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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. 173

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. (23G00182)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/2023
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Testo in vigore dal: 16-12-2023
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 17; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 13; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario»; 
  Vista la legge 7 giugno 2000,  n.  150  recante  «Disciplina  delle
attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione   delle   pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto  il  decreto-legge  18   maggio   2006,   n.   181,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006,  n.
233, e, in particolare, l'articolo 1, comma 24-quater  in  merito  ai
contingenti dei vice Ministri; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e  successive
modificazioni, in materia di ottimizzazione della  produttivita'  del
lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni e, in particolare, gli articoli 14 e 30; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190  concernente:  «Disposizioni
per  la   prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33  e  successive
modificazioni, recante  «Riordino  della  disciplina  riguardante  il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',  trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,  commi  49  e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visto l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento dei conti pubblici»  (convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), come modificato  dall'art.  13
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con modificazioni
dalla legge 23 giugno  2014,  n.  89),  che  ha  fissato  il  livello
remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti
a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva a carico  delle
finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito  di  rapporti
di lavoro con le pubbliche amministrazioni statali; 
  Visto l'art. 1, commi 471 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, nonche' la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica
n. 3 del 18 marzo 2014, con la quale sono stati  forniti  chiarimenti
in  merito  alle  nuove  disposizioni  in  materia  di  limiti   alle
retribuzioni e ai trattamenti pensionistici; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  23
marzo 2012, concernente il limite massimo retributivo per  emolumenti
o  retribuzioni  nell'ambito  di  rapporti  di  lavoro  dipendente  o
autonomo con le pubbliche amministrazioni statali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 198 concernente il «Regolamento  di  definizione  della  struttura
degli Uffici di diretta collaborazione del  Ministro  dello  sviluppo
economico»; 
  Ritenuto di  definire  l'organizzazione  degli  Uffici  di  diretta
collaborazione Ministro e dell'Organismo indipendente di  valutazione
della performance, operante presso il medesimo Ministero; 
  Informate  le  Organizzazioni  sindacali  con  nota  del  Direttore
Generale della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione  i
sistemi informativi e il bilancio, del 6 settembre 2023; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 7 settembre 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 ottobre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro delle imprese e del Made  in  Italy  di
concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: 
    a) Ministro: il Ministro delle imprese e del made in Italy; 
    b) Ministero: il Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    c) vice Ministri: i Sottosegretari di Stato presso  il  Ministero
delle imprese e del made in Italy ai quali  e'  stato  attribuito  il
titolo di vice Ministro ai sensi dell'articolo  10,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
    d) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato  presso  il
Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    e) Uffici  di  diretta  collaborazione:  gli  Uffici  di  diretta
collaborazione del Ministro delle imprese e del made  in  Italy,  dei
vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle
imprese e del made in Italy , di cui all'articolo 14,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti del Presidente della Repubblica  italiana  e  sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; (29) 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti (36)  per  la  disciplina  delle  materie,  non
          coperte  da  riserva  assoluta  di  legge  prevista   dalla
          Costituzione, per  le  quali  le  leggi  della  Repubblica,
          autorizzando l'esercizio della potesta'  regolamentare  del
          Governo, determinano le norme  generali  regolatrici  della
          materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
          effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete». 
              - Si riporta il testo degli articoli  1,  2  e  13  del
          decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,
          recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino  delle
          attribuzioni dei Ministeri» 
                «Art.  1  (Modifiche  all'articolo  2   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300). - 1.  All'articolo  2,
          comma 1, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) il numero 6) e'  sostituito  dal  seguente:  «6)
          Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
                  b) il numero 7) e'  sostituito  dal  seguente:  «7)
          Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e
          delle foreste»; 
                  c) il numero 8) e'  sostituito  dal  seguente:  «8)
          Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; 
                  d) il numero 9) e'  sostituito  dal  seguente:  «9)
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
                  e) il numero 11) e' sostituito dal  seguente:  «11)
          Ministero dell'istruzione e del merito»» 
                «Art. 2. (Ministero  delle  imprese  e  del  made  in
          Italy). - 1. Il Ministero dello sviluppo  economico  assume
          la denominazione di Ministero delle imprese e del  made  in
          Italy. 
                2. Al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 12,  le  parole:  «Ministero  dello
          sviluppo  economico»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
          «Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
                  b) all'articolo 27: 
                    1) il comma 1 e' abrogato; 
                    2) al comma 2, le  parole:  «Il  Ministero»  sono
          sostituite dalle seguenti: «Il Ministero  delle  imprese  e
          del made in Italy»; 
                    3) al comma 2-bis, dopo la lettera d) e' inserita
          la seguente: 
                    «d-bis) contribuisce a definire  le  strategie  e
          gli  indirizzi  per  la  valorizzazione,  la  tutela  e  la
          promozione del made in Italy in Italia e nel  mondo,  ferme
          restando le competenze del Ministero degli affari esteri  e
          della   cooperazione    internazionale,    del    Ministero
          dell'economia    e    delle    finanze,    del    Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste e del Ministero del turismo»; (5) 
                    4)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
          «(Attribuzioni)»; 
                  c) all'articolo 29, comma 2, le parole:  «Ministero
          delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti:
          «Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
                  d)  la  rubrica  del  Capo  VI  del  Titolo  IV  e'
          sostituita dalla seguente: «Ministero delle imprese  e  del
          made in Italy»; 
                  e) all'articolo 35, comma 2, lettera h), le parole:
          «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite  dalle
          seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy». 
                3. All'articolo 8,  comma  3,  del  decreto-legge  1°
          marzo 2021, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 aprile 2021, n. 55, le  parole  da  «dal  Ministro
          delegato» sino  a  «ove  nominato»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «dalla  Autorita'  delegata  per   l'innovazione
          tecnologica e la transizione digitale, ove nominata»  e  le
          parole: «dello sviluppo economico»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «delle imprese e del made in Italy». 
                4. Le denominazioni «Ministro  delle  imprese  e  del
          made in Italy» e «Ministero delle imprese  e  del  made  in
          Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
          denominazioni  «Ministro  dello   sviluppo   economico»   e
          «Ministero dello sviluppo economico».» 
                «Art. 13.  (Procedure  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri). - 1. Al fine di semplificare  e  accelerare  le
          procedure per la riorganizzazione di tutti i  Ministeri,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
          regolamenti di organizzazione dei Ministeri  sono  adottati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti  e'  richiesto
          il parere del Consiglio di Stato.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni (Norme generali sull'ordinamento  del  lavoro
          alle   dipendenze   delle    amministrazioni    pubbliche),
          pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
                «Art. 14. (Indirizzo politico-amministrativo).  -  1.
          Il Ministro esercita le funzioni  di  cui  all'articolo  4,
          comma 1. A tal fine periodicamente, e  comunque  ogni  anno
          entro dieci  giorni  dalla  pubblicazione  della  legge  di
          bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti  di
          cui all'articolo 16: 
                  a)  definisce   obiettivi,   priorita',   piani   e
          programmi da attuare  ed  emana  le  conseguenti  direttive
          generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
                  b) effettua, ai fini dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive   amministrazioni   delle   risorse    di    cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente  decreto,
          ivi comprese quelle  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
          legislativo  7  agosto   1997,   n.   279,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle  risorse
          necessarie per il funzionamento  degli  uffici  di  cui  al
          comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
          modalita'  previste  dal  medesimo  decreto  legislativo  7
          agosto  1997,  n.   279,   tenendo   altresi'   conto   dei
          procedimenti e subprocedimenti  attribuiti  ed  adotta  gli
          altri provvedimenti ivi previsti. 
                2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  comma  1
          il Ministro si avvale di uffici di diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
          nei limiti stabiliti dallo stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della  legge
          15 maggio 1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento  si
          provvede  al  riordino  delle  segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari   di    Stato.    Con    decreto    adottato
          dall'autorita' di governo competente, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato,  in
          attuazione dell'articolo 12,  comma  1,  lettera  n)  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa  e,  per
          il  personale   disciplinato   dai   contratti   collettivi
          nazionali di  lavoro,  fino  ad  una  specifica  disciplina
          contrattuale,  il  trattamento  economico  accessorio,   da
          corrispondere mensilmente, a fronte delle  responsabilita',
          degli obblighi di  reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad
          orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.  Tale  trattamento,
          consistente in un  unico  emolumento,  e'  sostitutivo  dei
          compensi per il lavoro straordinario, per la  produttivita'
          collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
          Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento  di  cui
          al presente comma sono abrogate le norme del regio  decreto
          legge 10 luglio 1924, n. 1100, e  successive  modificazioni
          ed  integrazioni,  ed  ogni  altra  norma  riguardante   la
          costituzione e la disciplina dei gabinetti dei  Ministri  e
          delle   segreterie   particolari   dei   Ministri   e   dei
          Sottosegretari di Stato. 
                3.  Il  Ministro  non   puo'   revocare,   riformare,
          riservare  o  avocare   a   se'   o   altrimenti   adottare
          provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.  In  caso
          di inerzia o ritardo il Ministro puo'  fissare  un  termine
          perentorio entro il quale il dirigente  deve  adottare  gli
          atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia  permanga,  o  in
          caso di grave  inosservanza  delle  direttive  generali  da
          parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio
          per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare,  salvi
          i casi di urgenza previa contestazione, un  commissario  ad
          acta, dando comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei
          ministri del relativo  provvedimento.  Resta  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge  23
          agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 6 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e
          dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta  salvo  il  potere  di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.» 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  14  e  30  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  e  successive
          modificazioni,   in   materia   di   ottimizzazione   della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni: 
                «Art.  14.  (Organismo  indipendente  di  valutazione
          della   performance).   -    1.    Ogni    amministrazione,
          singolarmente o in forma associata, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica,  si  dota  di  un  Organismo
          indipendente   di   valutazione   della   performance.   Il
          Dipartimento della funzione pubblica assicura  la  corretta
          istituzione e composizione degli Organismi indipendenti  di
          valutazione. 
                2. L'Organismo  di  cui  al  comma  1  sostituisce  i
          servizi di controllo interno, comunque denominati,  di  cui
          al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
          in piena  autonomia,  le  attivita'  di  cui  al  comma  4.
          Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
          cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo
          n. 286 del 1999, e riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
                2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione  della
          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale
          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
          possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 
                2-ter.  Il  Dipartimento  della   funzione   pubblica
          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma
          associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 
                3. 
                4.  L'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
          performance: 
                  a)  monitora  il  funzionamento   complessivo   del
          sistema della valutazione, della trasparenza  e  integrita'
          dei controlli interni  ed  elabora  una  relazione  annuale
          sullo stato  dello  stesso,  anche  formulando  proposte  e
          raccomandazioni ai vertici amministrativi; 
                  b)   comunica   tempestivamente    le    criticita'
          riscontrate ai competenti  organi  interni  di  governo  ed
          amministrazione,  nonche'  alla  Corte  dei  conti   e   al
          Dipartimento della funzione pubblica; 
                  c) valida la Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta  in
          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai
          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la
          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito
          istituzionale dell'amministrazione; 
                  d)  garantisce  la  correttezza  dei  processi   di
          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla
          significativa   differenziazione   dei   giudizi   di   cui
          all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche'  dell'utilizzo
          dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
          presente decreto, dai contratti collettivi  nazionali,  dai
          contratti    integrativi,    dai    regolamenti     interni
          all'amministrazione,  nel   rispetto   del   principio   di
          valorizzazione del merito e della professionalita'; 
                  e)  propone,  sulla  base  del   sistema   di   cui
          all'articolo      7,      all'organo      di      indirizzo
          politico-amministrativo,   la   valutazione   annuale   dei
          dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi  di
          cui al Titolo III; 
                  f)  e'  responsabile  della  corretta  applicazione
          delle linee guida,  delle  metodologie  e  degli  strumenti
          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla
          base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19,  comma
          10, del decreto legge n. 90 del 2014; 
                  g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
                  h) verifica i risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
                  4-bis. Gli Organismi  indipendenti  di  valutazione
          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,
          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla
          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle
          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini
          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi
          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti
          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione
          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla
          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni
          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione
          dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del  2014,  e  dei
          dati e  delle  elaborazioni  forniti  dall'amministrazione,
          secondo  le  modalita'  indicate   nel   sistema   di   cui
          all'articolo 7. 
                4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al  comma
          4, l'Organismo indipendente di  valutazione  ha  accesso  a
          tutti    gli    atti    e     documenti     in     possesso
          dell'amministrazione,  utili  all'espletamento  dei  propri
          compiti,  nel  rispetto  della  disciplina  in  materia  di
          protezione dei dati personali. Tale  accesso  e'  garantito
          senza ritardo. L'Organismo ha altresi'  accesso  diretto  a
          tutti  i  sistemi  informativi  dell'amministrazione,   ivi
          incluso  il  sistema  di  controllo  di  gestione,  e  puo'
          accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
          al   fine   di    svolgere    le    verifiche    necessarie
          all'espletamento  delle  proprie  funzioni,  potendo  agire
          anche in collaborazione con gli organismi di  controllo  di
          regolarita'        amministrativa        e        contabile
          dell'amministrazione.  Nel  caso  di  riscontro  di   gravi
          irregolarita',  l'Organismo  indipendente  di   valutazione
          effettua   ogni   opportuna   segnalazione   agli    organi
          competenti. 
                5. 
                6. La validazione della Relazione  sulla  performance
          di cui al comma 4, lettera c), e'  condizione  inderogabile
          per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui
          al Titolo III. 
                7. 
                8.  I  componenti  dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti
          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
                9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
                10.   Il   responsabile   della   struttura   tecnica
          permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
          esperienza nel campo della  misurazione  della  performance
          nelle amministrazioni pubbliche. 
                11. Agli oneri derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.» 
                «Art. 30. (Norme transitorie e abrogazioni). - 1.  La
          Commissione di cui all'articolo 13 e' costituita  entro  30
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
                2. Gli Organismi indipendenti di cui all'articolo  14
          sono costituiti entro il 30 aprile  2010.  Fino  alla  loro
          costituzione continuano ad operare gli uffici e i  soggetti
          preposti   all'attivita'   di   valutazione   e   controllo
          strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
          luglio 1999, n. 286. 
                3. In sede di prima attuazione del presente  decreto,
          gli  Organismi  indipendenti   di   cui   all'articolo   14
          provvedono, entro il 30 settembre 2010,  sulla  base  degli
          indirizzi  della  Commissione  di  cui  all'articolo  13  a
          definire i sistemi di valutazione della performance di  cui
          all'articolo 7 in modo da assicurarne la piena operativita'
          a decorrere dal 1° gennaio 2011. La Commissione effettua il
          monitoraggio sui parametri e i modelli di  riferimento  dei
          predetti  sistemi  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  6,
          lettera d). 
                4. A decorrere dal 30 aprile 2010  sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 286: 
                  a) il  terzo  periodo  dell'articolo  1,  comma  2,
          lettera a); 
                  b) l'articolo 1, comma 6; 
                  c) l'articolo 5; 
                  d) l'articolo 6, commi 2 e 3; 
                  e) l'articolo 11, comma 3.» 
              -  Si  riporta   il   testo   l'articolo   23-ter   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
          il consolidamento dei conti pubblici»: 
                «Art. 23-ter (Disposizioni in materia di  trattamenti
          economici). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
          3  del   medesimo   decreto   legislativo,   e   successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
                2. Il personale di cui al comma 1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
                3. Con il decreto di cui al comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
                4.  Le  risorse  rivenienti  dall'applicazione  delle
          misure di cui al presente articolo sono annualmente versate
          al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.» 
              - Si riporta il comma 471 dell'articolo 1, della  legge
          27 dicembre 2013,  n.  147,  recante  Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
              «471. A decorrere dal 1° gennaio 2014  le  disposizioni
          di cui all'articolo 23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici,
          si applicano a  chiunque  riceva  a  carico  delle  finanze
          pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati  in
          ragione  di  rapporti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo
          intercorrenti con le autorita' amministrative indipendenti,
          con  gli  enti  pubblici  economici  e  con  le   pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico
          di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il comma 3 dell'articolo 10  della  citata
          legge 23 agosto 1988, n. 400: 
                «3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il  Ministro
          ed esercitano  i  compiti  ad  essi  delegati  con  decreto
          ministeriale pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Fermi
          restando  la  responsabilita'  politica  e  i   poteri   di
          indirizzo politico dei Ministri ai sensi  dell'articolo  95
          della Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo'
          essere attribuito il titolo di vice ministro,  se  ad  essi
          sono conferite deleghe  relative  ad  aree  o  progetti  di
          competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
          piu' direzioni generali. In tale caso la delega,  conferita
          dal Ministro competente, e'  approvata  dal  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri.» 
              - Per l'articolo 14 del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 si veda nelle note alle premesse.