DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. (10G0170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 4-6-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
 
 
Disposizioni  di  attuazione  dell'articolo  128-sexies  del  decreto
                legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. Ai mediatori creditizi e' vietato concludere contratti,  nonche'
effettuare,  per  conto  di  banche  o  di  intermediari  finanziari,
l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di  incasso
di denaro contante, di altri  mezzi  di  pagamento  o  di  titoli  di
credito. I mediatori creditizi possono raccogliere  le  richieste  di
finanziamento  sottoscritte   dai   clienti,   svolgere   una   prima
istruttoria per conto dell'intermediario erogante  e  inoltrare  tali
richieste a quest'ultimo. 
  ((1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n.
400, sentita la Banca d'Italia, stabilisce: 
    a) gli ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilita' per  lo
svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo  120-terdecies,  comma
2, definendo anche accorgimenti per assicurare  che  il  servizio  di
consulenza indipendente svolto dal soggetto  iscritto  nella  sezione
speciale dell'elenco dei mediatori creditizi  sia  prestato  in  modo
effettivamente indipendente e nell'interesse del consumatore; 
    b) con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del
Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385: 
      1)  requisiti   di   conoscenza   e   competenza   nonche'   di
aggiornamento professionale degli agenti in attivita' finanziaria, di
coloro che svolgono funzioni di amministrazione  e  direzione  presso
agenti  in  attivita'  finanziaria  aventi  personalita'   giuridica,
mediatori creditizi e dei consulenti di cui all'articolo  128-sexies,
comma 2-bis, dei loro dipendenti e dei collaboratori; 
      2)  caratteristiche   delle   politiche   di   retribuzione   e
incentivazione del personale e  dei  collaboratori  degli  agenti  in
attivita' finanziaria e  dei  mediatori  creditizi,  cosi'  che  esse
favoriscano il rispetto dalla disciplina prevista ai sensi del Titolo
VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385.))
((8)) 
  2. In conformita' all'articolo 5, comma 1, della legge  3  febbraio
1989, n. 39, per l'esercizio dell'attivita' di mediazione  creditizia
non e' richiesta la licenza  prevista  dall'articolo  115  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto
18 giugno 1931, n. 773. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire  dal  1°  luglio  2016  e  ai
contratti di credito sottoscritti successivamente  a  tale  data.  Ai
contratti sottoscritti  anteriormente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo".