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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 213

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (23G00066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2023
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Testo in vigore dal: 16-6-2023
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Vista  la  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/851,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  2008/98/CE
relativa ai rifiuti; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/852,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  1994/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'articolo 16; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che  modifica  la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti  e  attuazione  della  direttiva  (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i
rifiuti di imballaggio; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 31, comma 5; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 2022; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281  espresso  nella
seduta del 12 ottobre 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la comunicazione ai sensi  dell'articolo  5  della  direttiva
(UE) 2015/1535,  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9
settembre 2015, effettuata con nota del 23 settembre 2022; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 dicembre 2022; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza  e
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di  concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle
imprese e del made in Italy e della salute; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  -  Parte  IV
  Norme in materia di gestione dei rifiuti e  di  bonifica  dei  siti
  inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti  -  Capo  I  Disposizioni
  generali. 
 
  1. All'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al primo periodo, le parole «, anche su istanza  di  parte,»
sono  soppresse  e  dopo  le  parole  «responsabilita'   estesa   del
produttore» sono inserite le  seguenti:  «di  cui  all'articolo  183,
comma 1, lettera g-bis) del presente decreto»; 
      2) al secondo periodo, le parole «l'accettazione  dei  prodotti
restituiti»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «un   sistema   di
restituzione dei prodotti dopo l'utilizzo», le  parole  «che  restano
dopo l'utilizzo di tali prodotti e» sono sostituite  dalle  seguenti:
«derivanti dagli stessi nonche'», e le parole «nonche'  misure  volte
ad  assicurare  che  qualsiasi  persona  fisica   o   giuridica   che
professionalmente sviluppi, fabbrichi,  trasformi,  tratti,  venda  o
importi prodotti  (produttore  del  prodotto)  sia  soggetto  ad  una
responsabilita' estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline
di responsabilita' estesa del produttore di cui agli articoli  217  e
seguenti del presente decreto» sono soppresse; 
    b) al comma 2, e' premesso il seguente periodo: «Sono fatte salve
le discipline di responsabilita' estesa  del  produttore  di  cui  al
titolo II e al titolo III del presente decreto.». 
  2. All'articolo 178-ter, comma 9, del decreto  legislativo  n.  152
del 2006, le parole «entro il 31 ottobre di ogni  anno  il  bilancio»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ogni  anno  il
bilancio», le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ogni anno  una
relazione», le parole «entro il 31 ottobre di  ogni  anno  un  piano»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di  ogni  anno
un piano» e, le parole «entro il 31 ottobre di ogni  anno  l'entita'»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il  31  maggio  di  ogni  anno
l'entita'». 
  3.  All'articolo  182-bis,  comma  1,  lettera  a),   del   decreto
legislativo n. 152 del 2006, la  parola  «del»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «derivanti dal». 
  4. All'articolo 182-ter, comma 6, del decreto  legislativo  n.  152
del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a): 
      1)   le   parole   «recuperabili   mediante   compostaggio    e
biodegradazione» sono soppresse; 
      2) le parole «gli altri» sono sostituite dalla seguente: «i»; 
      3) dopo le parole «dagli imballaggi» sono inserite le seguenti:
«se in  materiale  plastico,  recuperabili  mediante  compostaggio  e
biodegradazione»; 
    b) la lettera c) e' soppressa. 
  5. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo  n.  152  del
2006, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b-ter), punto 6-bis, la parola «o» e'  sostituita
dalle seguenti: «nonche' quelli»; 
      b) alla lettera b-quinquies), le parole «e il riciclaggio» sono
sostituite dalle seguenti: «e di riciclaggio»; 
      c) alla  lettera  b-sexies),  le  parole  «o  i  rifiuti»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «e  i  rifiuti»  e  dopo  le  parole  «e
demolizione» sono inserite  le  seguenti:  «prodotti  nell'ambito  di
attivita' di impresa»; 
      d) dopo la lettera d-bis), e' inserita la seguente: 
        «d-ter) «rifiuti accidentalmente pescati»:  rifiuti  raccolti
dalle reti durante le operazioni di pesca;». 
  6. All'articolo 184-ter del decreto legislativo n.  152  del  2006,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-sexies, le parole  «31  dicembre»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 gennaio»; 
    b) al comma 3-septies, dopo le parole «registro nazionale per  la
raccolta  delle   autorizzazioni   rilasciate   e   delle   procedure
semplificate» e' inserita la seguente: «(RECER)». 
  7. All'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del  2006,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera e), dopo le  parole  «ad  eccezione»  sono
inserite le seguenti: «dei rifiuti prodotti dai materiali  che  hanno
avuto contatto con materiale esplosivo e»; 
    b) al comma 4-bis, dopo le parole «in disuso»  sono  inserite  le
seguenti: «e qualunque tipologia di rifiuto  prodotto  dai  materiali
che hanno avuto contatto con materiale esplosivo». 
  8.  All'articolo  188,  comma  5,  secondo  periodo,  del   decreto
legislativo n. 152 del 2006 le parole «dell'avvenuto» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'avvio a recupero o». 
  9. All'articolo 188-bis del decreto legislativo n.  152  del  2006,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1)  al  primo  periodo,   le   parole   «istituito   ai   sensi
dell'articolo  6  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,   n.   135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e
gestito con il supporto tecnico  operativo  dell'Albo  nazionale  dei
gestori di cui all'articolo 212» sono soppresse; 
      2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il Registro
elettronico nazionale per la tracciabilita' dei  rifiuti  e'  gestito
direttamente  dal   Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei
gestori di cui all'articolo 212.»; 
      3) al secondo periodo dopo la parola «forestali» sono  aggiunte
le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto  di
cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di
diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni  tre  anni,
nonche' le modalita' di versamento.»; 
    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei
rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e  le  imprese
che  raccolgono   o   trasportano   rifiuti   pericolosi   a   titolo
professionale  o  che  operano  in  qualita'   di   commercianti   ed
intermediari di rifiuti  pericolosi,  i  Consorzi  istituiti  per  il
recupero e  il  riciclaggio  di  particolari  tipologie  di  rifiuti,
nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui
all'articolo 189, comma 3, sono  tenuti  ad  iscriversi  al  Registro
elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.»; 
    c) al comma 4: 
      1) alla lettera b), le parole «comma  3,  dell'articolo  6  del
decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 3-bis» e la parola  «partecipazione»  e'  sostituita
dalla seguente: «iscrizione»; 
      2)  alla  lettera  c),  le  parole  «nonche'  dei  dati»   sono
sostituite dalle seguenti: «comprensivi dei dati di cui  all'articolo
193, comma 1, lettera d),»; 
      d) al  comma  5,  le  parole  «comma  3,  dell'articolo  6  del
decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 3-bis del presente articolo»; 
      e) al comma 6,  le  parole  «comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 4»; 
      f) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis.  L'iscrizione  al  Registro   elettronico   nazionale
comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo
annuale, al fine di assicurare l'integrale  copertura  dei  costi  di
funzionamento del sistema. Con i decreti di cui ai commi 1 e 2,  sono
determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di
contributo, da aggiornare ogni tre  anni,  nonche'  le  modalita'  di
versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede  con  i  proventi
derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale,  che
sono versati ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; 
      g) al comma 7, le parole «del decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»; 
  10. All'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «quantita' prodotta» sono  inserite
le seguenti: «o trattata» e dopo  le  parole  «preparazione  per»  e'
inserita la seguente: «il»; 
    b) al comma 2, secondo periodo, le parole «del suddetto  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti  nel  suddetto
decreto» 
    c) al comma 3, lettera a), la  parola  «iniziali»  e'  sostituita
dalle seguenti: «di rifiuti»; 
    d) al comma 6: 
      1) all'alinea, dopo le parole «delle seguenti  modalita'»  sono
inserite le  seguenti:  «,  che  sono  valide  anche  ai  fini  della
comunicazione al catasto di cui all'articolo 189»; 
      2) alla lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso. 
  11. All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n.  152  del
2006, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Non e' comunque
consentito  derogare  alle  disposizioni  contenute  nel  codice  dei
contratti  pubblici  nell'ambito  dell'affidamento  di   servizi   di
gestione integrata dei rifiuti urbani.». 
  12. All'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole  «del  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»; 
    b) al comma 4, le parole  «del  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»; 
    c) al comma 5, le parole  «del  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»; 
    d) al comma 6, le parole «alle  norme  vigenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a tutte le norme vigenti»,  e  dopo  le  parole  «in
materia» sono inserite le seguenti: «, comprese, in  particolare,  le
disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose su strada  e
quelle di pubblica sicurezza». 
  13. All'articolo 193-bis,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 le parole «di trasporto» sono  sostituite
dalle seguenti: «di deposito». 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Vista  la  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/851,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  2008/98/CE
relativa ai rifiuti; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/852,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  1994/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'articolo 16; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che  modifica  la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti  e  attuazione  della  direttiva  (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i
rifiuti di imballaggio; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 31, comma 5; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 2022; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281  espresso  nella
seduta del 12 ottobre 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la comunicazione ai sensi  dell'articolo  5  della  direttiva
(UE) 2015/1535,  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9
settembre 2015, effettuata con nota del 23 settembre 2022; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 dicembre 2022; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza  e
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di  concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle
imprese e del made in Italy e della salute; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  -  Parte  IV
  Norme in materia di gestione dei rifiuti e  di  bonifica  dei  siti
  inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti  -  Capo  I  Disposizioni
  generali. 
 
  1. All'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al primo periodo, le parole «, anche su istanza  di  parte,»
sono  soppresse  e  dopo  le  parole  «responsabilita'   estesa   del
produttore» sono inserite le  seguenti:  «di  cui  all'articolo  183,
comma 1, lettera g-bis) del presente decreto»; 
      2) al secondo periodo, le parole «l'accettazione  dei  prodotti
restituiti»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «un   sistema   di
restituzione dei prodotti dopo l'utilizzo», le  parole  «che  restano
dopo l'utilizzo di tali prodotti e» sono sostituite  dalle  seguenti:
«derivanti dagli stessi nonche'», e le parole «nonche'  misure  volte
ad  assicurare  che  qualsiasi  persona  fisica   o   giuridica   che
professionalmente sviluppi, fabbrichi,  trasformi,  tratti,  venda  o
importi prodotti  (produttore  del  prodotto)  sia  soggetto  ad  una
responsabilita' estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline
di responsabilita' estesa del produttore di cui agli articoli  217  e
seguenti del presente decreto» sono soppresse; 
    b) al comma 2, e' premesso il seguente periodo: «Sono fatte salve
le discipline di responsabilita' estesa  del  produttore  di  cui  al
titolo II e al titolo III del presente decreto.». 
  2. All'articolo 178-ter, comma 9, del decreto  legislativo  n.  152
del 2006, le parole «entro il 31 ottobre di ogni  anno  il  bilancio»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ogni  anno  il
bilancio», le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ogni anno  una
relazione», le parole «entro il 31 ottobre di  ogni  anno  un  piano»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di  ogni  anno
un piano» e, le parole «entro il 31 ottobre di ogni  anno  l'entita'»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il  31  maggio  di  ogni  anno
l'entita'». 
  3.  All'articolo  182-bis,  comma  1,  lettera  a),   del   decreto
legislativo n. 152 del 2006, la  parola  «del»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «derivanti dal». 
  4. All'articolo 182-ter, comma 6, del decreto  legislativo  n.  152
del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a): 
      1)   le   parole   «recuperabili   mediante   compostaggio    e
biodegradazione» sono soppresse; 
      2) le parole «gli altri» sono sostituite dalla seguente: «i»; 
      3) dopo le parole «dagli imballaggi» sono inserite le seguenti:
«se in  materiale  plastico,  recuperabili  mediante  compostaggio  e
biodegradazione»; 
    b) la lettera c) e' soppressa. 
  5. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo  n.  152  del
2006, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b-ter), punto 6-bis, la parola «o» e'  sostituita
dalle seguenti: «nonche' quelli»; 
      b) alla lettera b-quinquies), le parole «e il riciclaggio» sono
sostituite dalle seguenti: «e di riciclaggio»; 
      c) alla  lettera  b-sexies),  le  parole  «o  i  rifiuti»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «e  i  rifiuti»  e  dopo  le  parole  «e
demolizione» sono inserite  le  seguenti:  «prodotti  nell'ambito  di
attivita' di impresa»; 
      d) dopo la lettera d-bis), e' inserita la seguente: 
        «d-ter) «rifiuti accidentalmente pescati»:  rifiuti  raccolti
dalle reti durante le operazioni di pesca;». 
  6. All'articolo 184-ter del decreto legislativo n.  152  del  2006,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-sexies, le parole  «31  dicembre»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 gennaio»; 
    b) al comma 3-septies, dopo le parole «registro nazionale per  la
raccolta  delle   autorizzazioni   rilasciate   e   delle   procedure
semplificate» e' inserita la seguente: «(RECER)». 
  7. All'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del  2006,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera e), dopo le  parole  «ad  eccezione»  sono
inserite le seguenti: «dei rifiuti prodotti dai materiali  che  hanno
avuto contatto con materiale esplosivo e»; 
    b) al comma 4-bis, dopo le parole «in disuso»  sono  inserite  le
seguenti: «e qualunque tipologia di rifiuto  prodotto  dai  materiali
che hanno avuto contatto con materiale esplosivo». 
  8.  All'articolo  188,  comma  5,  secondo  periodo,  del   decreto
legislativo n. 152 del 2006 le parole «dell'avvenuto» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'avvio a recupero o». 
  9. All'articolo 188-bis del decreto legislativo n.  152  del  2006,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1)  al  primo  periodo,   le   parole   «istituito   ai   sensi
dell'articolo  6  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,   n.   135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e
gestito con il supporto tecnico  operativo  dell'Albo  nazionale  dei
gestori di cui all'articolo 212» sono soppresse; 
      2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il Registro
elettronico nazionale per la tracciabilita' dei  rifiuti  e'  gestito
direttamente  dal   Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei
gestori di cui all'articolo 212.»; 
      3) al secondo periodo dopo la parola «forestali» sono  aggiunte
le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto  di
cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di
diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni  tre  anni,
nonche' le modalita' di versamento.»; 
    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei
rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e  le  imprese
che  raccolgono   o   trasportano   rifiuti   pericolosi   a   titolo
professionale  o  che  operano  in  qualita'   di   commercianti   ed
intermediari di rifiuti  pericolosi,  i  Consorzi  istituiti  per  il
recupero e  il  riciclaggio  di  particolari  tipologie  di  rifiuti,
nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui
all'articolo 189, comma 3, sono  tenuti  ad  iscriversi  al  Registro
elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.»; 
    c) al comma 4: 
      1) alla lettera b), le parole «comma  3,  dell'articolo  6  del
decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 3-bis» e la parola  «partecipazione»  e'  sostituita
dalla seguente: «iscrizione»; 
      2)  alla  lettera  c),  le  parole  «nonche'  dei  dati»   sono
sostituite dalle seguenti: «comprensivi dei dati di cui  all'articolo
193, comma 1, lettera d),»; 
      d) al  comma  5,  le  parole  «comma  3,  dell'articolo  6  del
decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 3-bis del presente articolo»; 
      e) al comma 6,  le  parole  «comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 4»; 
      f) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis.  L'iscrizione  al  Registro   elettronico   nazionale
comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo
annuale, al fine di assicurare l'integrale  copertura  dei  costi  di
funzionamento del sistema. Con i decreti di cui ai commi 1 e 2,  sono
determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di
contributo, da aggiornare ogni tre  anni,  nonche'  le  modalita'  di
versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede  con  i  proventi
derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale,  che
sono versati ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; 
      g) al comma 7, le parole «del decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»; 
  10. All'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «quantita' prodotta» sono  inserite
le seguenti: «o trattata» e dopo  le  parole  «preparazione  per»  e'
inserita la seguente: «il»; 
    b) al comma 2, secondo periodo, le parole «del suddetto  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti  nel  suddetto
decreto» 
    c) al comma 3, lettera a), la  parola  «iniziali»  e'  sostituita
dalle seguenti: «di rifiuti»; 
    d) al comma 6: 
      1) all'alinea, dopo le parole «delle seguenti  modalita'»  sono
inserite le  seguenti:  «,  che  sono  valide  anche  ai  fini  della
comunicazione al catasto di cui all'articolo 189»; 
      2) alla lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso. 
  11. All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n.  152  del
2006, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Non e' comunque
consentito  derogare  alle  disposizioni  contenute  nel  codice  dei
contratti  pubblici  nell'ambito  dell'affidamento  di   servizi   di
gestione integrata dei rifiuti urbani.». 
  12. All'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole  «del  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»; 
    b) al comma 4, le parole  «del  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»; 
    c) al comma 5, le parole  «del  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»; 
    d) al comma 6, le parole «alle  norme  vigenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a tutte le norme vigenti»,  e  dopo  le  parole  «in
materia» sono inserite le seguenti: «, comprese, in  particolare,  le
disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose su strada  e
quelle di pubblica sicurezza». 
  13. All'articolo 193-bis,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 le parole «di trasporto» sono  sostituite
dalle seguenti: «di deposito».