DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (in SO n. 85, relativo alla G.U. 28/04/2012, n. 99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
Testo in vigore dal: 29-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
  
  
         Potenziamento dell'accertamento in materia doganale 
  
  1. All'articolo 11, comma 4, del  decreto  legislativo  8  novembre
1990, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  « ((Le autorizzazioni per le richieste di cui ai numeri 6-bis) e 7)
dell'articolo  51,  secondo  comma,  del  medesimo   decreto))   sono
rilasciate dal Direttore regionale o interregionale e,  limitatamente
alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  dal  Direttore
provinciale.». 
  2. All'articolo 53 del testo unico delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e  ((relative))
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra  gli
elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti
per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi  fatturati
nell'anno con l'applicazione delle  aliquote  di  accisa  vigenti  al
momento della fornitura ai consumatori finali.». 
  ((2-bis. All'articolo 55, comma  5,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n.  504  del  1995,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Per la rivendita presso  infrastrutture  pubbliche
destinate esclusivamente alla ricarica di  accumulatori  per  uso  di
forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di  imposta
per le officine di  produzione  e'  accertato  sulla  base  dei  dati
relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli  punti  di
prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione". 
  2-ter. All'articolo 56, comma 3, del testo unico di cui al  decreto
legislativo n. 504 del  1995,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "L'obbligo e' escluso per la rivendita presso infrastrutture
pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori  per
uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica")) 
  3. ((Nel capo II del titolo III del libro  VI  del  codice  civile,
dopo l'articolo 2783-bis e' aggiunto il seguente:)) 
  «Art. 2783-ter (Crediti dello Stato attinenti alle risorse  proprie
tradizionali  di  pertinenza  del   bilancio   generale   dell'Unione
europea). I  crediti  dello  Stato  attinenti  alle  risorse  proprie
tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1,  lettera  a),  della
decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di
pertinenza  del  bilancio  generale  dell'((Unione))   europea   sono
equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.». 
  ((3-bis. Gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle  dogane
ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali  di  cui
all'articolo  2,   paragrafo   1,   lettera   a),   della   decisione
2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,  immediatamente
applicabili ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3,  del  regolamento
(CE) n. 450/2008 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  23
aprile  2008,  e  della  connessa  IVA  all'importazione,   diventano
esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e,  oltre  a  contenere
l'intimazione ad adempiere entro il termine  di  dieci  giorni  dalla
ricezione dell'atto, devono anche espressamente recare l'avvertimento
che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle
somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione
a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della  riscossione,  anche
ai fini dell'esecuzione forzata, con  le  modalita'  determinate  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  dogane,  di  concerto
con il Ragioniere generale dello Stato. L'agente  della  riscossione,
con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso  il  quale  e'
stato notificato l'atto di accertamento, informa il debitore di  aver
preso in carico le somme per la riscossione. 
  3-ter. L'agente della riscossione, sulla base del titolo  esecutivo
di cui al comma 3-bis, e senza la preventiva notifica della  cartella
di pagamento, procede all'espropriazione forzata  con  i  poteri,  le
facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano
la riscossione a mezzo ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione  forzata
l'esibizione dell'estratto dell'atto di  cui  al  comma  3-bis,  come
trasmesso all'agente della riscossione con le  modalita'  determinate
con il provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane,  di
concerto con il Ragioniere generale dello Stato,  previsto  al  comma
3-bis, tiene luogo a  tutti  gli  effetti  dell'esibizione  dell'atto
stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione  ne  attesti
la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti di  cui  al
comma 3-bis, l'espropriazione forzata  e'  preceduta  dalla  notifica
dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  3-quater. A partire dal primo giorno successivo al  termine  ultimo
per il pagamento, le somme richieste con gli atti  di  cui  al  comma
3-bis sono maggiorate degli interessi di mora nella  misura  indicata
dall'articolo 30 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  602.  All'agente  della  riscossione   spettano
l'aggio, interamente a carico del  debitore,  ed  il  rimborso  delle
spese relative alle procedure esecutive,  previsti  dall'articolo  17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
  3-quinquies. Ai fini della procedura di riscossione contemplata dai
commi da 3-bis a 3-sexies, i riferimenti contenuti in  norme  vigenti
al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono  effettuati  agli
atti indicati al comma 3-bis ed i riferimenti alle somme  iscritte  a
ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli  agenti  della
riscossione secondo le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  3-bis  a
3-sexies. 
  3-sexies. La dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
puo' essere concessa solo dopo l'affidamento  del  carico  all'agente
della riscossione. 
  3-septies. I rifiuti posti in  sequestro  presso  aree  portuali  e
aeroportuali ai sensi  dell'articolo  259  o  dell'articolo  260  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidati anche  prima
della  conclusione  del  procedimento   penale,   con   provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, a uno dei consorzi obbligatori competenti
sulla base delle caratteristiche delle diverse tipologie  di  rifiuto
oggetto di sequestro. L'autorita' giudiziaria dispone  l'acquisizione
di  campioni  rappresentativi  per   le   esigenze   probatorie   del
procedimento, procedendo ai sensi dell'articolo 392, comma 1, lettera
f), del codice di procedura penale. 
  3-octies. I consorzi obbligatori di cui al comma 3-septies,  ove  i
rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter  essere  conservati
altrove a  spese  del  proprietario,  procedono  al  trattamento  dei
rifiuti al fine di consentirne la vendita, ad opera  di  un  curatore
nominato dall'autorita' giudiziaria, fra i soggetti in  possesso  dei
requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, con proprio decreto da emanare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.  Il  ricavato  della  vendita,  detratte  le  spese
sostenute per il trattamento, il  compenso  del  curatore  e  per  le
connesse  attivita',   e'   posto   a   disposizione   dell'autorita'
giudiziaria, fino  al  termine  del  processo.  Con  la  sentenza  di
condanna il giudice  dispone  la  distribuzione  del  ricavato  della
vendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondo
unico giustizia del Ministero della giustizia e il  restante  50  per
cento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare, per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione
ambientale delle aree portuali e aeroportuali. 
  3-novies. All'articolo 46, comma 4, del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, le  parole:  "il  servizio  doganale  e'  svolto"  sono
sostituite dalle seguenti: "il servizio ai fini dello sdoganamento e'
svolto di norma". 
  3-decies. All'articolo 11,  comma  9,  del  decreto  legislativo  8
novembre 1990, n. 374, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
"L'ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con
accesso  presso  l'operatore  e'  competente  alla  revisione   delle
dichiarazioni doganali  oggetto  del  controllo  anche  se  accertate
presso un altro ufficio doganale". 
  3-undecies.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo   17   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,  e'
inserito il seguente: 
    "1-bis. All'accertamento doganale, disciplinato dall'articolo 247
del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione,  del  2  luglio
1993, e successive modificazioni, e dall'articolo 117 del regolamento
(CE) n. 450/2008 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  23
aprile 2008, effettuato con criteri di selettivita'  nella  fase  del
controllo  che  precede  la  concessione  dello   svincolo,   restano
applicabili le previsioni dell'articolo 16 del presente decreto". 
  3-duodecies. In applicazione degli articoli 201  e  253-nonies  del
regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio  1993,
e  successive  modificazioni,  e  della  Convenzione  relativa   allo
sdoganamento centralizzato, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009,  resa
esecutiva dalla legge 3 febbraio 2011, n. 7, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono individuate le procedure contabili e fiscali necessarie
a dare applicazione all'istituto  delle  autorizzazioni  uniche  alle
procedure semplificate per il regime di importazione. 
  3-terdecies. All'articolo 194, comma 3, del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, il terzo periodo e' soppresso. ))