stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 212

Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE. (26G00009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/2026
nascondi
Testo in vigore dal:  10-1-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 4;
Vista la direttiva UE 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE;
Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»;
Visto il decreto legislativo 21 giugno 2016, n. 72, recante «Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141»;
Vista la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. Al titolo VI, capo I-bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 120-quinquies:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera g), dopo le parole: «commerciale o professionale» sono inserite le seguenti: «, e salve le ipotesi descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis,»;
1.2) alla lettera i), dopo le parole: «120-undecies,» sono inserite le seguenti: «120-undecies.1 e»;
b) all'articolo 120-undecies:
1) al comma 5, le parole: «e, se del caso, del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatico di dati» sono soppresse;
2) il comma 7 è abrogato;
c) dopo l'articolo 120-undecies è inserito il seguente:
«Art. 120-undecies.1 (Banche dati). - 1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Si applica l'articolo 125, commi 1, secondo periodo, 1-bis e 1-ter.
2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.
3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, di altre comunicazioni, o in via autonoma.
4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.
5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.
6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
d) all'articolo 120-noviesdecies, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117, comma 6, si ha riguardo alla difformità tra le clausole contrattuali e i tassi, i prezzi e le condizioni forniti al consumatore ai sensi dell'articolo 120-novies, commi 2 e 4.».
2. Al titolo VI, capo II, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 121:
1) al comma 1:
1.1) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) "servizio accessorio" indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;»;
1.2) alla lettera d), numero 1), le parole: «promuovere o» sono sostituite dalle seguenti: «presentare, proporre ovvero»;
1.3) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) "importo totale dovuto dal consumatore" indica la somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito;»;
1.4) alla lettera h), dopo le parole: «commerciale o professionale» sono inserite le seguenti: «e salve le ipotesi descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis,», e le parole: «dal Titolo VI-bis» sono sostitute dalle seguenti: «dalla legislazione vigente»;
1.5) alla lettera m), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
1.6) dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:
«m-bis) "profilazione" indica l'attività definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
m-ter) "servizio di consulenza" indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 124.2 in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di credito e le attività indicate negli articoli 123, 123-bis, 124, 124-bis e 125-novies non implicano un servizio di consulenza;
m-quater) "servizio di consulenza sul debito" indica l'assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti che non sono, in particolare, finanziatori o intermediari del credito, o gestori di crediti in sofferenza o acquirenti di crediti in sofferenza quali definiti all'articolo 114.1, comma 1, lettere c) ed e), a consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;
m-quinquies) "trattamento" indica l'attività definita all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) 2016/679.»;
b) all'articolo 122:
1) al comma 1:
1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) finanziamenti di importo superiore a 100.000 euro;»;
1.2) le lettere c) e d) sono abrogate;
1.3) alla lettera e), dopo le parole: «o progettato» sono inserite le seguenti: «, compresi i locali utilizzati a fini commerciali o professionali»;
1.4) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;»;
1.5) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:
«i-bis) dilazioni del pagamento in forza delle quali un fornitore di beni o un prestatore di servizi, senza offerta di credito da parte di terzi, concede al consumatore tempo non superiore a cinquanta giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi per pagare i beni o i servizi da esso offerti, sempre che la dilazione sia offerta gratuitamente, senza interessi o altre spese, fatta eccezione per spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento;
i-ter) dilazioni di pagamento offerte da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi che non sono microimprese, piccole o medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE, della Commissione europea, del 6 maggio 2003, quando offrono servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, consistenti nella conclusione di contratti a distanza con i consumatori per la vendita di beni o la prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti a condizione che:
1) non vi sia offerta né acquisto di crediti da parte di un terzo;
2) il pagamento sia interamente eseguito entro quattordici giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi;
3) il prezzo d'acquisto sia pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per le spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento;»;
1.6) la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) contratti di locazione o di locazione finanziaria (leasing), che non prevedono obbligo od opzione di acquisto dell'oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti;»;
1.7) alla lettera n), le parole: «e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato» sono soppresse;
1.8) alla lettera o), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
1.9) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:
«o-bis) carte di debito differito, il cui credito deve essere rimborsato entro quaranta giorni, senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento.»;
2) al comma 1-bis, le parole: «75.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro»;
3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Ai fini del comma 1, lettera i-bis), si considera offerta di credito da parte di terzi anche quella in cui la dilazione di pagamento è offerta dal fornitore di beni o prestatore di servizi sulla base di convenzioni con soggetti terzi autorizzati o abilitati alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma che prevedano la cessione del credito pro soluto contestuale o successiva alla dilazione; in tali casi, il terzo cessionario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori. Qualora il cessionario sia una società veicolo per le cartolarizzazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori sono posti a carico del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999.»;
4) i commi 2 e 3 sono abrogati;
5) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore o di un probabile inadempimento, non si applicano gli articoli 122-bis, comma 2, 123-bis, 124, commi 5 e 6-bis, 124.1, 124.2, 124-bis, 125-bis, commi 3-bis e 3-ter, 125-ter, 125-quinquies e 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.»;
6) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fermi restando i casi di esclusione di cui al comma 1, lettere i-bis) e i-ter), i fornitori di beni o i prestatori di servizi possono concludere contratti di credito, a titolo accessorio rispetto alla propria attività commerciale o professionale, nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso.»;
7) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le disposizioni che non si applicano ai seguenti contratti di credito, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023:
a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;
b) contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore può essere tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento;
c) contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.»;
c) dopo l'articolo 122 è inserito il seguente:
«Art. 122-bis (Principi generali, gratuità delle informazioni e divieto di discriminazione). - 1. Il finanziatore e l'intermediario del credito si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori.
2. Nell'ambito delle attività disciplinate dal presente capo, il finanziatore e l'intermediario del credito:
a) forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni, compresi i chiarimenti adeguati;
b) si astengono dal praticare condizioni discriminatorie in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, per motivi inerenti la cittadinanza, il luogo di residenza o qualsiasi altra situazione menzionata all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; resta ferma la possibilità di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo.»;
d) all'articolo 123:
1) al comma 1 sono anteposti i seguenti:
«01. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito o circa l'importo totale dovuto dal consumatore.
02. Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito includono un avvertimento chiaro ed evidenziato affinchè i consumatori siano consapevoli che prendere in prestito denaro comporta dei costi.»;
2) al comma 1:
2.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti qualunque costo del credito indicano le seguenti informazioni di base precisate con l'impiego di un esempio rappresentativo ed espresse, in forma chiara, concisa, evidenziata, facilmente leggibile o chiaramente udibile, a seconda del caso, e adattata ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicità:»;
2.2) alla lettera a), dopo le parole: «o variabile» sono inserite le seguenti: «ovvero una combinazione dei due tipi»;
2.3) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per l'acquisto di beni o servizi specifici, il prezzo in contanti e l'importo degli eventuali pagamenti anticipati;»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietata la pubblicità dei prodotti di credito che:
a) incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria;
b) precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un'influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito;
c) suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore.»;
4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, individua:
a) i casi specifici e giustificati in cui è possibile una deroga al comma 1, lettere e-bis) e f);
b) le tipologie di annunci pubblicitari vietati;
c) le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.»;
e) dopo l'articolo 123 è inserito il seguente:
«Art. 123-bis (Informazioni generali). - 1. Il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori, in qualsiasi momento, informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito disponibili, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Presso le proprie dipendenze, il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori le informazioni generali almeno su supporto cartaceo.
2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni generali.»;
f) all'articolo 124:
1) al comma 1, le parole: «al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «al consumatore le informazioni precontrattuali necessarie»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al consumatore in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, qualora tali informazioni siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta di credito, il finanziatore o l'intermediario del credito inviano al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto di credito e sulla procedura da seguire per il recesso ai sensi dell'articolo 125-ter. Il promemoria è fornito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto o, se del caso, dopo la presentazione dell'offerta vincolante di credito da parte del consumatore.»;
3) al comma 2, le parole: «dal finanziatore o dall'intermediario del credito» sono soppresse:
4) il comma 3 è abrogato;
5) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Su richiesta, il finanziatore o l'intermediario del credito, oltre al modulo di cui al comma 2, forniscono gratuitamente al consumatore copia della bozza del contratto di credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, a condizione che il finanziatore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.»;
6) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.»;
7) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. I fornitori di beni o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dai commi 1, 1-bis, 2 e 4. Il finanziatore o l'intermediario del credito assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali contemplate dai commi 1, 1-bis, 2 e 4.»;
8) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i finanziatori e gli intermediari del credito informano i consumatori in modo chiaro e comprensibile quando presentano loro un'offerta personalizzata basata sul trattamento automatizzato di dati personali.»;
9) al comma 7, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) il contenuto, le modalità e la portata dei chiarimenti adeguati da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;
c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; dilazioni di pagamento e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento o probabile inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.»;
g) dopo l'articolo 124 sono inseriti i seguenti:
«Art. 124.1 (Concessione non sollecitata di credito, consenso desunto e pratiche di commercializzazione abbinata). - 1. È vietata ogni concessione di credito al consumatore senza previa richiesta ed esplicito consenso di questo.
2. Il finanziatore o l'intermediario del credito non possono desumere il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati tramite l'utilizzo di opzioni predefinite, incluse le caselle preselezionate.
3. Il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati mediante caselle è dato tramite un'azione positiva univoca con cui il consumatore fornisce un'indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso in relazione al contenuto e alla sostanza associati alle caselle.
4. Si applica quanto stabilito dall'articolo 120-octiesdecies.
Art. 124.2 (Servizi di consulenza). - 1. Il servizio di consulenza è riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito.
2. Il servizio di consulenza può essere qualificato come indipendente solo se è reso dai consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis.
3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori o gli intermediari del credito:
a) agiscono nel migliore interesse del consumatore;
b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore;
c) forniscono al consumatore una raccomandazione in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto per la prestazione di servizi di consulenza, tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione finanziaria del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato;
d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell'ambito della gamma di prodotti da essi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato.
4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole scelto dal consumatore:
a) l'indicazione se la raccomandazione sarà basata solo sulla propria gamma di prodotti o su un'ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato;
b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento dell'informativa l'importo non possa essere definito, il metodo utilizzato per calcolarlo.
5. Le informazioni previste al comma 4 possono essere fornite al consumatore in un allegato al documento di cui all'articolo 124, comma 2.
6. Nella prestazione del servizio di consulenza, il finanziatore o l'intermediario del credito avvisano il consumatore quando, tenuto conto della sua situazione finanziaria, un contratto di credito può comportare un rischio specifico a suo carico.».
h) all'articolo 124-bis:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Ferme le finalità di sana e prudente gestione previste dalla normativa prudenziale ove applicabile ai finanziatori, il finanziatore effettua la valutazione anche nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito.»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore e che non includono le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Tali informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore stesso e, ove necessario, sulla base della consultazione di una banca dati pertinente e sono opportunamente verificate. A questi fini non sono considerate fonti esterne i social network. L'intermediario del credito che abbia ottenuto dal consumatore informazioni necessarie alla valutazione del merito creditizio le trasmette al finanziatore.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dalla normativa prudenziale applicabile ai finanziatori, i finanziatori elaborano, documentano e tengono aggiornate le proprie procedure per la valutazione del merito creditizio e documentano e tengono aggiornate le informazioni di cui al comma 1-bis anche ai fini del presente articolo.
1-quater. Il finanziatore eroga il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal medesimo contratto, tenendo conto dei fattori pertinenti di cui al comma 1.
1-quinquies. La circostanza che la valutazione del merito creditizio non sia stata effettuata correttamente non può costituire motivo per l'adozione di modifiche unilaterali svantaggiose per il consumatore ovvero per la risoluzione del contratto di credito da parte del finanziatore, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire le informazioni previste dal comma 1-bis o abbia fornito informazioni false.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.»;
4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore, questi ha diritto di chiedere e ottenere dal finanziatore l'intervento umano, ossia:
a) chiedere e ottenere dal finanziatore una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio, compresi la logica e i rischi derivanti dal trattamento automatizzato dei dati personali nonché la rilevanza e gli effetti sulla decisione;
b) esprimere la propria opinione al finanziatore;
c) chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito da parte del finanziatore.
2-ter. Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore ad opera di un terzo di cui si avvale il finanziatore, il finanziatore adotta le misure necessarie per acquisire dal terzo tutte le informazioni necessarie ai fini della spiegazione di cui al comma 2-bis, lettera a).
2-quater. Il finanziatore informa il consumatore dei diritti di cui al comma 2-bis prima dell'avvio del trattamento automatizzato dei suoi dati personali su cui si fonderà la valutazione del merito creditizio. Se del caso, il finanziatore informa altresì il consumatore della circostanza che il trattamento automatizzato dei suoi dati personali sarà svolto da un terzo.
2-quinquies. Restano fermi gli ulteriori diritti esercitabili dal consumatore nei confronti del titolare del trattamento automatizzato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.
2-sexies. Quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, indirizza il consumatore a servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili. Se del caso, informa il consumatore del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatizzato di dati, dei suoi diritti ai sensi del comma 2-bis e della procedura per chiedere un riesame della decisione.»;
i) all'articolo 125:
1) al comma 1, la parola: «abilitati» è soppressa;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai dati di cui al comma 1 hanno accesso solo i finanziatori sottoposti a vigilanza e che osservano pienamente il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
1-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, l'accesso alla centrale dei rischi della Banca d'Italia è consentito ai soggetti indicati dalla Banca d'Italia con proprie disposizioni.
1-quater. Le banche dati contengono almeno informazioni sugli arretrati del consumatore nel rimborso del credito, sul tipo di credito e sull'identità del finanziatore.
1-quinquies. I finanziatori e gli intermediari del credito non trattano ai fini della valutazione del merito creditizio le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e i dati personali ottenuti dai social network. »
3) al comma 2, le parole: «consultazione e degli estremi della banca dati» sono sostituite dalle seguenti: «consultazione, degli estremi della banca dati e delle informazioni segnaletiche che lo hanno portato a respingere la richiesta»;
4) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I finanziatori informano inoltre il consumatore della registrazione di informazioni negative previste dalla relativa disciplina e dei suoi diritti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 entro trenta giorni dalla medesima registrazione.»
5) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte, aggiornate e, in caso di errore, prontamente rettificate.»;
6) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. I gestori di banche dati si dotano di procedure atte a verificare nel continuo che i segnalanti alimentino le banche dati stesse con informazioni aggiornate ed esatte.»;
l) all'articolo 125-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «i contratti di credito» sono inserite le seguenti: «e le loro eventuali modifiche»;
2) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117, comma 6, si ha riguardo alla difformità tra le clausole contrattuali e i tassi, prezzi e condizioni forniti al consumatore ai sensi dell'articolo 124, comma 2.»
3) al comma 3-ter, dopo le parole: «comunicazione al consumatore» sono inserite le seguenti: «, su supporto cartaceo o altro supporto durevole,»;
4) il comma 3-quater è abrogato;
m) all'articolo 125-ter:
1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 125-bis, comma 1, il periodo di recesso scade in ogni caso dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto di credito.
1-ter. Il comma 1-bis non si applica se il consumatore non è stato informato dell'esistenza del diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per esercitarlo in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1.
1-quater. Nel caso di un contratto di credito collegato per l'acquisto di beni in forza del quale al consumatore sia assicurato un rimborso completo entro un determinato periodo di tempo superiore a quattordici giorni di calendario, a fronte della restituzione dei beni, il diritto di recesso dal contratto di credito è esercitabile entro tale più ampio periodo.»;
3) al comma 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
«a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, si applica l'articolo 54-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;»;
4) il comma 5 è abrogato;
n) all'articolo 125-quinquies:
1) al comma 1 è anteposto il seguente:
«01. Il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi conformemente agli articoli da 52 a 57 del Codice del consumo.»;
2) al comma 1, dopo le parole: «da parte del fornitore dei beni o» è inserita la seguente: «prestatore», dopo le parole: «costituzione in mora del fornitore» sono inserite le seguenti: «o prestatore» e dopo le parole: «al contratto di fornitura di beni o» sono inserite le seguenti: «prestazione di»;
3) al comma 2:
3.1) al secondo periodo, dopo le parole: «versato al fornitore dei beni o» è inserita la seguente: «prestatore»;
3.2) al terzo periodo, dopo le parole: «nei confronti del fornitore» sono inserite le seguenti: «o prestatore»;
4) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «del fornitore dei beni o» è inserita la seguente: «prestatore» e dopo le parole: «dei servizi» è inserita la seguente: «inadempiente»;
o) all'articolo 125-sexies:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi posti a carico del consumatore dal finanziatore.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La riduzione del costo totale del credito è proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attività pienamente esaurite all'atto della concessione del credito, e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata del contratto di credito.»;
3) al comma 4:
3.1) al primo periodo, le parole: «del credito» sono soppresse;
3.2) al secondo periodo, le parole: «dell'importo rimborsato in anticipo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato»;
p) all'articolo 125-octies:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo sconfinamento si applicano gli articoli 121, 122, 124.1, comma 1, 124-bis, 125, 125-septies, 125-octies.1, 125-decies, 125-terdecies.»;
2) al comma 2:
2.1) all'alinea, la parola: «creditore» è sostituita dalla seguente: «finanziatore»;
2.2) alla lettera d) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
2.3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) la data del rimborso.»;
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. In caso di sconfinamento regolare, il finanziatore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e lo reindirizza gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito.»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione dei commi 2 e 2-bis, in particolare con riferimento:
a) al termine di invio della comunicazione;
b) ai criteri per la determinazione della consistenza e della regolarità dello sconfinamento.»;
q) dopo l'articolo 125-octies è inserito il seguente:
«Art. 125-octies.1 (Riduzione o cancellazione di apertura di credito in conto corrente e sconfinamento). - 1. Il finanziatore comunica al consumatore ogni riduzione o cancellazione della apertura di credito in conto corrente o della possibilità di sconfinamento secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 118 per le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e dall'articolo 125-quater, comma 2, lettera a), per il recesso dai contratti di credito a tempo indeterminato.
2. Qualora l'apertura di credito in conto corrente o la possibilità di sconfinamento siano ridotte o cancellate, il finanziatore offre al consumatore, prima dell'avvio di procedure esecutive e senza costi aggiuntivi, la possibilità di rimborsare l'importo effettivamente prelevato nei limiti di tale riduzione o cancellazione. Salvo che il consumatore decida di effettuare il rimborso in anticipo, il rimborso avviene in dodici rate mensili di pari importo, al tasso debitore applicabile all'apertura di credito in conto corrente o allo sconfinamento.»;
r) all'articolo 125-novies, al comma 1, le parole: «in particolare» sono soppresse;
s) all'articolo 125-decies, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti al fine di esercitare, ove opportuno, un ragionevole grado di tolleranza prima dell'avvio di procedimenti esecutivi. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore, nonché alle misure adottabili dal finanziatore, che comprendono la modifica delle condizioni del contratto di credito.»;
t) dopo l'articolo 125-decies sono inseriti i seguenti:
«Art. 125-undecies (Remunerazioni e requisiti di professionalità). - 1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.
2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalità adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo e prestare servizi di consulenza, nonché in relazione ai diritti dei consumatori in tale ambito.
3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.
Art. 125-duodecies (Educazione finanziaria). - 1. Con riferimento ai contratti di cui al presente capo, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria promuove e coordina misure, elaborate dai suoi membri, atte a favorire l'educazione dei consumatori, fornendo informazioni chiare e generali sulla gestione del debito responsabile e sulle procedure per la concessione del credito, anche per mezzo di strumenti digitali.
Art. 125-terdecies (Servizi di consulenza al debito). - 1. I consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell'ambito dei contratti di credito di cui al capo I-bis del presente titolo e al presente capo possono accedere ai servizi di consulenza sul debito di cui all'articolo 121, comma 1, lettera m-quater), erogati dalle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 120-quinquiesdecies e 125-decies, i finanziatori, altresì, indirizzano i consumatori che incontrano difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell'ambito dei contratti di credito di cui al capo I-bis del presente titolo e al presente capo ai servizi previsti dal comma 1.
3. I servizi di consulenza sul debito sono forniti gratuitamente salvo l'eventuale pagamento di una commissione coerente con le finalità del servizio, secondo parametri pubblicati sul sito internet delle associazioni e fondazioni di cui al comma 1, in ogni caso limitata ai costi operativi effettivamente sostenuti e non già finanziati con risorse pubbliche.
4. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, può, con decreto, definire modalità, termini e condizioni per l'erogazione dei medesimi servizi anche da parte dei seguenti soggetti:
a) gli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
b) gli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 13, commi 1-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225;
c) le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del Codice del consumo;
d) gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.»;
u) l'articolo 126 è sostituito dal seguente:
«Art. 126 (Riservatezza delle informazioni). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui la comunicazione prevista dall'articolo 125-quater, comma 2, lettera b), non è effettuata in quanto vietata dalla normativa dell'Unione europea o contraria all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.».
3. Al titolo VI, capo III del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 127-bis è inserito il seguente:
«Art. 127-ter (Valutazione del merito creditizio fondata sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente). - 1. Quando la valutazione del merito creditizio relativa a un contratto di finanziamento si fonda, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente, si applica quanto stabilito dall'articolo 124-bis, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies e 3, anche ai fini dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.»;
b) all'articolo 128-ter, comma 1, lettera a), le parole: «e ordinare la restituzione» sono sostituite dalle seguenti: «ordinare la restituzione»;
4. Al titolo VI-bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 128-quater:
1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È agente in attività finanziaria il soggetto che, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito, presenta o propone ovvero conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, ovvero assiste i consumatori esercitando attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis, non costituisce esercizio di attività di agenzia in attività finanziaria l'attività di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, a un agente in attività finanziaria o ad un mediatore creditizio, prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attività commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II.»;
b) all'articolo 128-sexies:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza ovvero tramite canale informatico, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito, con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis, non costituisce esercizio di mediazione creditizia l'attività di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, a un mediatore creditizio o a un agente in attività finanziaria prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attività commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il mediatore creditizio di cui al comma 1 può svolgere esclusivamente l'attività indicata al medesimo comma, nonché attività connesse o strumentali.»;
c) all'articolo 128-novies:
1) al comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, ivi incluse le norme del titolo VI e le relative disposizioni attuative in quanto compatibili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all'articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell'apposito esame, curino l'aggiornamento professionale e siano in possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. A tal fine, segnalano tempestivamente all'Organismo le violazioni da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme a essi applicabili. L'Organismo può richiedere la trasmissione di informazioni e l'esibizione di documenti, nonché degli atti che ritiene necessari presso i dipendenti e i collaboratori di cui al comma 1. L'Organismo può, altresì, effettuare ispezioni presso i medesimi soggetti anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi inoltre sono tenuti alla previsione di procedure interne che assicurino l'immediata cessazione del rapporto in caso di gravi o reiterate violazioni, come definite da apposito atto attuativo dell'Organismo, da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme ad essi applicabili. L'iscritto comunica la cessazione del rapporto per motivi non commerciali all'Organismo che l'annota in apposita sottosezione ad accesso riservato dell'elenco. L'accesso alla sottosezione è riservato ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria. Nei confronti degli iscritti che non ottemperano all'obbligo di comunicazione di cui al presente comma l'Organismo avvia la procedura sanzionatoria ai sensi dell'articolo 128-duodecies.»;
d) all'articolo 128-decies:
1) al comma 1, le parole: «e ai mediatori creditizi» sono sostituite dalle seguenti: «ai mediatori creditizi e ai dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3,»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: «propri agenti in attività finanziaria» sono inserite le seguenti: «, anche nel caso in cui si avvalgono di dipendenti e collaboratori»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «La Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine, fermi restando i poteri di controllo attribuiti dal presente titolo all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, la Banca d'Italia»;
3) il comma 5 è abrogato;
e) all'articolo 128-undecies:
1) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In aggiunta a quanto previsto dal comma 4-bis e dall'articolo 128-terdecies, comma 4-bis, per le finalità della direttiva (UE) 2023/2225, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, l'Organismo collabora, anche attraverso lo scambio di informazioni, con le omologhe autorità degli altri Stati membri competenti ai sensi della citata direttiva (UE) 2023/2225. La trasmissione di informazioni per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio. Le informazioni ricevute dalle autorità di cui al secondo periodo possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'Autorità che ha fornito le informazioni.»;
2) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo l'Organismo, i componenti dei suoi organi, nonché i suoi dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti, comportamenti o omissioni posti in essere con dolo o colpa grave.»;
f) all'articolo 128-duodecies:
1) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:
«Per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti ivi compreso l'elenco dei dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3, la mancata o tardiva vigilanza sui dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 1, l'ostacolo alle attività ispettive o di controllo ovvero la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate ai sensi del presente comma, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:»;
2) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) mancato pagamento del contributo di iscrizione entro il termine massimo, non superiore a quarantacinque giorni, comunicato dall'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) per l'adempimento tardivo, nonché delle altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi.»;
3) il comma 4, è sostituito dal seguente:
«4. I soggetti cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione o esercitare attività di collaborazione, amministrazione, direzione, controllo oppure di dipendente o collaboratore ai sensi dell'articolo 128-novies, comma 2, presso persone giuridiche iscritte o che presentano domanda di iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.»;
4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso di persone giuridiche, la disposizione di cui al comma 4 si applica a coloro che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo, quando la cancellazione è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.»;
5) al comma 5, dopo le parole: «in via cautelare» sono inserite le seguenti: «, nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi,»;
6) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere a-bis), b) e c), e del comma 3 e pubblica gli stessi nel proprio bollettino elettronico in seguito al decorso dei termini di impugnazione previsti dalla legge.».
5. All'articolo 144 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b), dopo le parole: «degli articoli 116, 123,» sono inserite le seguenti: «123-bis,»;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 122-bis, comma 2, 124.1, 124.2, 124-bis, 125, commi 1-quinquies, 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 4, 125-septies, comma 2, 125-octies, commi 2, 2-bis e 3, 125-octies.1, 125-decies, 125-undecies, 125-terdecies, comma 2, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies, 126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-viciessemel, 126-viciester, 127, comma 01, 127-ter e 128-decies, commi 2 e 2-bis, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;»;
3) alla lettera e-bis), dopo le parole: «120-undecies,» sono inserite le seguenti: «120-undecies.1, commi 2, 3 e 4,»;
b) al comma 4, lettera a), la parola: «inibitorie» è soppressa.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;
i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025:
«Art. 4 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE). - 1.
Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente, ivi inclusi il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2225. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni, il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee e assicura la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori;
b) designare la Banca d'Italia e l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi quali autorità competenti, secondo le rispettive attribuzioni e competenze indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, attribuendo agli stessi i poteri di indagine e di controllo previsti dalla medesima direttiva, anche tenuto conto di quanto previsto alla lettera h);
c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dalla direttiva (UE) 2023/2225;
d) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2023/2225, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire un alto grado di protezione e tutela dei consumatori e di assicurare il buon funzionamento del mercato del credito al consumo italiano;
e) prevedere, in conformità con l'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225, che l'articolo 8, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 21, paragrafo 3, della medesima direttiva non si applicano ai seguenti contratti di credito:
1) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro;
2) contratti di credito in cui il credito è senza interessi e senza altre spese;
3) contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile;
f) valutare l'introduzione di una disciplina relativa alle dilazioni di pagamento in cui il credito è acquistato da un terzo, anche in casi esclusi dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della direttiva (UE) 2023/2225, tenendo conto dell'obiettivo di garantire un elevato grado di protezione dei consumatori, di salvaguardare la competitività del mercato italiano del credito al consumo e avuto riguardo alle peculiarità del contesto nazionale;
g) individuare i soggetti che possono prestare i servizi di consulenza sul debito previsti dall'articolo 36 della direttiva (UE) 2023/2225, definendo le caratteristiche, le modalità di prestazione di tali servizi e le eventuali spese limitate a carico dei consumatori, tenendo conto, in particolare, dell'obiettivo di assicurare un servizio indipendente e di elevata qualità;
h) nell'attuazione dell'articolo 37 della direttiva (UE) 2023/2225, incluso l'eventuale esercizio dell'opzione normativa ivi prevista, definire le caratteristiche del sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento, anche valutando l'opportunità di attribuire compiti di controllo ad autorità dotate di indipendenza e competenti a esercitare le attività di vigilanza, nonché valutando l'adeguatezza del perimetro dell'attività riservata agli intermediari del credito e delle relative esenzioni, al fine di garantire idonei livelli di professionalità dei soggetti che entrano in contatto con il pubblico, e assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori, l'efficiente funzionamento del mercato e la proporzionalità degli oneri per gli operatori;
i) conformemente all'articolo 44 della direttiva (UE) 2023/2225, valutare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni di cui ai titoli VI-bis e VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in modo da prevedere sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2023/2225 e dalle relative disposizioni nazionali di attuazione, ivi comprese le modalità di riscossione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1, lettera a-bis), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
l) prevedere le opportune disposizioni transitorie, in linea con quanto previsto dall'articolo 47 della direttiva (UE) 2023/2225;
m) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, ivi compreso, se del caso, il codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- La direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE è pubblicata nella G.U.U.E. del 30 ottobre 2023, serie L.
- La direttiva (UE) 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE è pubblicata nella G.U.U.E. del 22 maggio 2008, serie L 133.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante: «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante: «Codice delle assicurazioni private» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005.
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010.
- Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
- Il decreto legislativo 21 giugno 2016, n. 72 recante: «Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2016.
- La legge 7 dicembre 2023, n. 193 recante: «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 120-quinquies, 120-undecies, 120-noviesdecies, 121, 122, 123, 124, 124-bis, 125, 125-bis, 125-ter, 125-quinquies, 125-sexies, 125-octies, 125-novies, 125-decies, 126, 128-ter, 128-quater, commi 1 e 1-bis, 128-sexies, 128-novies, 128-decies, 128-undecies, commi da 4 a 4-ter e 128-duodecies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come modificato dal presente decreto:
«Art. 120-quinquies (Definizioni). - 1. Nel presente capo, l'espressione:
a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
c) "contratto di credito" indica un contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
d) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza;
e) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
f) "importo totale del credito" indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito;
g) "intermediario del credito" indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, e salve le ipotesi descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis, svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente, almeno una delle seguenti attività:
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;
h) "servizio accessorio connesso con il contratto di credito" indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;
i) "servizio di consulenza" indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 120-terdecies in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di credito e le attività indicate negli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, 120-undecies.1 e 120-duodecies non implicano un servizio di consulenza;
l) "supporto durevole" indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
m) "Tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito;
n) "valuta estera" indica una valuta diversa da quella in cui, al momento della conclusione del contratto, il consumatore percepisce il proprio reddito o detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento ovvero una valuta diversa da quella avente corso legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore ha la residenza al momento della conclusione del contratto.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Sono inoltre inclusi i costi della valutazione dei beni se essa è necessaria per ottenere il credito.
Sono esclusi i costi di connessi con la trascrizione dell'atto di compravendita del bene immobile e le eventuali penali pagabili dal consumatore per l'inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, secondo le disposizioni della direttiva 2014/17/UE e del presente decreto.».
«Art. 120-undecies (Verifica del merito creditizio).
- 1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti e proporzionate e opportunamente verificate.
2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono quelle fornite dal consumatore anche mediante l'intermediario del credito; il finanziatore può chiedere chiarimenti al consumatore sulle informazioni ricevute, se necessario per consentire la valutazione del merito creditizio.
3. Il finanziatore non risolve il contratto di credito concluso con il consumatore né vi apporta modifiche svantaggiose per il consumatore, ai sensi dell'articolo 118, in ragione del fatto che la valutazione del merito creditizio è stata condotta scorrettamente o che le informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione del contratto di credito ai sensi del comma 1 erano incomplete, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire tali informazioni o abbia fornito informazioni false.
4. Prima di procedere a un aumento significativo dell'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate, a meno che il credito supplementare fosse previsto e incluso nella valutazione del merito creditizio originaria.
5. Quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto.
6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. (abrogato)
8. I finanziatori elaborano e documentano la propria politica di offerta di contratti di credito, che include l'elencazione dei tipi di diritti e beni su cui può vertere l'ipoteca.
9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.».
«Art. 120-noviesdecies (Disposizioni applicabili). - 1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118-bis, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater e 125-septies.
1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117, comma 6, si ha riguardo alla difformità tra le clausole contrattuali e i tassi, prezzi e condizioni forniti al consumatore ai sensi dell'articolo 120-novies, commi 2 e 4.
2. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-bis.
2-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali del contratto di credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi termini. La comunicazione menziona altresì la facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti.
2-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l'articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore è integrata con le informazioni di cui al comma 2-bis.».
«Art. 121 (Definizioni). - 1. Nel presente capo, l'espressione:
a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;
c-bis) "servizio accessorio" indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;
d) "contratto di credito collegato" indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per presentare, proporre ovvero concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;
e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza;
f) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
g) "importo totale del credito" indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito;
g-bis) "importo totale dovuto dal consumatore" indica la somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito;
h) "intermediario del credito" indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale e salve le ipotesi descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis, svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente, almeno una delle seguenti attività:
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;
i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di credito concessa;
l) "supporto durevole" indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito;
m-bis) "profilazione" indica l'attività definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
m-ter) "servizio di consulenza" indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 124.2 in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di credito e le attività indicate negli articoli 123, 123-bis, 124, 124-bis e 125-novies non implicano un servizio di consulenza;
m-quater) "servizio di consulenza sul debito" indica l'assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti che non sono, in particolare, finanziatori o intermediari del credito, o gestori di crediti in sofferenza o acquirenti di crediti in sofferenza quali definiti all'articolo 114.1, comma 1, lettere c) ed e), a consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;
m-quinquies) "trattamento" indica l'attività definita all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) 2016/679.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.».
«Art. 122 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:
a) finanziamenti di importo superiore a 100.000 euro;
b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile;
c) (abrogata)
d) (abrogata)
e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato, compresi i locali utilizzati a fini commerciali o professionali;
f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili;
g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione;
g-bis) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;
h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge;
i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
i-bis) dilazioni del pagamento in forza delle quali un fornitore di beni o un prestatore di servizi, senza offerta di credito da parte di terzi, concede al consumatore tempo non superiore a 50 giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi per pagare i beni o i servizi da esso offerti, sempre che la dilazione sia offerta gratuitamente, senza interessi o altre spese, fatta eccezione per spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento;
i-ter) dilazioni di pagamento offerte da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi che non sono microimprese, piccole o medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE, quando offrono servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, consistenti nella conclusione di contratti a distanza con i consumatori per la vendita di beni o la prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti a condizione che:
1) non vi sia offerta né acquisto di crediti da parte di un terzo;
2) il pagamento sia interamente eseguito entro 14 giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi; e
3) il prezzo d'acquisto sia pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per le spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento;
l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;
m) contratti di locazione o di locazione finanziaria (leasing), che non prevedono obbligo od opzione di acquisto dell'oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti;
n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato;
o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies;
o-bis) carte di debito differito, il cui credito deve essere rimborsato entro quaranta giorni, senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento.
1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 100.000 euro.
1-ter. Ai fini del comma 1, lettera i-bis), si considera offerta di credito da parte di terzi anche quella in cui la dilazione di pagamento è offerta dal fornitore di beni o prestatore di servizi sulla base di convenzioni con soggetti terzi autorizzati o abilitati alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma che prevedano la cessione del credito pro soluto contestuale o successiva alla dilazione; in tali casi, il terzo cessionario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori. Qualora il cessionario sia una società veicolo per le cartolarizzazioni di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130, gli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori sono posti a carico del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999.
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore o di un probabile inadempimento, non si applicano gli articoli 122-bis, comma 2, 123-bis, 124, commi 5 e 6-bis, 124.1, 124.2, 124-bis, commi 3-bis e 3-ter, 125-ter, 125-quinquies e 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.
5. Fermi restando i casi di esclusione di cui al comma 1, lettere i-bis) e i-ter), i fornitori di beni o i prestatori di servizi possono concludere contratti di credito, a titolo accessorio rispetto alla propria attività commerciale o professionale, nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso.
5-bis. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le disposizioni che non si applicano ai seguenti contratti di credito, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023:
a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;
b) contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore può essere tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento;
c) contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.».
«Art. 123 (Pubblicità). - 01. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito o circa l'importo totale dovuto dal consumatore.
02. Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito includono un avvertimento chiaro ed evidenziato affinchè i consumatori siano consapevoli che prendere in prestito denaro comporta dei costi.
1. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti qualunque costo del credito indicano le seguenti informazioni di base precisate con l'impiego di un esempio rappresentativo ed espresse, in forma chiara, concisa, evidenziata, facilmente leggibile o chiaramente udibile, a seconda del caso, e adattata ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicità:
a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile ovvero una combinazione dei due tipi, e le spese comprese nel costo totale del credito;
b) l'importo totale del credito;
c) il TAEG;
d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;
e) la durata del contratto, se determinata;
e-bis) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per l'acquisto di beni o servizi specifici, il prezzo in contanti e l'importo degli eventuali pagamenti anticipati;
f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonché l'ammontare delle singole rate.
2. È vietata la pubblicità dei prodotti di credito che:
a) incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria;
b) precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un'influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito;
c) suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore.
2-bis Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, individua:
a) i casi specifici e giustificati in cui è possibile una deroga al comma 1, lettere e-bis) e f);
b) le tipologie di annunci pubblicitari vietati;
c) le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.».
«Art. 124 (Obblighi precontrattuali). - 1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore le informazioni precontrattuali necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.
1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al consumatore in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, qualora tali informazioni siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta di credito, il finanziatore o l'intermediario del credito inviano al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto di credito e sulla procedura da seguire per il recesso ai sensi dell'articolo 125-ter. Il promemoria è fornito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto o, se del caso, dopo la presentazione dell'offerta vincolante di credito da parte del consumatore.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.
3. (abrogato)
4. Su richiesta, il finanziatore o l'intermediario del credito, oltre al modulo di cui al comma 2, forniscono gratuitamente al consumatore copia della bozza del contratto di credito, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, a condizione che il finanziatore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.
5. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.
6. I fornitori di beni o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dai commi 1, 1-bis, 2 e 4. Il finanziatore o l'intermediario del credito assicurano che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali contemplate dai commi 1, 1-bis, 2 e 4.
6-bis. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i finanziatori e gli intermediari del credito informano i consumatori in modo chiaro e comprensibile quando presentano loro un'offerta personalizzata basata sul trattamento automatizzato di dati personali.
7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a:
a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;
b) il contenuto, le modalità e la portata dei chiarimenti adeguati da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;
c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; dilazioni di pagamento e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento o probabile inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.».
«Art. 124-bis (Verifica del merito creditizio). - 1.
Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Ferme le finalità di sana e prudente gestione previste dalla normativa prudenziale ove applicabile ai finanziatori, il finanziatore effettua la valutazione anche nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito.
1-bis. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore e che non includono le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Tali informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore stesso e, ove necessario, sulla base della consultazione di una banca dati pertinente e sono opportunamente verificate. A questi fini non sono considerate fonti esterne i social network. L'intermediario del credito che abbia ottenuto dal consumatore informazioni necessarie alla valutazione del merito creditizio, le trasmette al finanziatore.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dalla normativa prudenziale applicabile ai finanziatori, i finanziatori elaborano, documentano e tengono aggiornate le proprie procedure per la valutazione del merito creditizio e documentano e tengono aggiornate le informazioni di cui al comma 1-bis anche ai fini del presente articolo.
1-quater. Il finanziatore eroga il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal medesimo contratto, tenendo conto dei fattori pertinenti di cui al comma 1.
1-quinquies. La circostanza che la valutazione del merito creditizio non sia stata effettuata correttamente non può costituire motivo per l'adozione di modifiche unilaterali svantaggiose per il consumatore ovvero per la risoluzione del contratto di credito da parte del finanziatore, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire le informazioni previste dal comma 1-bis o abbia fornito informazioni false.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.
2-bis. Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore, questi ha diritto di chiedere e ottenere dal finanziatore l'intervento umano, ossia:
a) chiedere e ottenere dal finanziatore una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio, compresi la logica e i rischi derivanti dal trattamento automatizzato dei dati personali nonché la rilevanza e gli effetti sulla decisione;
b) esprimere la propria opinione al finanziatore;
c) chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito da parte del finanziatore.
2-ter. Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore ad opera di un terzo di cui si avvale il finanziatore, il finanziatore adotta le misure necessarie per acquisire dal terzo tutte le informazioni necessarie ai fini della spiegazione di cui al comma 2-bis, lettera a).
2-quater. Il finanziatore informa il consumatore dei diritti di cui al comma 2-bis prima dell'avvio del trattamento automatizzato dei suoi dati personali su cui si fonderà la valutazione del merito creditizio. Se del caso, il finanziatore informa altresì il consumatore della circostanza che il trattamento automatizzato dei suoi dati personali sarà svolto da un terzo.
2-quinquies. Restano fermi gli ulteriori diritti esercitabili dal consumatore nei confronti del titolare del trattamento automatizzato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.
2-sexies. Quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, indirizza il consumatore a servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili. Se del caso, informa il consumatore del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatizzato di dati, dei suoi diritti ai sensi del comma 2-bis e della procedura per chiedere un riesame della decisione.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.».
«Art. 125 (Banche dati). - 1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.
1-bis. Ai dati di cui al comma 1 hanno accesso solo i finanziatori sottoposti a vigilanza e che osservano pienamente il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
1-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, l'accesso alla centrale dei rischi della Banca d'Italia è consentito ai soggetti indicati dalla Banca d'Italia con proprie disposizioni.
1-quater. Le banche dati contengono almeno informazioni sugli arretrati del consumatore nel rimborso del credito, sul tipo di credito e sull'identità del finanziatore.
1-quinquies. I finanziatori e gli intermediari del credito non trattano ai fini della valutazione del merito creditizio le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e i dati personali ottenuti dai social network.
2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione degli estremi della banca dati e delle informazioni segnaletiche che lo hanno portato a respingere la richiesta.
3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. I finanziatori informano inoltre il consumatore della registrazione di informazioni negative previste dalla relativa disciplina e dei suoi diritti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 entro trenta giorni dalla medesima registrazione. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.
4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte, aggiornate e, in caso di errore, prontamente rettificate.
4-bis. I gestori di banche dati si dotano di procedure atte a verificare nel continuo che i segnalanti alimentino le banche dati stesse con informazioni aggiornate ed esatte.
5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.
6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
«Art. 125-bis (Contratti e comunicazioni). - 1. I contratti di credito e le loro eventuali modifiche sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.
2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché 118-bis, 119, comma 4, e 120, comma 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117, comma 6, si ha riguardo alla difformità tra le clausole contrattuali e i tassi, prezzi e condizioni forniti al consumatore ai sensi dell'articolo 124, comma 2.
3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.
3-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali del contratto di credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi termini. La comunicazione menziona altresì la facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti.
3-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l'articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, è integrata con le informazioni di cui al comma 3-bis.
3-quater. (abrogato)
4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione.
5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.
La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi.
8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:
a) il tipo di contratto;
b) le parti del contratto;
c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.
9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.».
«Art. 125-ter (Recesso del consumatore). - 1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1.
1-bis. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 125-bis, comma 1, il periodo di recesso scade in ogni caso dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto di credito.
1-ter. Il comma 1-bis non si applica se il consumatore non è stato informato dell'esistenza del diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per esercitarlo in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1.
1-quater. Nel caso di un contratto di credito collegato per l'acquisto di beni in forza del quale al consumatore sia assicurato un rimborso completo entro un determinato periodo di tempo superiore a 14 giorni di calendario, a fronte della restituzione dei beni, il diritto di recesso dal contratto di credito è esercitabile entro tale più ampio periodo.
2. Il consumatore che recede:
a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, si applica l'articolo 54-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.
3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).
4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo è presunta. È ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.
5. (abrogato).».
«Art. 125-quinquies (Inadempimento del fornitore). - 01. Il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi conformemente agli articoli da 52 a 57 del Codice del consumo.
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o prestatore dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore o prestatore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o prestatore dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore o prestatore stesso.
3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o prestatore di servizi inadempiente, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.
4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.».
«Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi posti a carico del consumatore dal finanziatore.
1-bis. La riduzione del costo totale del credito è proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attività pienamente esaurite all'atto della concessione del credito, e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata del contratto di credito.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:
a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.».
«Art. 125-octies (Sconfinamento). - 1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I. Allo sconfinamento si applicano gli articoli 121, 122, 124.1, comma 1, 124-bis, 125, 125-septies, 125-octies.1, 125-decies, 125-terdecies.
2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il finanziatore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:
a) lo sconfinamento;
b) l'importo interessato;
c) il tasso debitore;
d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili;
d-bis) la data del rimborso.
2-bis. In caso di sconfinamento regolare, il finanziatore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e lo reindirizza gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione de commi 2 e 2-bis, in particolare, con riferimento:
a) al termine di invio della comunicazione;
b) ai criteri per la determinazione della consistenza e della regolarità dello sconfinamento.».
«Art. 125-novies (Intermediari del credito). - 1.
L'intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e se lavori a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore.
2. Il consumatore è informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito.
3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.».
«Art. 125-decies (Inadempimento del consumatore). - 1. Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti al fine di esercitare, ove opportuno, un ragionevole grado di tolleranza prima dell'avvio di procedimenti esecutivi. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore, nonché alle misure adottabili dal finanziatore, che comprendono la modifica delle condizioni del contratto di credito.
2. Il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso.».
«Art. 126 (Riservatezza delle informazioni). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui la comunicazione prevista dall'articolo 125-quater, comma 2, lettera b), non effettuata in quanto vietata dalla normativa dell'Unione europea o contraria all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.».
«Art. 128-ter (Misure inibitorie). - 1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarità, la Banca d'Italia può:
a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;
b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;
c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;
d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo sul sito web della Banca d'Italia e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.».
«Art. 128-quater (Agenti in attività finanziaria). - 1. È agente in attività finanziaria il soggetto che, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito, presenta o propone ovvero conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, ovvero assiste i consumatori esercitando attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis, non costituisce esercizio di attività di agenzia in attività finanziaria l'attività di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, a un agente in attività finanziaria o ad un mediatore creditizio, prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attività commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II.
Omissis.».
«Art. 128-sexies (Mediatori creditizi). - 1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza ovvero tramite canale informatico, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito, con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis, non costituisce esercizio di mediazione creditizia l'attività di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, a un mediatore creditizio o a un agente in attività finanziaria prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attività commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II.
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.
2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, è iscritto in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2.
3. Il mediatore creditizio di cui al comma 1 può svolgere esclusivamente l'attività indicata al medesimo comma, nonché attività connesse o strumentali.
3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis può svolgere esclusivamente l'attività ivi indicata nonché attività connesse o strumentali. Per queste attività è remunerato esclusivamente dal cliente.
4. Il mediatore creditizio ovvero il consulente di cui al comma 2-bis, svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.».
«Art. 128-novies (Dipendenti e collaboratori). - 1.
Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, ivi incluse le norme del titolo VI e le relative disposizioni attuative in quanto compatibili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all'articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell'apposito esame, e curino l'aggiornamento professionale e siano in possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
1-bis. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. A tal fine, segnalano tempestivamente all'Organismo le violazioni da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme a essi applicabili. L'Organismo può richiedere la trasmissione di informazioni e l'esibizione di documenti, nonché degli atti che ritiene necessari presso i dipendenti e i collaboratori di cui al comma 1. L'Organismo può, altresì, effettuare ispezioni presso i medesimi soggetti anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi inoltre sono tenuti alla previsione di procedure interne che assicurino l'immediata cessazione del rapporto in caso di gravi o reiterate violazioni, come definite da apposito atto attuativo dell'Organismo, da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme ad essi applicabili. L'iscritto comunica la cessazione del rapporto per motivi non commerciali all'Organismo che l'annota in apposita sottosezione ad accesso riservato dell'elenco.
L'accesso alla sottosezione è riservato ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria. Nei confronti degli iscritti che non ottemperano all'obbligo di comunicazione di cui al presente comma l'Organismo avvia la procedura sanzionatoria ai sensi dell'articolo 128-duodecies.
2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2.
3. I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori.
4. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.».
«Art. 128-decies (Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo). - 1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, ai mediatori creditizi e ai dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI.
La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.
2. L'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria, anche nel caso in cui si avvalgono di dipendenti e collaboratori. A tal fine, fermi restando i poteri di controllo attribuiti dal presente Titolo all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso l'agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
2-bis. Le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica comunitari che prestano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite degli agenti di cui all'articolo 128-quater, designano in Italia un punto di contatto centrale nei casi e per l'esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7, della direttiva 2366/2015/UE, secondo le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. Restano ferme le disposizioni dettate per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dall'articolo 43, commi 3 e 4 e dall'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni.
3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonché presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
4-bis. Dal 1° luglio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione è esercitato dall'Organismo. A tali fini, l'Organismo potrà effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, l'autorità competente dello Stato membro di origine, dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica.
5. (abrogato).».
«Art. 128-undecies (Organismo). - Omissis.
4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4-bis e dall'articolo 128-terdecies, comma 4-bis, per le finalità della direttiva (UE) 2023/2225, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, l'Organismo collabora, anche attraverso lo scambio di informazioni, con le omologhe autorità degli altri Stati membri competenti ai sensi della citata direttiva (UE) 2023/2225. La trasmissione di informazioni per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio. Le informazioni ricevute dalle autorità di cui al secondo periodo possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'Autorità che ha fornito le informazioni.
4-bis. L'Organismo collabora con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2; a tale fine può scambiare informazioni con queste autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea.
4-ter. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo l'Organismo, i componenti dei suoi organi, nonché i suoi dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti, comportamenti o omissioni posti in essere con dolo o colpa grave.».
«Art. 128-duodecies (Disposizioni procedurali). - 1.
Per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti ivi compreso l'elenco dei dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3, la mancata o tardiva vigilanza sui dipendenti e collaboratori di cui all'art. 128-novies, comma 1, l'ostacolo alle attività ispettive o di controllo ovvero la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate ai sensi del presente comma, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:
a) il richiamo scritto;
a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato.
b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno;
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.
1-bis. L'organismo, quando applica al punto di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, la sanzione per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di cui all'articolo 45 del medesimo decreto ovvero per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 128-quater, comma 7-bis ne dà comunicazione alla Banca d'Italia per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresi quelli adottati ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849.
1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al comma 1, l'Organismo considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti:
a) la gravità e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilità;
c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile;
e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;
f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'Organismo;
g) le precedenti violazioni delle disposizioni che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria, di mediazione creditizia e di consulenza del credito.
h) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
i) le misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.
1-quater. L'Organismo, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1, comunica l'intenzione dell'agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un altro Stato membro dell'Unione europea le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI all'autorità competente dell'altro Stato membro; la comunicazione all'autorità competente comprende l'indicazione delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l'agente in attività finanziaria svolge la propria attività. L'Organismo definisce le modalità della comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1, e della successiva comunicazione all'autorità competente dell'altro Stato membro.
1-quinquies. Con riguardo alle attività diverse da quelle alle quali si applicano le disposizioni sull'operatività transfrontaliera di cui all'articolo 128-novies.1, l'Organismo informa i soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia. L'informazione è fornita prima dell'avvio dell'operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2.
1-sexies. L'Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2. A questo fine può:
a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti e documenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonché procedere ad audizione personale;
b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine;
c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli articoli 120-septies, 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, comma 2, 120-terdecies e 120-noviesdecies, comma 2, del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il destinatario dell'ordine non pone termine alla violazione, l'Organismo può adottare le ulteriori misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea;
d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) o per consentire all'autorità competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del personale;
e) informare l'autorità competente dello Stato membro di origine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che operano attraverso una succursale; se l'autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell'agire in modo tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l'ordinato funzionamento dei mercati, l'Organismo può vietare di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all'ABE; l'Organismo può chiedere alla Banca d'Italia di ricorrere all'ABE ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera e), quando un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
1-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le forme e le modalità con le quali l'Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies.
2.
3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;
b) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;
c) cessazione dell'attività.
c-bis) mancato pagamento del contributo di iscrizione entro il termine massimo, non superiore a quarantacinque giorni, comunicato dall'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) per l'adempimento tardivo, nonché delle altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi.
3-bis.
4. I soggetti cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione o esercitare attività di collaborazione, amministrazione, direzione, controllo oppure di dipendente o collaboratore ai sensi dell'articolo 128-novies, comma 2, presso persone giuridiche iscritte o che presentano domanda di iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.
4-bis. Nel caso di persone giuridiche, la disposizione di cui al comma 4 si applica a coloro che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo, quando la cancellazione è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.
5. In caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare, nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.
6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere a-bis), b) e c), e del comma 3 e pubblica gli stessi nel proprio bollettino elettronico in seguito al decorso dei termini di impugnazione previsti dalla legge.».
- Si riporta l'articolo 144, commi da 1 a 4, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto e dal decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2026:
«Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle società o enti). - 1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1, 4 e 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2;
b) inosservanza degli articoli 116, 123, 123-bis,124, 126-quater e 126-novies, comma 3 126-undecies, commi 3 e 4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1, 126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;
c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 122-bis, comma 2, 124.1, 124.2, 124-bis, 125, commi 1- quinquies, 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 4, 125-septies, comma 2, 125-octies, commi 2, 2-bis e 3, 125-octies.1,125-decies, 125-undecies, 125-terdecies, comma 2, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies 126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-viciessemel, 126-viciester, 127, comma 01, 127-ter e 128-decies, commi 2 e 2-bis, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;
d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8;
e) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.
e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, degli articoli 120-octies, 120-novies, 120-undecies, 120-undecies.1, commi 2, 3 e 4, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies.
e-ter) inosservanza degli articoli 114.7, comma 2, 114.8, 114.10, 114.13 in relazione al titolo VI, e 114.14, comma 1, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.
1-bis. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a una società di partecipazione finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista che, nonostante l'ottenimento dell'esenzione prevista dall'articolo 60-bis, comma 3, o la revoca dell'autorizzazione disposta ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 5, eserciti il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 61, comma 1.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicata dalla Banca d'Italia a chiunque eserciti l'attività di gestione di crediti in sofferenza al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, nonché all'acquirente di crediti in sofferenza in caso di inosservanza degli articoli 114.3, commi 2, 3 e 7, e 114.8.
Se la violazione è commessa da una persona fisica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.
2.
2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative.
3.
3-bis.
4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:
a) per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, nonché di inottemperanza alle misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter;
b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a);
c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web di confronto previsti dall'articolo 126-terdecies, ovvero di mancata trasmissione agli stessi siti web dei dati necessari per il confronto tra le offerte.
Omissis.».