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DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 208

Recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonchè per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor. (26G00006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/01/2026
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Testo in vigore dal:  9-1-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 16;
Vista la direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance;
Visto il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Banca centrale europea, in data 18 novembre 2025;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) "banca di Stato terzo": ogni impresa avente sede legale in uno Stato terzo in cui è autorizzata a prestare una o più attività per le quali, se fosse stabilita in Italia, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»;
b) all'articolo 7:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità per la Banca d'Italia di comunicare informazioni in forma sommaria o aggregata»;
1.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il segreto non può essere opposto né all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente né all'amministrazione finanziaria quando le informazioni siano richieste nel corso di un'attività di controllo volta ad accertare un illecito fiscale.»;
2) al comma 8:
2.1) dopo le parole: «amministrative o giudiziarie», sono aggiunte le seguenti: «nell'ambito di situazioni di crisi ovvero»;
2.2) dopo le parole: «vigilanza consolidata», sono aggiunte le seguenti: «o ad altri soggetti operanti nel settore finanziario.»;
c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo»;
d) all'articolo 14:
1) al comma 3-bis:
1.1) alla lettera c), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
1.2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.»;
2) i commi 3-ter e 4 sono abrogati;
e) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo). - 1. Una banca di Stato terzo che intenda stabilire una succursale nel territorio della Repubblica presenta domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 1998, l'esercizio nel territorio della Repubblica di una o più delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1), 2) e 6), da parte di una banca di Stato terzo è soggetto all'obbligo di stabilire una succursale ai sensi del presente articolo.
3. In deroga al comma 2, le banche di Stato terzo possono esercitare le attività indicate al medesimo comma senza stabilimento di una succursale nei confronti di:
a) banche;
b) altre imprese appartenenti al gruppo cui appartengono le stesse banche di Stato terzo;
c) clienti al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate, come rispettivamente definiti dall'articolo 1, comma 1, lettere m-duodecies) e m-undecies), e dall'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo n. 58 del 1998, che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle stesse banche di Stato terzo.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, si applica l'articolo 16, comma 4.
5. Lo stabilimento in Italia di una succursale di banca di Stato terzo è autorizzato dalla Banca d'Italia quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) la banca dello Stato terzo è autorizzata nello Stato terzo in cui è stabilita a esercitare le attività per le quali ha chiesto di essere autorizzata ai sensi del presente articolo e le stesse attività sono ivi sottoposte a vigilanza;
b) è presentato un programma contenente l'indicazione delle operazioni che si intendono effettuare, le attività da esercitare e la struttura dell'organizzazione e la gestione del rischio della succursale;
c) la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo ha ricevuto la notifica dell'istanza corredata dal programma di attività di cui alla lettera b);
d) la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo ha attestato che la banca dello Stato terzo e il suo gruppo soddisfano i requisiti applicabili a norma del diritto dello Stato terzo in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili;
e) sono soddisfatti i requisiti di cui al titolo III, capo I-bis;
f) ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, non sussistono ostacoli allo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo sulla banca dello Stato terzo e, se applicabile, sulle imprese madri intermedie o capogruppo;
g) non vi sono fondati motivi per sospettare che la succursale sia utilizzata per commettere o facilitare il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.
6. L'autorizzazione è rilasciata sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e tenuto anche conto della condizione di reciprocità.
7. Le succursali di banche di Stato terzo autorizzate in Italia non possono operare al di fuori del territorio della Repubblica, eccetto per operazioni infragruppo di provvista concluse con succursali della stessa banca di Stato terzo stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea e per operazioni effettuate nei confronti di clienti che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle medesime succursali.
8. Prima che la succursale inizi le proprie attività nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia si adopera per concludere accordi di cooperazione con la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo. Il presente comma non si applica in caso di succursali non qualificate ai sensi dell'articolo 58-ter, comma 1.
9. La decadenza dall'autorizzazione è pronunciata dalla Banca d'Italia qualora:
a) non si faccia uso dell'autorizzazione entro dodici mesi dal rilascio della stessa;
b) l'autorizzazione sia oggetto di espressa rinuncia;
c) la succursale abbia cessato le attività per un periodo superiore a sei mesi.
10. La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla Banca d'Italia quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:
a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) la banca dello Stato terzo o il suo gruppo non soddisfa i requisiti prudenziali applicabili in base al diritto dello Stato terzo o vi sono motivi ragionevoli per sospettare che non soddisfi tali requisiti o che li violerà entro i dodici mesi successivi;
d) la succursale non offre più la garanzia di poter soddisfare le obbligazioni nei confronti dei creditori e, in particolare, non garantisce più la sicurezza delle attività a essa affidate dai depositanti;
e) vi sono fondati motivi per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale, alla banca dello Stato terzo o al suo gruppo, o che sia aumentato il rischio che abbia luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale, alla banca dello Stato terzo o al suo gruppo;
f) sia commessa una delle violazioni richiamate all'articolo 144, comma 1, lettera a);
g) nei casi di cui all'articolo 58-septies, comma 4, non sia presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 entro il termine indicato dalla Banca d'Italia ovvero l'autorizzazione sia negata.
11. Pronunciata la decadenza o disposta la revoca ai sensi dei commi 9 e 10, nei confronti della succursale restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti dal presente decreto.
12. La revoca dell'autorizzazione è inoltre disposta nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 95.
13. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.»;
f) all'articolo 15, il comma 4 è abrogato;
g) all'articolo 16:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-bis, commi 2 e 3, e dall'articolo 29-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998, le banche di Stato terzo possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa comunicazione alla Banca d'Italia e al ricorrere delle condizioni da essa stabilite. La Banca d'Italia può vietare l'avvio o la prosecuzione dell'operatività qualora tali condizioni non siano soddisfatte.»;
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative del presente articolo.»;
h) all'articolo 19, comma 5, secondo periodo, le parole: «la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo» sono sostituite dalle seguenti: «la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio»;
i) all'articolo 26:
1) al comma 2, le parole: «soddisfare criteri di competenza e correttezza» sono sostituite dalle seguenti: «soddisfare criteri di competenza, correttezza e indipendenza di giudizio»;
2) al comma 3:
2.1) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) i criteri di indipendenza di giudizio degli esponenti;»;
2.2) alla lettera e), dopo le parole: «tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario» sono aggiunte le seguenti: «, e i criteri di disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche, come individuati dal decreto di cui al comma 3, si applicano i commi 1, 2 e 3, limitatamente ai requisiti di onorabilità e ai criteri di competenza e correttezza.»;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le banche valutano l'idoneità dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali e l'adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. La valutazione è condotta dall'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati. In caso di specifiche e limitate carenze, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di cui sopra entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti.»;
5) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La valutazione di cui al comma 5 è condotta:
a) con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo:
1) prima che essi assumano le funzioni, nel caso in cui non sia rinnovata la maggioranza dei componenti dell'organo. A questo fine, l'efficacia della nomina dei nuovi componenti è sospesa fino alla conclusione della valutazione dell'idoneità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2383, secondo comma, del codice civile;
2) dopo che essi abbiano assunto le funzioni, nel caso di rinnovo della maggioranza dei componenti dell'organo. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in questo caso la nomina è immediatamente efficace;
b) con riferimento ai responsabili delle principali funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, prima che tali soggetti siano nominati.»;
6) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza, come individuati dal decreto di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.»;
7) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. La Banca d'Italia valuta se i requisiti e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 continuino a essere soddisfatti qualora sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato alla banca.»;
8) alla rubrica, dopo le parole: «Esponenti aziendali» sono inserite le seguenti: «e responsabili delle principali funzioni aziendali»;
l) all'articolo 36:
1) al comma 1, le parole: «, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità,» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «, commi 2, 3 e 4» sono abrogate;
m) all'articolo 37-bis, comma 1, lettera c), le parole: «le società bancarie, finanziarie e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «le società bancarie e finanziarie»;
n) all'articolo 53, comma 1, la lettera c) è abrogata;
o) all'articolo 53-bis, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività;»;
p) all'articolo 57:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia autorizza: a) le fusioni nelle quali la società incorporante è una banca italiana; b) le scissioni nelle quali la società scissa è una banca italiana.»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire la solidità del profilo prudenziale delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis dopo il completamento dell'operazione, tenuto conto dei seguenti criteri: la reputazione delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis, coinvolte nell'operazione; la solidità finanziaria delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis, coinvolte nell'operazione; la capacità del soggetto risultante dalla fusione o scissione di rispettare le disposizioni del presente decreto e del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabili, le altre disposizioni che ne regolano l'attività; il fatto che il piano di attuazione dell'operazione proposta sia realistico e solido da un punto di vista prudenziale; la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
1-ter. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione se le condizioni di cui al comma 1-bis non sono soddisfatte.
1-quater. Non si può dare corso all'atto di fusione o di scissione prima che sia intervenuta l'autorizzazione di cui al comma 1.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-quater, non si può dare corso agli adempimenti pubblicitari previsti dal codice civile e dal decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, in relazione a un progetto di fusione o di scissione a cui prendono parte banche e alla deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1 ovvero il parere positivo dell'autorità di un altro Stato dell'Unione europea competente ai sensi dell'articolo 27-decies della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.»;
4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.»;
q) dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Partecipazioni rilevanti). - 1. Le banche che intendono acquisire direttamente o indirettamente una partecipazione rilevante richiedono l'autorizzazione preventiva alla Banca d'Italia e, se del caso, all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.
2. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca acquirente, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) la capacità della banca acquirente di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività;
b) la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio.
3. L'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione rilevante è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 2 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca.
4. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata, se diversa. Le banche si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma.
5. Qualora non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del comma 4 entro due mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione, la questione è trasmessa all'ABE per l'avvio della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
6. Le banche che intendono cedere direttamente o indirettamente una partecipazione rilevante lo comunicano preventivamente alla Banca d'Italia e, se del caso, all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.
7. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali l'autorizzazione di cui al comma 1 non sia stata ottenuta ovvero sia stata sospesa o revocata.
8. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 7, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile, ove applicabile.
L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
9. Fermi restando i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto, la Banca d'Italia può imporre l'alienazione delle partecipazioni nei termini dalla stessa previsti, qualora l'autorizzazione di cui al comma 1 non sia stata ottenuta ovvero sia stata revocata.
10. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo ai casi in cui la partecipazione è rilevante ai sensi del comma 1, ai casi di acquisizione indiretta di partecipazioni, al procedimento di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza e alle informazioni da fornire, ai casi di acquisto di partecipazioni rilevanti in altre società del medesimo gruppo bancario o aderenti allo stesso sistema di tutela istituzionale, al coordinamento con l'autorizzazione prevista dall'articolo 19, nonché alle modalità di consultazione con le altre autorità.»;
r) all'articolo 58:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, la parola: «istruzioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni»;
1.2) il secondo periodo è soppresso;
2) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Alle cessioni di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui al comma 1 si applica anche l'articolo 58-bis, qualora dette cessioni costituiscano trasferimenti rilevanti di attività o passività ai sensi del medesimo articolo.»;
s) dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:
«Art. 58-bis (Trasferimenti rilevanti di attività o passività). - 1. I trasferimenti di attività o passività a cui prendono parte banche italiane, qualificati come rilevanti secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia, sono comunicati preventivamente alla Banca d'Italia. Le modalità per l'invio della comunicazione sono disciplinate nelle disposizioni attuative di cui al primo periodo.»;
t) al titolo III, dopo il capo I è inserito il seguente:

«Capo I-bis
Succursali di banche di Stato terzo

Sezione I
Classificazione e regime applicabile

Art. 58-ter (Succursali qualificate e classificazione delle succursali di banche di Stato terzo) - 1. Una succursale di banca di Stato terzo è considerata succursale qualificata ai fini del presente capo se, in base a quanto risulta dall'apposito registro tenuto dall'ABE, sono soddisfatte, anche rispetto alla impresa madre intermedia e alla capogruppo, ove presenti, tutte le seguenti condizioni:
a) la banca di Stato terzo è stabilita in uno Stato terzo che applica norme prudenziali e dispone di un sistema di vigilanza che sono almeno equivalenti a quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
b) le autorità di vigilanza della banca di Stato terzo sono soggette a obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli di cui alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
c) la banca di Stato terzo è stabilita in uno Stato terzo che non figura tra gli Stati terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.
2. Le succursali di banche di Stato terzo sono distinte in due classi secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia con disposizioni di carattere generale in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.
Art. 58-quater (Regime applicabile). - 1. Alle succursali qualificate di cui all'articolo 58-ter, comma 1, si applicano i requisiti previsti dalla sezione II.
2. Alle succursali diverse da quelle di cui al comma 1 si applicano i requisiti di cui al capo I, nonché i requisiti previsti dalla sezione II del presente capo nei limiti in cui non siano già disciplinati dal capo I.

Sezione II
Vigilanza

Art. 58-quinquies (Vigilanza) - 1. Le succursali di banche di Stato terzo inviano alla Banca d'Italia, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto, anche con riferimento alle banche di Stato terzo e ai gruppi cui appartengono. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle succursali, anche per il tramite di queste ultime.
2. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le succursali abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.
3. Si applicano gli articoli 52-bis e 52-ter in materia di segnalazione di violazioni.
4. La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica.
5. La Banca d'Italia può convocare le persone preposte alla direzione delle succursali e il loro personale e può disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione delle succursali, la rimozione di una o più persone preposte alla direzione.
6. La Banca d'Italia può convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.
7. Alle succursali di banche di Stato terzo si applica l'articolo 54, comma 1.
8. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza in presenza di gruppi di Stato terzo, come definiti all'articolo 69.3, comma 1, che operano in più Stati dell'Unione europea, la Banca d'Italia, anche sulla base di accordi con le altre autorità competenti e nei casi previsti dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità.
Art. 58-sexies (Conto di garanzia per il deposito della dotazione di capitale e conto delle attività liquide). - 1. Gli strumenti e le attività costituenti la dotazione di capitale necessaria per rispettare i requisiti patrimoniali disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 58-quinquies, comma 4, sono depositati su un conto di garanzia detenuto presso una banca italiana non appartenente al gruppo della banca di Stato terzo.
2. Gli strumenti e le attività depositati sul conto di garanzia sono utilizzabili esclusivamente in caso di risoluzione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 180 del 2015, o di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 95 della succursale, secondo le disposizioni e i principi che regolano tali procedure, ovvero quando, previa autorizzazione della Banca d'Italia, il loro utilizzo consente di prevenire o rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della succursale. In quest'ultimo caso, la dotazione di capitale è successivamente ripristinata. Gli strumenti e le attività depositati costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della banca depositaria. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della banca di Stato terzo o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori della banca depositaria o nell'interesse degli stessi.
3. Sul conto di garanzia non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto a crediti vantati dalla banca depositaria nei confronti della banca di Stato terzo.
4. Il contratto di conto di garanzia è redatto per iscritto a pena di nullità e contiene l'esatta indicazione degli strumenti e delle attività depositati.
5. La riduzione degli strumenti e delle attività depositati sul conto di garanzia è autorizzata dalla Banca d'Italia. La banca depositaria è solidalmente responsabile della riduzione degli strumenti e delle attività depositati effettuata in assenza di autorizzazione della Banca d'Italia o in difformità dall'autorizzazione stessa. Ogni altro atto di disposizione del conto di garanzia, incluse le modifiche della composizione di strumenti e attività depositati, è preventivamente notificato alla Banca d'Italia, che può vietarlo o sospenderlo.
6. Le succursali depositano le attività liquide mantenute per soddisfare i requisiti di liquidità disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 58-quinquies, comma 4, su un conto, diverso da quello di cui al comma 1, detenuto presso una banca italiana non appartenente al gruppo della banca di Stato terzo.
7. Le attività liquide che residuano dalla gestione ordinaria del conto di liquidità sono utilizzabili solo in caso di risoluzione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo, n. 180 del 2015, o di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 95 della succursale, secondo le disposizioni e i principi che regolano tali procedure.
8. Il conto di garanzia e il conto delle attività liquide possono essere trasferiti presso un'altra banca depositaria, previa autorizzazione della Banca d'Italia e al ricorrere delle condizioni da essa stabilite.
9. Gli amministratori e i sindaci delle banche depositarie di cui ai commi 1 e 6 forniscono, su richiesta della Banca d'Italia, informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
10. Gli strumenti e le attività depositati sui conti di garanzia e di liquidità sono utilizzabili, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in caso di decadenza o revoca ai sensi dell'articolo 14-bis, commi 9 e 10, ovvero in caso di riconoscimento delle misure di risoluzione adottate nei confronti della banca di Stato terzo ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 180 del 2015.
11. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 58-septies (Misure e poteri di vigilanza). - 1. Le succursali adottano tempestivamente le misure richieste dalla Banca d'Italia per assicurarne la piena conformità alla normativa applicabile e la sana e prudente gestione.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Banca d'Italia può imporre, tra l'altro, che le succursali:
a) soddisfino ulteriori requisiti in materia di capitale e liquidità;
b) rafforzino i propri dispositivi di organizzazione interna, gestione del rischio e registrazione contabile;
c) limitino l'ambito delle attività che esercitano e il numero delle relative controparti;
d) riducano il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi, comprese le attività esternalizzate, e cessino di esercitare tali attività o di offrire tali prodotti;
e) rispettino ulteriori obblighi di segnalazione o aumentino la frequenza delle segnalazioni periodiche previste dall'articolo 58-quinquies, commi 1 e 2;
f) pubblichino informazioni.
3. La Banca d'Italia può imporre alle succursali valutate come aventi rilevanza sistemica ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 58-quinquies, comma 4, requisiti prudenziali supplementari ovvero la ristrutturazione delle attività o la limitazione dell'operatività in modo tale da comportare la cessazione della rilevanza sistemica della succursale o da rimuovere i rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione europea o dell'Italia.
4. La Banca d'Italia, previa consultazione dell'ABE e delle autorità competenti degli Stati membri in cui il gruppo di Stato terzo interessato, come definito all'articolo 69.3, comma 1, ha stabilito altre succursali o banche, può richiedere che venga presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) la succursale ha svolto o svolge attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1), 2) e 6), con clienti o controparti in altri Stati membri, salve le esenzioni di cui all'articolo 14-bis, comma 7;
b) la succursale soddisfa i criteri di rilevanza sistemica di cui all'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 ovvero è stata valutata dalla Banca d'Italia come avente rilevanza sistemica ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 58-quinquies, comma 4, e comporta rischi significativi per la stabilità finanziaria dell'Unione europea o dell'Italia;
c) l'importo aggregato delle attività di tutte le succursali nell'Unione europea appartenenti allo stesso gruppo della banca di Stato terzo è pari o superiore a 40 miliardi di euro o l'importo delle attività della succursale di banca di Stato terzo in Italia è pari o superiore a 10 miliardi di euro.
5. La Banca d'Italia esercita il potere di cui al comma 4 soltanto dopo avere applicato le misure di cui al comma 2 ovvero, con riferimento alle succursali aventi rilevanza sistemica, quelle di cui al comma 3, oppure qualora la Banca d'Italia ritenga che tali misure sarebbero comunque insufficienti a comportare la cessazione della rilevanza sistemica della succursale o a rimuovere i rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione europea o dell'Italia.
6. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.»;
u) all'articolo 60, comma 1, le parole: «dalle società bancarie, finanziarie e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «dalle società bancarie e finanziarie»;
v) all'articolo 60-bis:
1) al comma 3:
1.1) alinea, le parole: «In deroga al comma 1, le società» sono sostituite dalle seguenti: «Le società»;
1.2) alla lettera c), le parole: «è designata una banca avente sede legale in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «è designata una banca controllata avente sede legale in Italia, o una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista controllata avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea,»;
2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista designata ai sensi del comma 3, lettera c), chiede l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo a norma del comma 1 del presente articolo. In tal caso, l'istanza di autorizzazione è presentata contestualmente all'istanza di esenzione presentata ai sensi del comma 3.
3-ter. Alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista di cui al comma 3 si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere b), c), limitatamente al criterio di adeguata composizione collettiva, d-bis) ed e) di tale articolo.»;
3) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del comma 7.»;
4) al comma 9, le parole: «al coordinamento con l'autorizzazione prevista dall'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 14, 19 e 57-bis»;
z) dopo l'articolo 60-bis è inserito il seguente:
«Art. 60-ter (Esclusione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista dal perimetro di consolidamento). - 1. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 3, possono essere escluse, previa autorizzazione, dal perimetro di consolidamento prudenziale individuato ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e relative disposizioni attuative. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.
2. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) l'esclusione non pregiudica l'esercizio efficace della vigilanza sulla banca controllata o su base consolidata;
b) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non detiene partecipazioni diverse da quelle nella banca controllata o nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca;
c) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non ricorre in maniera sostanziale alla leva finanziaria e non ha esposizioni che non siano relative alla partecipazione nella banca controllata o nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca.
3. L'autorizzazione è revocata quando vengono meno le condizioni in base alle quali questa è stata rilasciata.
4. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l'autorizzazione congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.
5. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d'Italia rilascia e revoca l'autorizzazione congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 60-bis, commi 7-bis, 8 e 10.
7. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 14, 19, 57-bis e 60-bis, nonché alla nozione di partecipazione e ai criteri di valutazione delle condizioni di cui al comma 1.»;
aa) dopo l'articolo 61 è inserito il seguente:
«Art. 61-bis (Ulteriori disposizioni applicabili alle società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista capogruppo). - 1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 57-bis. Si applica altresì l'articolo 58-bis.
2. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), l'autorizzazione di cui all'articolo 57-bis, comma 1, è rilasciata dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente copia dell'istanza di autorizzazione, nonché le proprie valutazioni, all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. Si applica quanto previsto dall'articolo 60-bis, comma 10, in quanto compatibile.
3. La comunicazione di cui all'articolo 57-bis, comma 6, è trasmessa alla Banca d'Italia e, a seconda dei casi, alla diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.
4. La Banca d'Italia autorizza:
a) le fusioni nelle quali la società incorporante è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia;
b) le scissioni nelle quali la società scissa è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia.
5. Nei casi di cui al comma 4 si applica l'articolo 57, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, alle fusioni e alle scissioni alle quali prendono parte società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 57, commi 2, 3, 4 e 4-bis.
7. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 19 e 60-bis, nonché alle modalità di consultazione con le altre autorità.»;
bb) all'articolo 64, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista capogruppo designata ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 4, sono iscritte nell'albo anche le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.»;
cc) all'articolo 65:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia dispone dei poteri previsti dalla presente sezione»;
1.2) alle lettere b), c) e i), le parole: «bancarie, finanziarie e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «bancarie e finanziarie»;
1.3) alla lettera h), dopo le parole: «almeno una banca» sono inserite le seguenti: «, incluse le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 60-ter»;
1.4) alla lettera i-bis), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 3» sono inserite le seguenti: «, salvo che non siano escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 60-ter»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ambito della vigilanza su base consolidata»;
dd) all'articolo 67, comma 1, la lettera c) è abrogata;
ee) all'articolo 67-ter:
1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) impartire le disposizioni previste dall'articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella capogruppo, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività; per le società di partecipazione finanziaria capogruppo o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l'alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie; la designazione temporanea di un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 61;»;
2) al comma 1-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 60-bis, commi 7-bis e 8.»;
ff) all'articolo 68:
1) al comma 1, le parole: «bancarie, finanziarie e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «bancarie e finanziarie»;
2) al comma 3-bis dopo le parole: «partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le» sono inserite le seguenti: «banche, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista», e le parole: «indicate nell'articolo 60» sono soppresse;
gg) all'articolo 69, comma 1-bis, alle lettere b) e c), le parole: «bancarie, finanziarie e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «bancarie e finanziarie»;
hh) all'articolo 69.1, comma 3, dopo le parole: «Si applicano gli articoli 60-bis» sono inserite le seguenti: «60-ter, 61-bis,»;
ii) all'articolo 69.2:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fuori dai casi previsti negli articoli 60, comma 2 e 60-bis, comma 3-bis, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in Italia, che controllino società bancarie e finanziarie soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati dell'Unione europea, presentano istanza di autorizzazione.»;
2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma.»;
3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano gli articoli 60-bis, 60-ter, 61, 61-bis, comma 1, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69.», e dopo le parole: «indicati agli articoli 60-bis, commi 3 e 5,» sono inserite le seguenti: «60-ter»;
ll) all'articolo 69-quinquies, comma 2, dopo le parole: «la capogruppo» sono inserite le seguenti: «italiana».
mm) all'articolo 69-novies, comma 1, le parole: «Le banche e le capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «Le banche, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia»;
nn) all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, le parole: «indicate all'articolo 69.2» sono sostituite dalle seguenti: «indicate agli articoli 69.1 e 69.2»;
oo) all'articolo 69-noviesdecies, comma 1, le parole: «società indicate all'articolo 69.2» sono sostituite dalle seguenti: «società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2»;
pp) all'articolo 69-vicies-semel:
1) al comma 1, le parole: «delle società indicate all'articolo 69.2» sono sostituite dalle seguenti: «delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2»;
2) al comma 5, le parole: «di una della società indicate all'articolo 69.2» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2»;
qq) all'articolo 78, le parole: «extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo».
rr) all'articolo 95:
1) al comma 1, le parole: «extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo», e dopo le parole: «della presente sezione e» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 58-sexies, nonché»;
2) alla rubrica, le parole: «extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo»;
ss) all'articolo 96, comma 3, le parole: «extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo»;
tt) all'articolo 96-bis, ovunque ricorrano, le parole: «extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo»;
uu) all'articolo 96-bis.3, comma 3, dopo le parole: «ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e)» sono inserite le seguenti: «, e del comma 4»;
vv) all'articolo 96-ter, comma 1, lettera c), le parole: «extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo»;
zz) all'articolo 97-bis, comma 5, le parole: «extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo»;
aaa) all'articolo 98:
1) al comma 2, lettera b), le parole: «dell'amministrazione controllata,» sono soppresse;
2) dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente: «8-ter. I commi 1, 2, lettera b), 3, 5, 6, 7 e 8 si applicano anche alle società italiane indicate all'articolo 69.1.»;
bbb) all'articolo 100, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Quando presso una società del gruppo sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, la relativa procedura si converte in amministrazione straordinaria.»;
ccc) all'articolo 105-bis, comma 1, lettera b-bis), le parole: «di una delle società indicate all'articolo 69.2» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2»;
ddd) all'articolo 105-ter, le parole «di una società indicata all'articolo 69.2» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2»;
eee) all'articolo 109:
1) al comma 2:
1.1) all'alinea, le parole: «la vigilanza su base consolidata» sono sostituite dalle seguenti: «i poteri previsti dal presente articolo»;
1.2) alle lettere a), b) e c), le parole: «bancarie, finanziarie e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «bancarie e finanziarie»;
1.3) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
«c-bis) società che controllano almeno un intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario;
c-ter) società, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale come definito secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia;»;
2) al comma 3:
2.1) all'alinea, le parole: «Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidata»;
2.2) alla lettera a), le parole: «dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a), b) e c-ter)»;
2.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario e ai soggetti indicati nel comma 2, lettere a), b) e c-ter), la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e, ai soggetti indicati nel comma 2, lettere c) e c-bis), le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;»;
2.4) alla lettera c), dopo le parole: «può effettuare ispezioni» sono inserite le seguenti: «presso i soggetti indicati nel comma 2»;
fff) all'articolo 110:
1) al comma 1, le parole: «, 62, 63» sono soppresse;
2) al comma 1-bis, le parole: «ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e)» e le parole: «l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «l'applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis)»;
ggg) all'articolo 114.13, comma 2, le parole: «limitatamente ai requisiti di professionalità, c), d) e f), 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai requisiti di professionalità, c), d) e f), 5, 5-bis, 6 e 6-bis»;
hhh) all'articolo 114-quinquies, comma 4, lettera c), le parole: «ad essi si applica l'articolo 26, comma 3, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «ad essi si applica l'articolo 114-quinquies.3, comma 1-bis, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità e ai criteri di correttezza e indipendenza di giudizio»;
iii) all'articolo 114-quinquies.3, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.»;
lll) all'articolo 114-novies, comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 114-undecies, comma 1-bis, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità e ai criteri di correttezza e indipendenza di giudizio».
mmm) all'articolo 114-undecies, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.»;
nnn) all'articolo 144, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1, 4 e 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2;»;
ooo) dopo l'articolo 144-ter è inserito il seguente:
«Art. 144-ter.1 (Penalità di mora). - 1. Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere applicata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei soggetti di cui al comma 1, nonché delle persone fisiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere applicata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni accessorie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 1.000 a euro 50.000 per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima, purché l'inosservanza in corso costituisca violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.
3. Le penalità di mora di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicate anche su base settimanale o mensile, con applicazione proporzionale dei limiti edittali ivi stabiliti. L'importo massimo delle penalità di mora applicate su base settimanale o mensile non supera l'importo massimo che sarebbe stato applicato qualora le penalità di mora fossero state applicate su base giornaliera.
4. In ogni caso, la penalità di mora può essere applicata per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del termine perentorio di cui all'articolo 145.1, comma 1.
5. In ragione della natura, durata e gravità della violazione accertata, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 144-quater, la Banca d'Italia può, in luogo dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 145, procedere ai sensi dell'articolo 145.1. Nel caso in cui l'inosservanza perduri allo scadere del periodo massimo di sei mesi di cui al comma 4, la Banca d'Italia avvia anche il procedimento di cui all'articolo 145; in tal caso, i termini di cui agli articoli 14 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono sospesi fino al decorso di detto periodo massimo.»;
ppp) all'articolo 144-quater:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo le parole: «delle sanzioni amministrative pecuniarie» sono inserite le seguenti: «e delle penalità di mora»;
1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) entità del vantaggio conseguito o conseguibile o delle perdite evitate o evitabili attraverso la violazione, nella misura in cui siano determinabili;»;
1.3) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) pregiudizio arrecato o arrecabile all'esercizio delle funzioni di vigilanza;»;
1.4) alla lettera e), le parole: «cagionati» sono sostituite dalle seguenti: «arrecati o arrecabili»;
1.5) la lettera h), è sostituita dalla seguente:
«h) potenziali conseguenze diffuse o sistemiche della violazione;»;
1.6) dopo la lettera h), è inserita la seguente:
«h-bis) sanzioni penali o amministrative precedentemente irrogate per la stessa violazione alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione;»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora per la medesima inosservanza siano comminate una sanzione amministrativa pecuniaria e una penalità di mora, l'ammontare complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria e della penalità di mora è in ogni caso proporzionato alla gravità dell'inosservanza, avuto altresì riguardo agli altri criteri di cui al comma 1.»;
3) alla rubrica, dopo le parole: «delle sanzioni» sono inserite le seguenti: «e delle penalità di mora»;
qqq) dopo l'articolo 145, sono inseriti i seguenti:
«Art. 145.1 (Procedura per l'applicazione delle penalità di mora). - 1. Ai fini di cui all'articolo 144-ter.1, la Banca d'Italia contesta al soggetto interessato l'inosservanza in corso e stabilisce che, qualora l'inosservanza medesima non sia cessata entro il termine perentorio dalla stessa fissato, il soggetto interessato sarà tenuto a pagare una penalità di mora su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui determina l'ammontare, fino all'effettiva cessazione dell'inosservanza e, comunque, non oltre un periodo massimo di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine perentorio.
2. Qualora l'inosservanza cessi entro il termine perentorio di cui al comma 1, la Banca d'Italia non commina la penalità di mora.
3. Quando l'inosservanza è cessata oltre il termine perentorio fissato dalla Banca d'Italia o perdura fino alla scadenza del periodo massimo di cui al comma 1, la Banca d'Italia applica la penalità di mora quantificandone l'ammontare complessivo.
4. Il procedimento di cui al presente articolo è disciplinato dalla Banca d'Italia con provvedimento di carattere generale, assicurando il rispetto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Al soggetto interessato è garantita la possibilità di presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede istruttoria.
5. Al provvedimento con cui è applicata la penalità di mora si applica l'articolo 145, commi 3, 3-bis e 3-ter.
6. Contro il provvedimento che applica la penalità di mora è ammesso ricorso alla Corte di appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.
7. Quando la Banca d'Italia commina la penalità di mora con il medesimo provvedimento con cui applica sanzioni amministrative, e il soggetto interessato intende opporsi sia alla penalità di mora sia alle sanzioni amministrative, l'opposizione alla penalità di mora è proposta a pena di inammissibilità con il ricorso di cui all'articolo 145, comma 4.
8. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 145.
9. Con la sentenza la Corte di appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della penalità di mora.
10. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, alla Banca d'Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 5.
11. Alla riscossione delle penalità di mora si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602. I proventi derivanti dalle penalità di mora affluiscono al bilancio dello Stato.
12. Alle penalità di mora non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 145.2 (Collaborazione tra Autorità). - 1. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità di altri Stati dell'Unione europea competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, al fine di prevenire il cumulo di sanzioni amministrative e di altre misure amministrative in situazioni transfrontaliere. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni.
Art. 145.3 (Cumulo di procedimenti amministrativi e penali). - 1. In caso di cumulo di procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 145 e penali relativi alla medesima violazione, possono essere applicate sanzioni amministrative e penali allo stesso soggetto responsabile del medesimo fatto, purché il cumulo sia strettamente necessario e proporzionato ai fini del perseguimento di obiettivi di interesse generale diversi e complementari.
2. La Banca d'Italia comunica senza ritardo all'autorità giudiziaria l'avvio del procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 145, qualora il fatto oggetto del procedimento possa integrare anche un illecito penale oppure un illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'autorità giudiziaria, una volta che l'indagato risulti aver ricevuto a norma di legge l'informazione sulle indagini, comunica senza ritardo alla Banca d'Italia l'avvio del procedimento penale, qualora il fatto oggetto del procedimento possa integrare anche la violazione di una disposizione sulla cui osservanza vigila la Banca d'Italia. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 97-bis.
3. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la Banca d'Italia può richiedere all'autorità giudiziaria informazioni in ordine ai procedimenti penali in corso per le finalità di cui al comma 2 Alle informazioni così acquisite si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 1.
4. La Banca d'Italia e l'autorità giudiziaria comunicano l'una all'altra l'esito dei rispettivi procedimenti di cui al comma 2.»;
rrr) all'articolo 150-bis, comma 5, le parole: «previsti dall'articolo 36» sono soppresse.
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse
- L'art.76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;
i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».
Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025:
Art. 16. (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor). - 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 e all'attuazione del regolamento (UE) 2024/1623, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva e del regolamento, tenendo conto degli orientamenti emanati dalle autorità europee di vigilanza;
b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle norme tecniche e degli orientamenti di cui alla lettera a), anche allo scopo di definire, tra l'altro, la nozione di fatturato rilevante ai sensi delle lettere g) e h);
c) prevedere che:
1) la valutazione da parte dei competenti organi aziendali dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti aziendali sia condotta dopo l'assunzione della carica, nei casi previsti dall'articolo 91, paragrafo 1-bis, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619, disponendo le modifiche e integrazioni di coordinamento con la disciplina in materia di governo societario e di procedura di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti e valutando, ove opportuno, l'estensione a intermediari ulteriori rispetto alle banche delle disposizioni di recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1619, e dell'articolo 91-bis della direttiva 2013/36/UE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619;
2) l'output floor sia applicato su base esclusivamente consolidata nei casi previsti all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623;
d) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c), confermare l'individuazione della Banca d'Italia quale autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2024/1619 e il regolamento (UE) 2024/1623 attribuiscono agli Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
e) attribuire alla Banca d'Italia, quale autorità designata ai sensi dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i poteri previsti dall'articolo 124, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623;
f) estendere la disciplina di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/1619, o emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti;
g) apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al recepimento delle disposizioni recate dagli articoli 65, 66 e 67 della direttiva 2013/36/UE, come modificati dalla direttiva (UE) 2024/1619, nel rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti;
h) prevedere che le penalità di mora disciplinate agli articoli 65, 66 e 67 della direttiva 2013/36/UE, come modificati dalla direttiva (UE) 2024/1619, possano essere applicate su base giornaliera, settimanale o mensile e prevedere per le penalità di mora applicate su base giornaliera i seguenti limiti edittali, applicabili proporzionalmente anche in caso di loro applicazione su base settimanale o mensile:
1) per le persone fisiche, da euro 1.000 a euro 50.000;
2) per le persone giuridiche, da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile ed è superiore a euro 50.000;
i) disciplinare, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il procedimento amministrativo per l'imposizione delle penalità di mora di cui alla lettera h) e la relativa procedura di opposizione innanzi alla corte d'appello;
l) assicurare il corretto e integrale recepimento delle disposizioni recate dall'articolo 70 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1619, disciplinando la concorrenza di sanzioni penali e amministrative relative al medesimo fatto, al fine di prevedere l'applicazione del cumulo quando strettamente necessario a tutelare obiettivi di interesse generale diversi e complementari, ferma l'esigenza di proporzionalità complessiva dell'intervento sanzionatorio, e disciplinando le comunicazioni tra autorità competenti e autorità giudiziaria necessarie a raccordare i rispettivi interventi, anche valutando l'estensione della disciplina del cumulo ai diversi casi rispetto ai quali si pongono analoghe situazioni di concorrenza di sanzioni relative alla medesima condotta, in particolare per la disciplina applicabile agli intermediari diversi dalle banche, ai loro partecipanti ed esponenti, al loro personale e ai soggetti che le banche hanno incaricato della revisione legale dei conti o ai quali hanno esternalizzato funzioni aziendali;
m) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;
n) apportare alla disciplina degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le occorrenti modifiche e integrazioni, anche prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, al fine di assicurare, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle attività svolte dagli intermediari finanziari, un opportuno allineamento tra la disciplina applicabile a tali intermediari e quella applicabile alle banche.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- La direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance è pubblicata nella G.U.U.E. 19 giugno 2024, serie L.
- Il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il 19 giugno 2024, serie L.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante: Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998.
- La legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante:
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, 7, 13, 14, 15, 16, 19, commi da 1 a 5, 26, 36, 37-bis, comma 1, 53, comma 1, 53-bis, 57, 58, 60, 60-bis, 64, 65, 67, 67-ter, 68, 69, 69.1, 69.2, 69-quienquies, 69-novies, 69-otctiesdecies, 69-noviesdecies, 69-vies-semel, 95, 96, 96-bis, 96-bis.3, 96-ter, 97-bis, 98, 100, 105-bis, 105-ter, 109, 110, 114, 114-quinquies, commi da 1 a 4, 114-quinquies.3, 114-novies, comma 4, 114-undecies, 144, comma 1, 144-quater e 150-bis, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - Omissis.
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;
b) "banca dell'Unione europea": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
c) «banca di Stato terzo»: ogni impresa avente sede legale in uno Stato terzo in cui è autorizzata a prestare una o più attività per le quali, se fosse stabilita in Italia, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) "soggetto significativo": i soggetti definiti dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del MVU;
d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d);
e) "succursale": una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività a cui la banca o l'istituto è stato autorizzato;
f) "attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro-soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest'attività non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
cambi;
strumenti finanziari a termine e opzioni;
contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità dell'Unione europea, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106.
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) è controllato dalla banca;
3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-bis.1) "istituti di moneta elettronica dell'Unione europea": gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
h-ter) "moneta elettronica": il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies) "partecipazioni rilevanti": le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società;
h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento;
h-septies) "istituti di pagamento dell'Unione europea": gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attività:
1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;
3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;
4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;
8) servizi di informazione sui conti;
h-octies) "succursale di un istituto di pagamento": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell'istituto di pagamento;
h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento dell'Unione europea che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater.
Omissis.".
«Art. 7 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, fatta salva la possibilità per la Banca d'Italia di comunicare informazioni in forma sommaria o aggregata. Il segreto non può essere opposto né all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente né all'amministrazione finanziaria quando le informazioni siano richieste nel corso di un'attività di controllo volta ad accertare un illecito fiscale.
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.
3. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Banca d'Italia, nonché i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si è avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Per il medesimo fine, la Banca d'Italia e la UIF collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
6. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il MRU, nonché con le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni.
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati terzi; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato dell'Unione europea possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.
8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di situazioni di crisi ovvero nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche dell'Unione europea o di Stato terzo in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata o ad altri soggetti operanti nel settore finanziario. Nei rapporti con le autorità di Stato terzo lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.
10-bis. La Banca d'Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI.».
«Art. 13 (Albo). - 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche di Stato terzo, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.»
«Art. 14. (Autorizzazione all'attività bancaria). - 1. L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo, allo statuto, all'indicazione, se del caso, della capogruppo, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo, nonché alla descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi relativi al governo societario, all'organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli interni e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione;
d) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate ovvero, in assenza di questi ultimi, siano comunicati i nomi dei primi venti azionisti e le relative quote di capitale e di diritti di voto;
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'articolo 26;
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; è negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione
2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.
3-bis. La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o più delle seguenti condizioni:
a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
c) è accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi;
c-bis) è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.
3-ter. (abrogato)
4. (abrogato)
4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.»
«Art. 15 (Succursali). - 01. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del comma 3.
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto.
2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato terzo previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU che intendono stabilire succursali nel territorio della Repubblica, il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario non partecipante al MVU e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.
4. (abrogato)
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi dei commi 01 e 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane.»
«Art. 16 (Libera prestazione di servizi). - 1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.
2. Le banche italiane possono operare in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-bis, commi 2 e 3, e dall'articolo 29-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998, le banche di Stato terzo possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa comunicazione alla Banca d'Italia e al ricorrere delle condizioni da essa stabilite. La Banca d'Italia può vietare l'avvio o la prosecuzione dell'operatività qualora tali condizioni non siano soddisfatte.
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane.
5-bis. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative del presente articolo.».
«Art. 19 (Autorizzazioni). - 1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva:
a) l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute;
b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa;
c) l'acquisizione in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a):
1) del controllo;
2) di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell'acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nell'articolo 22, comma 1, lettera b);
d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la banca o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell'influenza notevole sulla banca, o di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
2.
3.
4.
5. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia. La proposta è formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25; l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e competenza, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio.
L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.
Omissis.».
«Art. 26 (Esponenti aziendali e responsabili delle principali funzioni aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza, correttezza e indipendenza di giudizio dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
d-bis) i criteri di indipendenza di giudizio degli esponenti;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario, e i criteri di disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi;
f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.
4. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche, come individuati dal decreto di cui al comma 3, si applicano i commi 1, 2 e 3, limitatamente ai requisiti di onorabilità e ai criteri di competenza e correttezza.
5. Le banche valutano l'idoneità dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali e l'adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. La valutazione è condotta dall'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati. In caso di specifiche e limitate carenze, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di cui sopra entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti.
5-bis. La valutazione di cui al comma 5 è condotta:
a) con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo:
1) prima che essi assumano le funzioni, nel caso in cui non sia rinnovata la maggioranza dei componenti dell'organo. A questo fine, l'efficacia della nomina dei nuovi componenti è sospesa fino alla conclusione della valutazione dell'idoneità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2383, secondo comma, del codice civile;
2) dopo che essi abbiano assunto le funzioni, nel caso di rinnovo della maggioranza dei componenti dell'organo. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in questo caso la nomina è immediatamente efficace;
b) con riferimento ai responsabili delle principali funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, prima che tali soggetti siano nominati.
6. La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza, come individuati dal decreto di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.
6-bis. La Banca d'Italia valuta se i requisiti e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 continuino a essere soddisfatti qualora sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato alla banca.».
«Art. 36 (Fusioni e trasformazioni). - 1. La Banca d'Italia autorizza fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni.
1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57.».
«Art. 37-bis (Gruppo Bancario Cooperativo). - 1. Il gruppo bancario cooperativo è composto da:
a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro;
b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;
c) le società bancarie e finanziarie controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59;
c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c).
Omissis.».
«Art. 53 (Vigilanza regolamentare). - 1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) (abrogata);
d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
Omissis.»
«Art. 53-bis (Poteri di intervento). - 1. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività;
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.
2. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.».
«Art. 57 (Fusioni e scissioni). - 1. La Banca d'Italia autorizza: a) le fusioni nelle quali la società incorporante è una banca italiana; b) le scissioni nelle quali la società scissa è una banca italiana.
1-bis. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire la solidità del profilo prudenziale delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis dopo il completamento dell'operazione, tenuto conto dei seguenti criteri: la reputazione delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis, coinvolte nell'operazione; la solidità finanziaria delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis, coinvolte nell'operazione; la capacità del soggetto risultante dalla fusione o scissione di rispettare le disposizioni del presente decreto e del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabili, le altre disposizioni che ne regolano l'attività; il fatto che il piano di attuazione dell'operazione proposta sia realistico e solido da un punto di vista prudenziale; la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
1-ter. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione se le condizioni di cui al comma 1-bis non sono soddisfatte.
1-quater. Non si può dare corso all'atto di fusione o di scissione prima che sia intervenuta l'autorizzazione di cui al comma 1.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-quater, non si può dare corso agli adempimenti pubblicitari previsti dal codice civile e dal decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, in relazione a un progetto di fusione o di scissione a cui prendono parte banche e alla deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1 ovvero il parere positivo dell'autorità di un altro Stato dell'Unione europea competente ai sensi dell'articolo 27-decies della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.
4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.
4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.».
«Art. 58 (Cessione di rapporti giuridici). - 1. La Banca d'Italia emana disposizioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106.
7-bis. Alle cessioni di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui al comma 1 si applica anche l'articolo 58-bis, qualora dette cessioni costituiscano trasferimenti rilevanti di attività o passività ai sensi del medesimo articolo.».
«Art. 60 (Composizione). - 1. Il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie e finanziarie da questa controllate.
2. Capogruppo del gruppo bancario è:
a) la banca italiana che non sia a sua volta controllata da un'altra banca italiana o da una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo; o
b) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo, quando nell'insieme delle società controllate vi siano solo banche italiane oppure quando il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate in ciascuno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata; o
c) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, ricompresa nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza di un altro Stato dell'Unione europea, che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia e che controlli almeno una banca italiana.»
«Art. 60-bis (Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo). - 1. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettere b) e c), richiedono l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo, salvo che presentino istanza di esenzione ai sensi del comma 3. L'autorizzazione è rilasciata e l'esenzione è concessa dalla Banca d'Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.
2. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) gli assetti organizzativi e di controllo e l'articolazione dei compiti nell'ambito del gruppo assicurano il coordinamento efficace dei soggetti del gruppo di appartenenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse e il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata;
b) la struttura del gruppo non ostacola l'effettivo esercizio della vigilanza su base individuale e consolidata delle banche del gruppo di appartenenza;
c) i soggetti che detengono nella società di partecipazione finanziaria o nella società di partecipazione finanziaria mista le partecipazioni indicate dall'articolo 19 soddisfano le condizioni ivi previste;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di partecipazione finanziaria o nella società di partecipazione finanziaria mista sono idonei ai sensi dell'articolo 26;
e) non sussistono, tra la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista e i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
3. Le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate all'articolo 60, comma 2, lettere b) e c), possono presentare istanza di esenzione quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) la società di partecipazione finanziaria esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni di controllo ovvero la società di partecipazione finanziaria mista esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni di controllo in relazione a società bancarie e finanziarie;
b) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non è stata designata come ente sottoposto a risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
c) è designata una banca controllata avente sede legale in Italia, o una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista controllata avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, per l'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento indicate all'articolo 61 e a questa sono assegnati i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata;
d) lo statuto prevede espressamente che alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario o la possibilità di assumere decisioni su aspetti gestionali, operativi e finanziari che incidono sul gruppo o sulle società bancarie e finanziarie controllate;
e) non vi sono ostacoli all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza su base consolidata.
3-bis. La società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista designata ai sensi del comma 3, lettera c), chiede l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo a norma del comma 1 del presente articolo. In tal caso, l'istanza di autorizzazione è presentata contestualmente all'istanza di esenzione presentata ai sensi del comma 3.
3-ter. Alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista di cui al comma 3 si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere b), c), limitatamente al criterio di adeguata composizione collettiva, d-bis) ed e) di tale articolo.
4. La società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista chiede l'autorizzazione a norma del presente articolo se vengono meno le condizioni per l'esenzione previste dal comma 3.
5. La revoca dell'autorizzazione è disposta nei seguenti casi:
a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
c) è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 99.
6. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l'autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede l'esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.
7. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d'Italia rilascia e revoca l'autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede l'esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.
7-bis. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del comma 7.
8. Qualora una decisione congiunta ai sensi dei commi 6 o 7 non venga adottata per disaccordo delle autorità entro due mesi dalla presentazione dell'istanza, la questione è trasmessa all'ABE per l'avvio della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
9. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione ed esenzione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 14, 19 e 57-bis, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dai commi 2 e 3, alle ipotesi di revoca dell'autorizzazione previste dal comma 5.
10. Nel caso di società di partecipazione finanziaria o di società di partecipazione finanziaria mista avente sede in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, ai fini del presente articolo si applicano le corrispondenti disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.».
«Art. 64 (Albo). - 1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.
3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo. Nei casi in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, l'iscrizione nell'albo è subordinata all'autorizzazione indicata all'articolo 60-bis. In caso di società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista capogruppo designata ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 4, sono iscritte nell'albo anche le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.»
«Art. 65 (Ambito della vigilanza su base consolidata).- 1. Al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia dispone dei poteri previsti dalla presente sezione nei confronti dei seguenti soggetti:
a) società appartenenti a un gruppo bancario;
b) società bancarie e finanziarie partecipate almeno per il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
c) società bancarie e finanziarie non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
d);
e);
f);
g);
h) società che controllano almeno una banca, incluse le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 60-ter;
i) società diverse da quelle bancarie e finanziarie quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo;
i-bis) società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 3, salvo che non siano escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 60-ter;
i-ter) società, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni attuative.
2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.».
«Art. 67 (Vigilanza regolamentare). - 1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo con sede legale in Italia e, ove ciò sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria capogruppo e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) (abrogata);
d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie indicate al presente comma.
2.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato dell'Unione europea, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
2-ter.
3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell'articolo 65.
3-bis. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.
3-ter. Si applicano l'articolo 53, commi 4-quinquies e 4-sexies, e l'articolo 53-ter.».
«Art. 67-ter (Poteri di intervento). - 1. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della capogruppo;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) impartire le disposizioni previste dall'articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella capogruppo, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività; per le società di partecipazione finanziaria capogruppo o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l'alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie; la designazione temporanea di un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 61;
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.
1-bis. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera b), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d'Italia in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata sul gruppo bancario, congiuntamente con l'autorità competente per la vigilanza dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. Si applica l'articolo 60-bis, comma 8.
1-ter. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera c), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d'Italia congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata. Si applica l'articolo 60-bis, commi 7-bis e 8.
2. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali.».
«Art. 68 (Vigilanza ispettiva). - 1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie e finanziarie o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.
2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati dell'Unione europea o terzi, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.
3-bis. La Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati dell'Unione europea partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le banche, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità.»
«Art. 69 (Collaborazione tra autorità e obblighi informativi). - 1. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati dell'Unione europea la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità.
1-bis. Nell'ambito degli accordi previsti al comma 1, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni, anche per l'esercizio della vigilanza su base consolidata:
a) sulle società di partecipazione finanziaria e sulle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
b) sulle società bancarie e finanziarie controllate dai soggetti indicati alla lettera a);
c) sulle società bancarie e finanziarie partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza su base consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della liquidità e della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato dell'Unione europea in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente l'ABE, il CERS, il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati dell'Unione europea, le competenti autorità monetarie.
1-quater. I commi 1 e 1-ter si applicano anche nell'esercizio della vigilanza su singole banche che operano con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati dell'Unione europea ospitanti.
1-quinquies. Le autorità creditizie, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati dell'Unione europea interessati.»
«Art. 69.1 (Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo).
- 1. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista diverse dalle capogruppo presentano istanza di autorizzazione ai sensi del presente articolo quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) abbiano sede legale in Italia, non siano a loro volta controllate da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, e nell'insieme delle società da esse controllate vi siano solo banche italiane oppure il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate aventi sede legale in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata;
b) abbiano sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e siano tenute al rispetto su base sub-consolidata del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE.
2. L'autorizzazione prevista al comma 1 è rilasciata dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.
3. Si applicano gli articoli 60-bis, 60-ter, 61-bis, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69.»
«Art. 69.2 (Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea).
- 1. Fuori dai casi previsti negli articoli 60, comma 2 e 60-bis, comma 3-bis, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in Italia, che controllino società bancarie e finanziarie soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati dell'Unione europea, presentano istanza di autorizzazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente all'autorità competente all'esercizio della vigilanza su base consolidata. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma. Qualora entro due mesi non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del presente comma, la questione è rinviata all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
3. Si applicano gli articoli 60-bis, 60-ter, 61, 61-bis, comma 1, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69. A tal fine la Banca d'Italia collabora con l'autorità di vigilanza su base consolidata e adotta, congiuntamente con essa, i provvedimenti indicati agli articoli 60-bis, commi 3 e 5, 60-ter e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo. Le società indicate nel comma 1 sono iscritte in una sezione dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia.
4. Alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate al Titolo III, Capo I.».
«Art. 69-quinquies (Piani di risanamento di gruppo).
- 1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di un piano di risanamento di gruppo che individua misure coordinate e coerenti da attuare per sé, per ogni società del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il risanamento del gruppo, per le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c).
2. Non è tenuta a dotarsi di un piano di risanamento di gruppo la capogruppo italiana di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato dell'Unione europea, salvo che ciò non sia a essa specificamente richiesto in conformità dell'articolo 69-septies.
3. Il piano di risanamento di gruppo è finalizzato a ripristinare l'equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne facciano parte.
4. Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale o particolare della Banca d'Italia e da regolamenti della Commissione europea. Ove siano stati conclusi tra le società del gruppo accordi ai sensi del capo 02-I, il piano di risanamento contempla il ricorso al sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il piano di risanamento di gruppo individua, altresì, i possibili ostacoli all'attuazione delle misure di risanamento, inclusi gli impedimenti di fatto o di diritto all'allocazione tempestiva di fondi propri e al pronto trasferimento di attività nonché al rimborso di passività fra società del gruppo.
5. Il piano di risanamento di gruppo è approvato dall'organo amministrativo della capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia, in conformità dell'articolo 69-septies se il gruppo ha articolazioni in altri Stati dell'Unione europea.
6. La Banca d'Italia, nel rispetto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 7, trasmette il piano di risanamento di gruppo:
a) alle autorità competenti interessate rappresentate nei collegi delle autorità di vigilanza o con le quali sia stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione;
b) alle autorità competenti degli Stati dell'Unione europea in cui le banche incluse nel piano abbiano stabilito succursali significative;
c) alle autorità di risoluzione delle società controllate incluse nel piano di risanamento di gruppo, nonché all'autorità di risoluzione a livello di gruppo.
7. Il piano di risanamento di gruppo è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Si procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.
7-bis. Le società indicate all'articolo 69.2 applicano i commi 1, 3, 4 e 5. Resta fermo l'articolo 69-novies, comma 2.
7-ter. Il presente articolo si applica anche ai gruppi bancari cooperativi.».
«Art. 69-novies (Trasmissione dei piani di risanamento). - 1. Le banche, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la società estera controllante e la Banca d'Italia.
2. Le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato dell'Unione europea collaborano con l'autorità competente di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento.".
«Art. 69-octiesdecies (Presupposti). - 1. La Banca d'Italia può disporre le seguenti misure nei confronti di una banca, una capogruppo italiana di un gruppo bancario o una delle società indicate agli articoli 69.1 e 69.2:
a) le misure di cui all'articolo 69-noviesdecies, quando risultano violazioni dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo;
b) la rimozione degli esponenti di cui all'articolo 69-vicies-semel, quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e sempre che gli interventi indicati nella lettera a) o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione.
1-bis. Le misure adottate ai sensi della presente Sezione sono comunicate al Comitato di Risoluzione Unico, quando riguardano i soggetti indicati all'articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b) e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014
«Art. 69-noviesdecies (Attuazione del piano di risanamento e altre misure). - 1. Fermi restando i poteri attribuiti dagli articoli 53-bis e 67-ter, la Banca d'Italia, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), può chiedere alla banca o alla capogruppo italiana di un gruppo bancario o a una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2 di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile, o di modificare la propria forma societaria.
2. La Banca d'Italia, nell'esercizio del potere di cui al comma 1 può:
a) richiedere l'aggiornamento del piano di risanamento quando le condizioni che hanno condotto all'intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano;
b) fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce.»
«Art. 69-vicies-semel (Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza). - 1. Al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d'Italia può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche, delle capogruppo italiane di un gruppo bancario o delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2. Si applica il comma 4 dell'articolo 70.
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorrono gli effetti della rimozione. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della società di cui al comma 1 con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.
3. Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la Banca d'Italia può inoltre ordinare la rimozione di uno o più componenti dell'alta dirigenza della società di cui al comma 1.
4. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della società.
5. Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria della banca o della capogruppo italiana o di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2 in base agli articoli 70 e 98.
6. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, lettera e), e dell'articolo 67-ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per porre rimedio alla situazione.».
«Art. 78 (Banche autorizzate in Italia). - 1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche di Stato terzo, anche per insufficienza di fondi.».
«Art. 95 (Succursali di banche di Stato terzo). - 1.
Alle succursali di banche di Stato terzo si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall'articolo 58-sexies, nonché dall'articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.»
«Art. 96 (Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia). - 1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.
1-bis. I sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti.
2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.
3. Le succursali di banche di Stato terzo autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura.
4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti in conformità di quanto previsto dalla presente Sezione.
5. La pubblicità e le comunicazioni che le banche sono tenute a effettuare per informare i clienti sulla garanzia dei depositanti sono disciplinate ai sensi del Titolo VI.» «Art. 96-bis (Interventi). - 1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti:
a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali di Stato terzo;
b) delle succursali italiane delle banche di Stato terzo aderenti;
c) delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti.
1-bis. I sistemi di garanzia:
a) effettuano, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 96-bis.1 e 96-bis.2, rimborsi in caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 01, o nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche italiane e delle succursali italiane di banche di Stato terzo; per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se è intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza;
b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche italiane e delle succursali italiane di banche di Stato terzo secondo le modalità e nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
c) se previsto dallo statuto, possono intervenire in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 90, comma 2, se, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), numero 2);
d) se previsto dallo statuto, possono effettuare interventi nei confronti di banche italiane e succursali italiane di banche di Stato terzo per prevenire o superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
1-ter. Lo statuto del sistema di garanzia definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1-bis, lettera d), con particolare riguardo a:
a) gli impegni che la banca beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'accesso dei depositanti ai depositi;
b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca ai sensi della lettera a);
c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.
1-quater. L'intervento di cui al comma 1-bis, lettera d), può essere effettuato, se la Banca d'Italia ha accertato che:
a) non è stata avviata un'azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180] e comunque non ne sussistono le condizioni; e
b) le banche aderenti al sistema di garanzia cui aderisce la banca beneficiaria dell'intervento sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 96.2, comma 3.
1-quinquies. Dopo che il sistema di garanzia ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1-bis, lettera d), le banche aderenti gli forniscono senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se:
a) la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno del 25 per cento del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3; oppure
b) la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3, ed emerge la necessità di effettuare il rimborso di depositi protetti.
1-sexies. Finchè il livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3 non è raggiunto, le soglie di cui al comma 1-quinquies sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile. 2
3.
4.
5.
6.
7.
8.».
«Art. 96-bis.3 (Obblighi dei sistemi di garanzia). - 1. I sistemi di garanzia:
a) dispongono di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento della loro attività;
b) effettuano con regolarità, almeno ogni tre anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all'articolo 96-bis: a tal fine essi possono chiedere informazioni alla banche aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza;
c) redigono la corrispondenza con i depositanti delle banche aderenti nella lingua o nelle lingue utilizzate dalla banca presso cui si trova il deposito protetto per le comunicazioni con i propri depositanti ai sensi del Titolo VI o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale presso cui è costituito il deposito protetto;
d) garantiscono la riservatezza di notizie, informazioni e dati in loro possesso in ragione della propria attività istituzionale;
e) redigono il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti.
2. I componenti degli organi dei sistemi di garanzia e a coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, le informazioni e i dati indicati al comma 1, lettera d).
3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i sistemi di garanzia si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e), e del comma 4.
3-bis. Con riguardo agli atti compiuti per effettuare gli interventi di cui all'articolo 96-bis, la responsabilità dei sistemi di garanzia dei depositanti, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.».
«Art. 96-ter (Poteri della Banca d'Italia). - 1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti e alla capacità dei sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei depositi protetti:
a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi presentino caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente sezione e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), verifica che il sistema di garanzia sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;
b) vigila sul rispetto di quanto previsto ai sensi della presente sezione; a tal fine si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 51, comma 1, 52 e 53-bis, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, al fine di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti alla Banca d'Italia, l'articolo 54, comma 1;
c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di banche di Stato terzo sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani ai sensi di quanto previsto all'articolo 96, comma 3;
d) definisce le procedure di coordinamento con le autorità degli Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;
e) congiuntamente alle autorità degli Stati membri interessati, approva l'istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi e partecipa alla vigilanza su di essi;
f) informa senza indugio i sistemi di garanzia se rileva che una banca aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del sistema;
g) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nella presente Sezione.
2. I sistemi di garanzia informano tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.».
«Art. 97-bis (Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato). - 1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB.
Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia. A tale fine la Banca d'Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o di Stato terzo.».
«Art. 98 (Amministrazione straordinaria). - 1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo italiana di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.
2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo italiana, oltre che nei casi previsti dall'art. 70, può essere disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 61, comma 4;
b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, della risoluzione dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o da altro Stato dell'Unione europea, nonché quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.
3. L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che il provvedimento con cui è disposta non preveda un termine più breve o la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo di un anno dalla Banca d'Italia, anche più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nell'articolo 70 e nel comma 2 del presente articolo. In tal caso, la proroga può riguardare anche le procedure di amministrazione straordinaria relative alle società appartenenti al gruppo. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.
6. I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.
7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.
8. La Banca d'Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicità, dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'art. 75, comma 2.
8-bis. Il presente articolo si applica anche alle società indicate all'articolo 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle società da esse controllate e alle altre società soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.
8-ter. I commi 1, 2, lettera b), 3, 5, 6, 7 e 8 si applicano anche alle società italiane indicate all'articolo 69.1.».
«Art. 100 (Amministrazione straordinaria). - 1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I.
L'amministrazione straordinaria può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri Stati membri dell'Unione europea, dai corrispondenti organi.
2. Quando presso una società del gruppo sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, la relativa procedura si converte in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.
4. La durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, comma 8.
5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori della capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.».
«Art. 105-bis (Cooperazione tra autorità). - 1. La Banca d'Italia informa l'ABE e consulta le altre autorità competenti prima di applicare una misura di intervento precoce o disporre l'amministrazione straordinaria nei confronti:
a) della capogruppo italiana di un gruppo bancario operante in altro Stato dell'Unione europea attraverso una banca controllata o una succursale significativa;
b) di una banca italiana soggetta a vigilanza consolidata dell'autorità competente di un altro Stato dell'Unione europea;
b-bis) diuna delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2.
2. La Banca d'Italia, se consultata sull'adozione di una misura di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria da parte dell'autorità competente per la vigilanza di una banca dell'Unione europea appartenente a un gruppo bancario, comunica le proprie valutazioni entro tre giorni dalla richiesta di consultazione.
3. Le decisioni di cui al comma 1 sono adottate dalla Banca d'Italia tenendo conto degli impatti sulle entità del gruppo insediate in altri Stati dell'Unione europea, secondo quanto emerga dalle procedure di cooperazione di cui al presente articolo, e sono notificate alla capogruppo, alle altre autorità competenti e all'ABE.
4. L'applicazione coordinata delle misure di intervento precoce o la nomina dei medesimi commissari straordinari per le società del gruppo operanti in diversi Stati dell'Unione europea è disposta dalla Banca d'Italia congiuntamente con le altre autorità competenti. Qualora l'accordo sul provvedimento congiunto non sia raggiunto entro cinque giorni dalla proposta dell'autorità competente, la Banca d'Italia può adottare le decisioni di propria competenza, salvo che il caso non sia rinviato all'ABE ai sensi del comma 5.
5. La Banca d'Italia può, nei casi previsti dal diritto dell'Unione, richiedere l'assistenza dell'ABE o rinviare all'ABE le decisioni di cui al presente articolo.
Qualora una decisione sia stata rinviata all'ABE nel previsto termine di tre giorni per la consultazione o di cinque giorni per l'accordo fra le autorità, la Banca d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.».
«Art. 105-ter (Commissari in temporaneo affiancamento).
- 1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento, di cui all'articolo 75-bis, può essere esercitato nei confronti della capogruppo italiana, di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2 e delle società di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.».
«Art. 109 (Vigilanza consolidata). - 1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, delle banche di Stato terzo e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b). Società capogruppo è l'intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.
2. La Banca d'Italia può esercitare i poteri previsti dal presente articolo, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:
a) intermediari finanziari e società bancarie e finanziarie partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;
b) intermediari finanziari e società bancarie e finanziarie non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;
c) società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie e finanziarie quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
c-bis) società che controllano almeno un intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario;
c-ter) società, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale come definito secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia;
3. Al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia:
a) può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'articolo 108, comma 1. L'articolo 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a), b) e c-ter). La Banca d'Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;
b) può richiedere, nei termini e con le modalità dai medesimi determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario e ai soggetti indicati nel comma 2, lettere a), b) e c-ter), la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e, ai soggetti indicati nel comma 2, lettere c) e c-bis), le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;
c) può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nel comma 2 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. I poteri previsti dalla presente lettera si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.
3-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 3, lettera b), anche per il tramite di questi ultimi e per i medesimi fini ivi indicati.
3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera b), si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali e al loro personale.»
«Art. 110 (Rinvio). - 1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 64, 78 e 82. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in intermediari finanziari si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.».
«Art. 114.13 (Rinvio). - 1. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 52, nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. L'autorizzazione prevista nell'articolo 19 è rilasciata valutando esclusivamente la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25, secondo quanto previsto al comma 3.
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, a questo fine, devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità e soddisfare criteri di competenza e correttezza. Ad essi si applica l'articolo 26, commi 3, lettere a) e b), limitatamente ai requisiti di professionalità, c), d) e f), 5, 5-bis, 6 e 6-bis.
3. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in gestori di crediti in sofferenza si applica l'articolo 25, a eccezione del comma 2, lettera b).
4. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, a eccezione del comma 7.
5. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.».
«Art. 114-quinquies (Autorizzazione e operatività transfrontaliera). - 1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica ove è svolta almeno una parte dell'attività soggetta ad autorizzazione;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-quinquies.3;
f) non sussistano, tra gli istituti di moneta elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli istituti di moneta elettronica che intendono prestare il servizio di disposizione di ordini di pagamento si applica l'articolo 114-novies, comma 1-bis.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.
4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta elettronica soggetti che esercitino anche altre attività imprenditoriali quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
b) per l'attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali, nonché per l'attività di emissione di token di moneta elettronica e per la prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, sia costituito un unico patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies;
c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 114-quinquies.3, comma 1-bis, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità e ai criteri di correttezza e indipendenza di giudizio.
Omissis.»
«Art. 114-quinquies.3 (Rinvio). - 1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano solo gli articoli 114-ter e 126-novies nonché, relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.
2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter.
3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.».
«Art. 114-novies (Autorizzazione). - Omissis.
4. La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies;
c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 114-undecies, comma 1-bis, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità e ai criteri di correttezza e indipendenza di giudizio.
Omissis.».
«Art. 114-undecies (Rinvio). - 1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di pagamento si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.
2. Agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7.
2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l'articolo 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter.
3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.».
«Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle società o enti). - 1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1, 4 e 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2;
b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi 3 e 4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1, 126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;
c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter, e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 125-decies, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies, 126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies ter, 127, comma 01 e 128-decies, comma 2 e comma 2-bis, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;
d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8;
e) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso;
e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, degli articoli 120-octies, 120-novies, 120-un-decies, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies;
e-ter) inosservanza degli articoli 114.7, comma 2, 114.8, 114.10, 114.13 in relazione al titolo VI, e 114.14, comma 1, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.
Omissis.».
«Art. 144-quater (Criteri per la determinazione delle sanzioni e delle penalità di mora). - 1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio conseguito o conseguibile o delle perdite evitate o evitabili attraverso la violazione, nella misura in cui siano determinabili;
d-bis) pregiudizio arrecato o arrecabile all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
e) pregiudizi arrecati o arrecabili a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
h) potenziali conseguenze diffuse o sistemiche della violazione;
h-bis) sanzioni penali o amministrative precedentemente irrogate per la stessa violazione alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
1-bis. Qualora per la medesima inosservanza siano comminate una sanzione amministrativa pecuniaria e una penalità di mora, l'ammontare complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria e della penalità di mora è in ogni caso proporzionato alla gravità dell'inosservanza, avuto altresì riguardo agli altri criteri di cui al comma 1.».
«Art. 150-bis (Disposizioni in tema di banche cooperative). - 1. Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.
2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2534, 2535, secondo comma, primo periodo, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.
2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20.
3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili.
4. Lo statuto delle banche di credito cooperativo contiene le clausole previste dall'articolo 2514, primo comma, del codice civile.
5. Nei casi di fusione e trasformazione, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall'articolo 2545-sexies del codice civile.
7. Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 52 è fissato al 30 giugno 2005.».