziale di livello generale apicale, di un incarico dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dell'incarico di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178. Per le finalità di cui ai periodi primo e secondo del presente comma, la domanda prevista dall'articolo 3, comma 7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il personale ivi indicato, è presentata entro il termine di trentasei mesi a decorrere dalla data del compimento del periodo di cinque anni, fermo restando che il transito previsto dal presente comma avviene nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione di destinazione e presso la quale il medesimo personale presta servizio))
. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 119 del 2026 è abrogato.
6-bis.
((Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo del comma 6 si applicano al personale dirigenziale di ruolo nella medesima amministrazione. Il periodo utile ai fini del computo del quinquennio decorre, in ogni caso, dalla data di conferimento del primo incarico dirigenziale di livello generale o di uno degli incarichi di cui al terzo periodo del medesimo comma 6.))
6-ter.
((All'articolo 17-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a)
((al comma 2:))

1)
((all'alinea, dopo le parole: "la Cabina di regia" sono inserite le seguenti: "si avvale di una struttura tecnica istituita presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, che";))

2)
((alla lettera c), dopo le parole: "promuovere l'elaborazione" sono inserite le seguenti: ", entro il termine del 31 gennaio 2027,";))
b)
((al comma 3, primo periodo, le parole: "La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "La struttura tecnica di cui al comma 2 è";))
c)
((al comma 4, primo periodo, le parole: "Al fine di coadiuvare l'attività della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Anche al fine di coadiuvare l'attività della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 2".))
6-quater.
((Al fine di assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni istituzionali e di non disperdere le professionalità e le competenze acquisite, le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale possono procedere, entro il 31 dicembre 2027, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica, in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale e nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, all'assunzione a tempo indeterminato, nella corrispondente qualifica, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che:))
a)
((abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2026, almeno trentasei mesi continuativi di servizio presso la medesima agenzia o il medesimo Istituto nella medesima qualifica non dirigenziale;))
b)
((abbia conseguito una valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta;))
c)
((sia stato reclutato mediante procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.))
6-quinquies.
((L'assunzione a tempo indeterminato di cui al comma 6-quater è subordinata al positivo esito di un colloquio volto ad accertare l'idoneità professionale, le competenze acquisite e la coerenza dell'esperienza maturata con le funzioni da svolgere.
Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 6-quater ecceda quello dei posti disponibili, costituiscono criteri di priorità per l'assunzione la maggiore anzianità di servizio maturata presso l'agenzia o l'Istituto di cui all'alinea del medesimo comma 6-quater e, a parità di anzianità di servizio, la valutazione dell'attività svolta e l'esito del colloquio.))
6-sexies.
((Dall'attuazione dei commi 6-quater e 6-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica))
.
7. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la formazione del predetto personale secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.».
8. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale). - 1.
È costituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il
((...))
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), di seguito «Comitato».
2. Il Comitato è composto da:
a) un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
b) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;
e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e
((la))
ricerca ambientale (ISPRA);
f) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale;
g) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale
((iscritte nell'elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute tenuto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica))
;
i) un rappresentante dell'Unione zoologica italiana;
l) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana;
m) un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
n) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste successivamente all'acquisizione delle designazioni da effettuare da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2.
4. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.
5. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anni.
6. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza,
((rimborsi))
di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
9. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, operante in forza dell'articolo 1, 29 dicembre 2022, n. 197
((,))
e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare
((e delle foreste 22 maggio))
2023, cessa dalle sue funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9-bis.
((Fino al 31 dicembre 2029, allo scopo di garantire la sicurezza, la resilienza e lo sviluppo delle infrastrutture energetiche e idriche di rilevanza strategica nonché l'attuazione degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'esercizio delle competenze di autorità settoriale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, mediante l'attribuzione di due incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rispettivamente posti nell'ambito dei dipartimenti competenti in materia di energia e di acque e comunque nei limiti della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo e fino al medesimo termine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può conferire gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella propria dotazione organica in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, comunque nel limite massimo di due unità ulteriori. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.))
9-ter. .
10. Al fine di consentire agli organismi di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, di attuare gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alle verifiche previste dall'articolo 26-ter del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, e di adeguare il sistema dei controlli a cura degli organi accertatori preposti, il termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui al medesimo articolo 26-ter è fissato al 31 ottobre 2026.
11. Al fine di fronteggiare l'incremento degli affari contenziosi affidati al patrocinio della difesa erariale e assicurarne la piena funzionalità, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata, nel triennio 2026-2028, in aggiunta alle facoltà assunzionali già autorizzate a legislazione vigente e nell'ambito della dotazione organica, ad assumere 9 avvocati dello Stato e 6 procuratori dello Stato.
L'Avvocatura dello Stato è altresì autorizzata, in deroga alla procedura autorizzatoria di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, 14 avvocati dello Stato e 4 procuratori dello Stato.
12. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 11, primo periodo, pari a euro 1.847.193 per l'anno 2027, a euro 1.871.583 per l'anno 2028, a euro 2.010.809 per l'anno 2029, a euro 2.153.177 per l'anno 2030, a euro 2.167.366 per l'anno 2031, a euro 2.362.973 per l'anno 2032, a euro 2.379.997 per l'anno 2033, a euro 2.440.272 per l'anno 2034, a euro 2.941.915 per l'anno
((2035 e a euro 3.969.922 annui))
a decorrere dall'anno 2036
((,))
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito
((,))
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. Alla legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 4, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;
b) all'articolo 7, comma 7, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;
c) all'articolo 19, comma 2, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;
d) all'articolo 25, comma 2, le parole: «Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge15 dicembre 1999, n. 482».
14. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 253, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2027» e le parole: «in essere alla data del 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «in essere alla data del 1° agosto 2026»;
b) al comma 298, le parole: «entro il 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2027».
15. All'articolo 5-bis, comma 1, secondo periodo, della legge 12 luglio 2011,
((n. 112, la parola:))
"due" è
((sostituita dalla seguente:))
"tre". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 75.099 per l'anno 2026 e a
((euro 180.237 annui a decorrere dall'anno))
2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del
((Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione,))
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15-bis.
((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, commi 7-quinquies e 7-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, anche per gli interventi diversi da quelli ivi previsti, finanziati con risorse pubbliche nazionali, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove necessario per rafforzare la capacità amministrativa, accelerare la spesa per investimenti od ottimizzare l'efficace, efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse, possono avvalersi dell'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di società da questo direttamente o indirettamente controllate, sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa quella riguardante la remunerazione per le attività svolte, nell'ambito delle risorse disponibili per i singoli interventi o con gli ordinari stanziamenti delle amministrazioni interessate e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
15-ter.
((Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella sezione II del capo IV del titolo IV del libro quarto, dopo l'articolo 815 è aggiunto il seguente:
"Art. 815-bis (Contingente per il funzionamento del Reparto ambientale marino). - 1. Per il funzionamento del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, è costituito un contingente di trenta unità di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, da collocare in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei rispettivi gradi e ruoli, così determinato:
a) contrammiraglio (CP): 1;
b) capitano di vascello (CP): 1;
c) capitano di fregata (CP): 3;
d) capitano di corvetta (CP): 1;
e) tenente di vascello (CP): 2;
f) sottotenente di vascello (CP): 3;
g) maresciallo nocchiere di porto: 5;
h) sergente nocchiere di porto: 5;
i) graduato: 9.
2. Le unità di personale del ruolo ufficiali di cui al comma 1 sono in aggiunta al contingente massimo determinato dall'articolo 801 del presente codice.
3. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario del personale di cui al comma 1";
b) all'articolo 1032, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 815-bis aventi grado non inferiore a capitano di vascello le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione".))
15-quater.
((Per l'attuazione del comma 15-ter è autorizzata la spesa di 2.375.324 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 2.314.029 euro per gli oneri stipendiali e 61.295 euro per il funzionamento. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 2.375.324 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.))
15-quinquies.
((Al fine di ripianare la dotazione organica dei ruoli del Corpo, mantenendo l'invarianza finanziaria per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2027, per il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera è autorizzato il ricorso ad arruolamenti integrativi per un numero massimo di unità di personale corrispondente al contingente istituito dall'articolo 815-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dal comma 15-ter del presente articolo, ove ricorrano le disponibilità nell'ambito degli incorporamenti della Marina militare e limitatamente ai ruoli le cui consistenze effettive siano inferiori alle dotazioni organiche previste dalla legge.))
15-sexies.
((Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con contratti di lavoro flessibile, anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti e le aziende speciali previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, nelle procedure selettive per il reclutamento di personale con qualifica non dirigenziale indette entro il 31 dicembre 2027, riservare una quota non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso ovvero prevedere la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita a favore dei soggetti che abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, nel medesimo profilo professionale presso l'amministrazione che bandisce il concorso.))
15-septies.
((Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28-bis, commi 1, 8-bis, 8-ter e 8-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione, e possono essere individuate specifiche modalità applicative delle medesime disposizioni anche per i Ministeri))
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