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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 agosto 2022, n. 145

Regolamento concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi. (22G00153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/10/2022
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal:  28-10-2022

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che disciplina la procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, della licenza per l'esercizio delle scommesse;
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive, nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del governo;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi, con cui si dispone, tra l'altro, che la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attributo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, di modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato la competenza in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, con cui è approvato il regolamento recante la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi;
Visto l'articolo 24, commi da 11 a 24, della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei giochi, tra cui le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, e, in particolare, il comma 12 che stabilisce che la disciplina dei suddetti giochi è adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane a decorrere dall'1 dicembre 2012, la quale ha contestualmente assunto la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri già in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con cui è stata disciplinata la regolarizzazione dei soggetti che offrivano, all'entrata in vigore delle stesse, scommesse con vincite in denaro senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Considerato che il mercato delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi è stato oggetto di profondi cambiamenti nell'ultimo decennio e che pertanto, al fine di aumentare il contrasto all'offerta di gioco irregolare, occorre modificare l'attuale disciplina di regolamentazione del settore e introdurre nuove modalità di gioco;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 298/2018, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di Sezione del 18 gennaio 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 2661 del 9 marzo 2018;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative alle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi.
2. Ai soli fini del presente provvedimento, s'intende:
a) ADM, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) avvenimento o frazione di avvenimento, l'evento, anche non sportivo, su cui si effettua la scommessa a quota fissa;
c) avvenimento-manifestazione, l'evento, anche non sportivo, il cui nome coincide con il nome della manifestazione ovvero di una specifica competizione su cui si effettua la scommessa a quota fissa;
d) bonus, la somma riconosciuta al giocatore per l'effettuazione delle scommesse a quota fissa;
e) concessionario/i, il soggetto selezionato da ADM, in base a procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento delle attività e funzioni pubbliche oggetto della concessione;
f) concessione, l'istituto attraverso il quale ADM affida attività e funzioni pubbliche per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa;
g) disciplina, categoria sportiva o non sportiva che raggruppa le manifestazioni per le quali è autorizzata l'offerta di gioco;
h) errore quota, l'errore materiale di indicazione della quota nel programma di accettazione predisposto dal concessionario, obiettivamente rilevabile dal giocatore e riconoscibile, al momento della scommessa a quota fissa, come errore sulla base del confronto tra la quota offerta e il relativo valore medio di mercato;
i) esito pronosticabile, uno degli esiti contemplati da una determinata tipologia di scommessa su cui è possibile scommettere;
j) esito vincente, il risultato che si è verificato tra gli esiti contemplati da una tipologia di scommessa;
k) gioco sicuro, legale e responsabile, le misure adottate dal concessionario nel gioco con vincita in denaro, sulla base dei provvedimenti di ADM, al fine di garantire la tutela sia degli interessi del singolo giocatore sia di quelli pubblici;
l) luogo/hi di vendita, il punto di vendita autorizzato alla raccolta, in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimenti di ADM e della licenza di polizia rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773;
m) manifestazione, l'insieme degli avvenimenti appartenenti alla stessa competizione sportiva o non sportiva;
n) movimento netto, l'incasso lordo della raccolta delle scommesse a quota fissa al netto dell'importo delle scommesse a quota fissa annullate e/o rimborsabili;
o) orario di accettazione, periodo di accettazione delle giocate che termina all'orario di inizio dell'avvenimento ovvero alla conclusione dell'evento ovvero al determinarsi di uno degli esiti pronosticabili;
p) partecipante o scommettitore o giocatore, colui che effettua la scommessa a quota fissa;
q) posta di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna scommessa a quota fissa;
r) quota, il numero, seguito al massimo da tre decimali, il quale, moltiplicato per la posta di gioco, determina l'importo da restituire al partecipante in caso di vincita;
s) ricevuta di partecipazione, documento che garantisce l'avvenuta registrazione della scommessa nel totalizzatore nazionale e che costituisce, nel caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione della stessa. Per il gioco a distanza la registrazione della scommessa a quota fissa e dell'esito sul totalizzatore nazionale, immediatamente contabilizzata sul conto di gioco, costituisce a tutti gli effetti ricevuta di partecipazione;
t) scommessa a quota fissa, la scommessa per la quale la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra il partecipante e il concessionario ed è modificabile solo nei casi previsti;
u) scommessa sistemistica o sistema, insieme di scommesse a quota fissa generate combinando tra di loro più esiti pronosticabili e convalidate contemporaneamente in un'unica ricevuta di partecipazione;
v) scommessa telematica, la scommessa a quota fissa effettuata con modalità «a distanza», ovvero effettuata attraverso canale telefonico, fisso o mobile, internet o tv interattiva;
w) tipologia di scommessa, l'insieme degli esiti proposti dal concessionario ed autorizzati da ADM;
x) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo da parte di ADM di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi alle scommesse a quota fissa.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146), così recita:
«Art. 88 (art. 86 T.U. 1926). - La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.».
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegrati di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Si riportano i commi 286 e 287 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.:
«286. Con uno o più decreti, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, escluse le manifestazioni per la cui realizzazione concorrono i soggetti ai quali si applicano le disposizioni agevolative di cui al comma 185 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2008, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonché a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.
287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui al comma 498, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilità di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e);
f);
g);
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro cinquantamila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro diciassettemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro;
l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111.».