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DECRETO-LEGGE 1 giugno 2023, n. 61

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 ((nonchè disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi)). (23G00074)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/06/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2023, n. 100 (in G.U. 31/07/2023, n. 177).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 17/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-8-2023
al: 9-10-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023  con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli  articoli  7,  comma  1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza  in  conseguenza  delle  avverse  condizioni
meteorologiche che, a  partire  dal  giorno  1°  maggio  2023,  hanno
colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena,  di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con
la quale sono stati estesi gli  effetti  dello  stato  di  emergenza,
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna,
di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di  Rimini  in  conseguenza
delle ulteriori  ed  eccezionali  avverse  condizioni  meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli  articoli  7,  comma  1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17  maggio  2023  nel
territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi,  di  Palazzuolo  sul
Senio e di Londa della citta' Metropolitana di Firenze; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con
la  quale  e'  stato  dichiarato,  ai  sensi  e   per   gli   effetti
dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi  a
partire dal 16 maggio 2023 nel territorio  dei  comuni  di  Fano,  di
Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro,  di
Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per fronteggiare  gli  eccezionali  eventi  atmosferici,
franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal  giorno  1°  maggio
2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
rifinanziare il Fondo per le emergenze nazionali di cui  all'articolo
44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri  per  la  protezione  civile  e  le  politiche   del   mare,
dell'economia  e  delle  finanze,  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, delle imprese e del made in Italy,  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale,  della  giustizia,  del  lavoro  e
delle   politiche   sociali,   dell'istruzione    e    del    merito,
dell'universita' e della ricerca, della salute,  per  lo  sport  e  i
giovani, per le disabilita', del turismo, delle infrastrutture e  dei
trasporti e della cultura; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Sospensione dei  termini  in  materia  di  adempimenti  e  versamenti
                      tributari e contributivi 
 
  1. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
soggetti che, alla data del 1°  maggio  2023,  avevano  la  residenza
ovvero la sede legale o la  sede  operativa  nei  territori  indicati
nell'allegato 1 ((annesso al)) presente decreto, fatto  salvo  quanto
previsto ai commi 10, 11 e 12. 
  2. Nei confronti dei soggetti di cui al  comma  1  sono  sospesi  i
termini dei versamenti tributari  in  scadenza  nel  periodo  dal  1°
maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, sono  sospesi
i termini relativi agli adempimenti e ai  versamenti  dei  contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
obbligatoria. 
  3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai  versamenti
delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e  24  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ((e  delle
trattenute))  relative  alle   addizionali   regionale   e   comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate  dai  soggetti
di cui al comma 1 in qualita' di sostituti d'imposta. 
  4. Le disposizioni  di  cui  al  comma  2  si  applicano  anche  ai
versamenti, tributari e non, derivanti dalle  cartelle  di  pagamento
emesse dagli agenti della  riscossione,  dagli  atti  previsti  dagli
articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti  di
cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies,  del  decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, dalle  ingiunzioni  ((previste  dal  testo  unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione  delle  entrate
patrimoniali dello Stato,)) di cui al regio decreto 14  aprile  1910,
n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti  affidatari  di
cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e dagli atti di  cui  all'articolo  1,  comma  792,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160. 
  ((4-bis. Nei confronti dei soggetti che, alla data  del  1°  maggio
2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede  operativa
nel  territorio  dei  comuni  indicati  nell'allegato  1  annesso  al
presente decreto, il tasso di interesse di cui all'articolo 1,  comma
233, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' azzerato)). 
  5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso  di
quanto gia' versato. 
  6. Nei confronti dei soggetti di cui al  comma  1  sono  sospesi  i
termini degli adempimenti tributari in scadenza  dalla  data  del  1°
maggio 2023 al 31 agosto 2023. Sono sospesi, altresi', per il periodo
dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i  termini  degli  adempimenti,
relativi ai rapporti di lavoro, verso  le  amministrazioni  pubbliche
previsti  a  carico  di  datori  di  lavoro,  di  professionisti,  di
consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o  operino
nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende  e
clienti non operanti nei predetti  territori.  Conseguentemente,  nel
medesimo periodo ((non si applicano)) le  disposizioni  sanzionatorie
connesse agli adempimenti ((sospesi ai sensi del presente comma)). 
  7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3  sono  effettuati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione  entro
il 20 novembre 2023. I termini di versamento relativi  alle  cartelle
di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29  del  decreto-legge
n. 78 del 2010 e dall'articolo 9, commi  da  3-bis  a  3-sexies,  del
decreto-legge n. 16 del 2012, non ancora  affidati  all'agente  della
riscossione,  nonche'  agli  atti  previsti  dall'articolo   30   del
decreto-legge  n.  78  del  2010,  sospesi  ai  sensi  del  comma  2,
riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di  sospensione.  I
termini di versamento relativi alle ingiunzioni ((previste dal  testo
unico)) di cui al regio decreto n. 639 del 1910,  emesse  dagli  enti
territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge
n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792,
nonche' agli altri atti emessi dagli  enti  impositori,  sospesi  per
effetto del comma  2,  riprendono  a  decorrere  dalla  scadenza  del
periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai  versamenti,  non
eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro  il  20
novembre 2023. 
  8. Si applica, anche in deroga alle disposizioni  dell'articolo  3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la  disciplina  prevista
dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo  24  settembre
2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo  n.
159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti
territoriali e dai soggetti affidatari di  cui  all'articolo  53  del
decreto legislativo n. 446 del 1997. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano  anche  ai
versamenti e agli adempimenti previsti per  l'adesione  a  uno  degli
istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153
a 158 e da 166 a 226, della legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  che
scadono  nel  periodo  dal  1°  maggio  2023  al  31   agosto   2023.
Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono  prorogati  di  tre
mesi i termini e le scadenze previsti  dall'articolo  1,  commi  232,
233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della  legge  n.  197  del
2022. 
  10. Per gli interventi effettuati su unita' immobiliari ubicate nei
territori indicati nell'allegato 1, la detrazione del 110  per  cento
di  cui  all'articolo  119,  comma  8-bis,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'  estesa  alle  spese  sostenute
fino al 31 dicembre 2023. 
  11. Il pagamento delle rate in  scadenza  nell'esercizio  2023  dei
mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.  ai  comuni  di
cui all'allegato 1 ((nonche' alle  province  nel  cui  territorio  si
trovano i predetti comuni)), trasferiti al Ministero dell'economia  e
delle finanze in  attuazione  dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  non  ancora
effettuato alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  e'
differito, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  all'anno
immediatamente successivo  alla  data  di  scadenza  del  periodo  di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui  stessi.  Agli  oneri
derivanti dalla presente disposizione ((, pari a 1.050.000  euro  per
ciascuno  de  gli  anni  2023  e  2024,))  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 22. 
  12.  Con  riferimento  ai  territori  indicati   nell'allegato   1,
l'Autorita' di regolazione ((per energia, reti)) e ambiente  (ARERA),
con propri provvedimenti, disciplina le modalita' per la  sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal  1°
maggio 2023, dei termini di  pagamento  delle  fatture  emesse  o  da
emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza  nel  predetto
periodo, nonche' dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel
predetto periodo ((e degli importi)) sospesi e non  pagati,  relativi
all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi  i  gas  diversi  dal  gas
naturale distribuiti a mezzo di  reti  canalizzate,  all'acqua  e  ai
rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo,  l'ARERA
disciplina altresi' le misure di integrazione  finanziaria  a  favore
delle imprese distributrici di  energia  elettrica  e  gas  naturale,
degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di  gas  diversi
dal naturale ((distribuito)) a mezzo di reti canalizzate, dei gestori
del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato
di gestione dei rifiuti urbani, in  modo  da  garantire  l'equilibrio
economico  e  finanziario  delle  gestioni  coinvolte  dagli   eventi
alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i  quali
e' stato dichiarato  lo  stato  di  emergenza  con  le  delibere  del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25
maggio 2023. 
  13. Agli oneri derivanti dai commi 4, 8 e 9 ((,)) valutati in 12,96
milioni di euro  per  l'anno  2023,  che  aumentano,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto, a 41,98 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi
dell'articolo 22.