DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-6-2023
aggiornamenti all'articolo
                          Articolo 178-bis 
              (Responsabilita' estesa del produttore). 
 
  1.  Al  fine  di  rafforzare  il  riutilizzo,  la  prevenzione,  il
riciclaggio e il  recupero  dei  rifiuti,  con  uno  o  piu'  decreti
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministero  dello  sviluppo  economico,
sentita la Conferenza unificata, sono  istituiti  ((...))  regimi  di
responsabilita' estesa del  produttore  ((di  cui  all'articolo  183,
comma 1, lettera g-bis)  del  presente  decreto)).  Con  il  medesimo
decreto sono definiti, per singolo regime di  responsabilita'  estesa
del produttore, i requisiti, nel rispetto  dell'articolo  178-ter,  e
sono altresi' determinate le misure che  includono  ((un  sistema  di
restituzione dei prodotti dopo l'utilizzo)) e dei rifiuti ((derivanti
dagli  stessi  nonche'))  la  successiva  gestione  dei  rifiuti,  la
responsabilita' finanziaria per  tali  attivita'  ((...)).  ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213)). 
  2. ((Sono fatte salve le discipline di responsabilita'  estesa  del
produttore di  cui  al  titolo  II  e  al  titolo  III  del  presente
decreto.)) La responsabilita' estesa del produttore del  prodotto  e'
applicabile fatta salva la responsabilita' della gestione dei rifiuti
di cui all'articolo 188, comma  1,  e  fatta  salva  la  legislazione
esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici. 
  3. I regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti  con
i decreti  di  cui  al  comma  1  prevedono  misure  appropriate  per
incoraggiare una progettazione dei prodotti  e  dei  loro  componenti
volta a ridurne gli impatti ambientali e  la  produzione  di  rifiuti
durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad
assicurare che il recupero e lo smaltimento  dei  prodotti  che  sono
diventati rifiuti avvengano secondo i criteri  di  priorita'  di  cui
all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo  177.  Tali
misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo,  la  produzione  e  la
commercializzazione di prodotti  e  componenti  dei  prodotti  adatti
all'uso  multiplo,  contenenti  materiali   riciclati,   tecnicamente
durevoli  e  facilmente  riparabili  e  che,  dopo  essere  diventati
rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati
per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei  rifiuti.  Le
misure tengono conto  dell'impatto  dell'intero  ciclo  di  vita  dei
prodotti,  della  gerarchia  dei  rifiuti  e,  se  del  caso,   della
potenzialita' di riciclaggio multiplo. 
  4. I decreti di cui al comma 1: 
    a)   tengono   conto   della   fattibilita'   tecnica   e   della
praticabilita' economica nonche' degli impatti complessivi  sanitari,
ambientali  e  sociali,  rispettando  l'esigenza  di  assicurare   il
corretto funzionamento del mercato interno; 
    b) disciplinano le eventuali modalita' di riutilizzo dei prodotti
nonche'  di  gestione  dei  rifiuti  che  ne  derivano  ed  includono
l'obbligo di mettere a  disposizione  del  pubblico  le  informazioni
relative alla modalita' di riutilizzo e riciclo; 
    c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema. 
  5. Nelle  materie  di  competenza  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, i regimi di  responsabilita'  estesa
del produttore sono istituiti e disciplinati, ai sensi del  comma  1,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentita la Conferenza unificata.