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DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (18G00163)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2018.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n. 36).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
Testo in vigore dal:  16-6-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti
1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.
2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213))
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3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116.
3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116.
3-quater.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213))
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((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213))
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Agli oneri derivanti dall'istituzione del Registro elettronico nazionale, pari a 1,61 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede: quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 0,11 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213.))
3-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116.
3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.