LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
Testo in vigore dal: 15-12-1981
                              Art. 28.
                           (Prescrizione)

  Il  diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate
dalla  presente  legge  si  prescrive  nel termine di cinque anni dal
giorno in cui e' stata commessa la violazione.
  L'interruzione  della  prescrizione  e'  regolata  dalle  norme del
codice civile.