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DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • FINALITÀ, DEFINIZIONI E OBIETTIVI NAZIONALI
  • 1
  • 2
  • 3
  • REGIMI DI SOSTEGNO E STRUMENTI DI PROMOZIONE
    CAPO I
    Principi Generali
  • 4
  • Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
  • 5
  • 6
  • 7
  • 7 bis
  • 8
  • 9
  • Regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale
  • 10
  • 11
  • 12
  • Norme in materia di attuazione e coordinamento con il PNRR e allocazione dei proventi delle aste CO2
  • 13
  • 14
  • 15
  • Progetti comuni e trasferimenti statistici
  • 16
  • 17
  • PROCEDURE AUTORIZZATIVE, CODICI E REGOLAMENTAZIONE TECNICA
    CAPO I
    Autorizzazioni e procedure amministrative
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 22 bis
  • 23
  • 24
  • 25
  • Regolamentazione tecnica e obblighi
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • AUTOCONSUMO, COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E SISTEMI DI RETE
    CAPO I
    Configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • Reti di teleriscaldamento
  • 34
  • Reti elettriche, gas e reti idrogeno
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • ENERGIA RINNOVABILE NEI TRASPORTI E CRITERI DI SOSTENIBILITÀ PER BIOCARBURANTI, BIOLIQUIDI E COMBUSTIBILI DA BIOMASSA
    CAPO I
    Energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti
  • 39
  • 40
  • 41
  • Criteri di sostenibilità
  • 42
  • 43
  • 44
  • Disposizioni in materia di mobilità elettrica
  • 45
  • INFORMAZIONE, FORMAZIONE E GARANZIE DI ORIGINE
    Capo I
    Informazione, formazione e garanzie d'origine
  • 46
  • 47
  • DISPOSIZIONI FINALI
    CAPO I
    Monitoraggio, relazioni e controlli
  • 48
  • Disposizioni finali
  • 49
  • 50
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-12-2021
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
VISTO l'articolo 14 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
VISTA  la  direttiva  2018/2001/UE  del  Parlamento  Europeo  e   del
Consiglio,  dell'11  dicembre   2018,   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili; 
VISTA  la  direttiva  2019/944/UE  del  Parlamento  Europeo   e   del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il  mercato
interno  dell'energia  elettrica  e   che   modifica   la   direttiva
2012/27/UE; 
VISTO il regolamento (UE) 2021/1119  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 30  giugno  2021,  che  istituisce  il  quadro  per  il
conseguimento  della  neutralita'  climatica  e   che   modifica   il
regolamento (CE) n. 401/2009  e  il  regolamento  (UE)  n.  2018/1999
("Normativa europea sul clima"); 
VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "Delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020", ed  in
particolare l'articolo 5, con il  quale  sono  stabiliti  principi  e
criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  2018/2001/UE  e
l'articolo 12, recante principi e criteri direttivi per  l'attuazione
della direttiva 2019/944/UE; 
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione
del  Piano  energetico  nazionale  in  materia   di   uso   razionale
dell'energia, di risparmio  energetico  e  di  sviluppo  delle  fonti
rinnovabili di energia"; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.
412,  recante  "Regolamento  recante  norme  per  la   progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici ai fini del contenimento dei  consumi  di  energia,  in
attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio  1991,  n.
10"; 
VISTA la legge 14 novembre  1995,  n.  481,  recante  "Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'"; 
VISTO  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.   79,   recante
"Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica"; 
VISTO  il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni  per  il
mercato interno del gas naturale,  a  norma  dell'articolo  41  della
legge 17 maggio 1999, n. 144"; 
VISTA  la  legge  1°  giugno  2002,  n.  120,  recante  "Ratifica  ed
esecuzione del Protocollo di  Kyoto  alla  Convenzione  quadro  delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11  dicembre
1997"; 
VISTO il decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  recante
"Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'"; 
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante  "Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10  della
legge 6 luglio 2002, n. 137"; 
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del  settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia"; 
VISTO  il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante
"Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la  direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la  direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica,  della  direttiva  2010/31/UE,
sulla  prestazione  energetica  nell'edilizia,  e   della   direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"; 
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in
materia ambientale"; 
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)"; 
VISTO  il  decreto  legislativo  8  febbraio  2007,  n.  20,  recante
"Attuazione  della  direttiva  2004/8/CE   sulla   promozione   della
cogenerazione basata su una  domanda  di  calore  utile  nel  mercato
interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE"; 
VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante "Conversione in  legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n.  73,  recante
misure  urgenti  per  l'attuazione  di  disposizioni  comunitarie  in
materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia"; 
VISTO il  decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  201,  recante
"Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un
quadro  per  l'elaborazione  di  specifiche  per   la   progettazione
ecocompatibile dei prodotti che consumano energia"; 
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)"; 
VISTO  il  decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  recante
"Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza  degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici  e  abrogazione  della
direttiva 93/76/CEE"; 
VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante  "Disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia"; 
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia  da
fonti rinnovabili, recante modifica e  successiva  abrogazione  delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"; 
VISTO il  decreto  legislativo  17  ottobre  2016,  n.  201,  recante
"Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un  quadro  per
la pianificazione dello spazio marittimo"; 
VISTO il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1°
dicembre 2017, recante "Approvazione delle linee guida contenenti gli
indirizzi e i criteri per la predisposizione dei  piani  di  gestione
dello spazio marittimo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.19 del
24 gennaio 2018; 
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio
2008,  n.   37,   recante   "Regolamento   concernente   l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della  legge  n.
248 del 2 dicembre  2005,  recante  riordino  delle  disposizioni  in
materia di attivita'  di  installazione  degli  impianti  all'interno
degli edifici", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  61  del  12
marzo 2008; 
VISTO il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  10
settembre  2010  recante  "Linee  guida  per  l'autorizzazione  degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili" pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010; 
VISTO il Piano Nazionale integrato per  l'energia  e  il  clima  2030
predisposto dall'Italia in attuazione del Regolamento (UE)  2018/1999
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'11  dicembre   2018
trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il  quale
sono individuati gli obiettivi  al  2030  e  le  relative  misure  in
materia  di  decarbonizzazione  (comprese  le   fonti   rinnovabili),
efficienza  energetica,   sicurezza   energetica,   mercato   interno
dell'energia, ricerca, innovazione e competitivita'; 
VISTO  il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza   dell'Italia
definitivamente  approvato  il  13  luglio  2021  con  Decisione   di
esecuzione  del  Consiglio,  che  ha  recepito  la   proposta   della
Commissione europea; 
VISTO  il  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  22   aprile   2021,   n.   55   recante
"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri"  e  in  particolare  l'articolo  2  che  ha  istituito  il
Ministero della transizione ecologica attribuendo  allo  stesso,  tra
l'altro, le competenze in materia di  approvazione  della  disciplina
del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per
l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile  di  cui
al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,  e  di  cui  al  decreto
legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,  e  l'esercizio  di  ogni  altra
competenza gia' a qualunque titolo  esercitata  dal  Ministero  dello
sviluppo economico fino alla data di entrata in  vigore  del  decreto
stesso in materia di concorrenza, di tutela dei  consumatori  utenti,
in collaborazione con il Ministero dello  sviluppo  economico,  e  di
regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei settori energetici; 
VISTO  il  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure"; 
VISTA  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 2021; 
ACQUISITA l'intesa ai sensi dell'articolo  5,  comma  1,  lettera  a)
della legge 22 aprile 2021, n. 53, in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
resa nella seduta del 7 ottobre 2021; 
ACQUISITI i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica; 
VISTA la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 novembre 2021; 
SULLA PROPOSTA del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della transizione ecologica,  di  concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia, dell'economia e delle finanze, dello  sviluppo  economico,
della cultura, delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e
della pubblica amministrazione; 
 
                                EMANA 
 
                   il seguente decreto legislativo 
 
                               ART. 1 
 
                             (Finalita') 
 
1. Il presente decreto ha l'obiettivo di accelerare  il  percorso  di
crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni  in  materia  di
energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli  obiettivi  europei
di decarbonizzazione del sistema energetico al  2030  e  di  completa
decarbonizzazione al 2050. 
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente decreto  definisce
gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale,
finanziario  e  giuridico,  necessari  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi di incremento della quota di energia da  fonti  rinnovabili
al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel  rispetto
dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53. 
3. Il presente decreto reca disposizioni necessarie  all'  attuazione
delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di  seguito
anche:  PNRR)  in  materia   di   energia   da   fonti   rinnovabili,
conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e  il  Clima
(di seguito anche: PNIEC), con la finalita' di individuare un insieme
di misure e strumenti coordinati,  gia'  orientati  all'aggiornamento
degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del Regolamento  (UE)
n. 2021/1119, con il quale  si  prevede,  per  l'Unione  europea,  un
obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di  gas  a  effetto
serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990 entro  il
2030. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.». 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  14,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella G.U.R.I. 12 settembre 1988, n. 214: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La direttiva 2018/2001/UE del 11  dicembre  2018  del
          Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  (sulla   promozione
          dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328. 
              - La direttiva 2019/944/UE del Parlamento Europeo e del
          Consiglio del 5 giugno 2019 (relativa a norme comuni per il
          mercato interno dell'energia elettrica e  che  modifica  la
          direttiva  2012/27/UE)  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  14
          giugno 2019, n. L 158. 
              - Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento  Europeo
          e del Consiglio del  30  giugno  2021  (che  istituisce  il
          quadro per il conseguimento della neutralita'  climatica  e
          che modifica il regolamento CE n. 401/2009 e il regolamento
          UE  n.  2018/1999  -  Normativa  europea  sul   clima)   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 9 luglio 2021, n. L 243. 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 12 della legge
          22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione  europea  -  Legge   di   delegazione   europea
          2019-2020) pubblicata nella G.U.R.I 23 aprile 2021, n. 97: 
                «Art.   5   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione  della   direttiva   (UE)   2018/2001,   sulla
          promozione dell'uso dell'energia da fonti  rinnovabili).  -
          1.  Nell'esercizio  della  delega  per  l'attuazione  della
          direttiva (UE)  2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre
          ai  principi  e   criteri   direttivi   generali   di   cui
          all'articolo 32 della  legge  n.  234  del  2012,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a)  prevedere,  previa  intesa  con  la  Conferenza
          unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, su  proposta  del  Ministero  dello
          sviluppo  economico,   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per
          il turismo,  al  fine  del  concreto  raggiungimento  degli
          obiettivi  indicati  nel  Piano  nazionale  integrato   per
          l'energia  e  il  clima   (PNIEC),   una   disciplina   per
          l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e  non
          idonee per l'installazione di impianti a fonti  rinnovabili
          nel  rispetto  delle  esigenze  di  tutela  del  patrimonio
          culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali,
          della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, nonche'  delle
          specifiche  competenze  dei  Ministeri  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali  e  per  il  turismo,  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, privilegiando  l'utilizzo
          di  superfici  di  strutture  edificate,  quali   capannoni
          industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per  altri
          scopi,  compatibilmente  con  le   caratteristiche   e   le
          disponibilita'    delle    risorse    rinnovabili,    delle
          infrastrutture di rete e della domanda  elettrica,  nonche'
          tenendo in considerazione la  dislocazione  della  domanda,
          gli eventuali vincoli di rete e il potenziale  di  sviluppo
          della  rete  stessa.  A  tal  fine   sono   osservati,   in
          particolare, i seguenti indirizzi: 
                    1) la disciplina e' volta a definire criteri  per
          l'individuazione  di  aree  idonee   all'installazione   di
          impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva
          almeno pari a quella individuata come necessaria dal  PNIEC
          per il raggiungimento degli  obiettivi  di  sviluppo  delle
          fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina  reca  inoltre
          criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome
          e  prevede  misure  di  salvaguardia  delle  iniziative  di
          sviluppo in corso che risultino coerenti con i  criteri  di
          localizzazione  degli  impianti  preesistenti,  rispetto  a
          quelli definiti dalla presente lettera; 
                    2) il processo programmatorio  di  individuazione
          delle aree idonee  e'  effettuato  da  ciascuna  regione  o
          provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al
          numero 1) entro sei mesi. Nel caso di mancata adozione,  e'
          prevista l'applicazione dell'articolo  41  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234; 
                  b)   prevedere   che,   nell'individuazione   delle
          superfici  e  delle  aree   idonee   e   non   idonee   per
          l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui alla
          lettera   a),   siano   rispettati   i    principi    della
          minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul  territorio
          e  sul   paesaggio,   fermo   restando   il   vincolo   del
          raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
          e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
          raggiungimento di tale obiettivo; 
                  c) individuare procedure abilitative  semplificate,
          proporzionate alla tipologia  di  interventi  e  alla  loro
          localizzazione,  secondo  un  principio  di  sussidiarieta'
          verticale, per l'installazione degli impianti nelle aree  e
          nei siti individuati  ai  sensi  delle  lettere  a)  e  q),
          riducendo altresi' i termini dei procedimenti autorizzativi
          e  per  l'assegnazione  di  incentivi  e  razionalizzandoli
          rispetto ai termini dei  procedimenti  per  la  connessione
          alla rete elettrica; 
                  d) individuare procedure  abilitative  semplificate
          per gli interventi,  diversi  dalla  mera  sostituzione  di
          componenti principali  che  non  e'  sottoposta  ad  alcuna
          autorizzazione,   di   rifacimento   totale   e   parziale,
          riattivazione, integrale ricostruzione e  potenziamento  di
          impianti    a    fonti    rinnovabili    gia'    esistenti,
          razionalizzando  altresi'  i   termini   dei   procedimenti
          autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi; 
                  e) riordinare e semplificare la  normativa  vigente
          in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi incluse
          quelle inerenti ai sistemi  efficienti  di  utenza  e  allo
          scambio  sul  posto,  con  l'obiettivo   di   favorire   la
          realizzazione di tutti  i  sistemi  di  autoconsumo,  anche
          collettivi, da fonti rinnovabili,  con  conseguente  minore
          utilizzo della  rete  elettrica  derivante  da  sistemi  di
          generazione diffusa; 
                  f) prevedere meccanismi per il  monitoraggio  degli
          effetti della diffusione dell'autoconsumo,  anche  ai  fini
          dell'aggiornamento  delle  modalita'   di   imposizione   e
          raccolta delle  componenti  tariffarie  a  copertura  degli
          oneri generali di sistema, valutando il trasferimento  alla
          fiscalita' generale degli oneri non  direttamente  connessi
          ad obiettivi di sviluppo ambientalmente  sostenibile  o  di
          contrasto alla poverta' energetica; 
                  g) prevedere misure volte a favorire  e  promuovere
          la progressiva installazione di impianti di  produzione  di
          energia da fonti rinnovabili negli edifici esistenti, anche
          mediante il riordino delle misure vigenti e  l'introduzione
          di   meccanismi   d'obbligo,   fatti   salvi   i    vincoli
          paesaggistici  e   i   limiti   imposti   dalla   tipologia
          dell'edificio; 
                  h)   individuare   misure   incentivanti   per   la
          promozione delle comunita' di energia rinnovabile  volte  a
          favorire la  partecipazione  delle  comunita'  locali  alla
          realizzazione  degli   impianti,   valorizzando   la   rete
          elettrica esistente e massimizzando l'utilizzo locale della
          relativa  produzione  energetica,  con  conseguente  minore
          utilizzo della  rete  elettrica  derivante  da  sistemi  di
          generazione diffusa, fatta salva l'applicazione degli oneri
          generali  di  sistema  sull'energia  prelevata  dalla  rete
          pubblica  dai  clienti  finali  e  su  quella  prodotta   e
          condivisa utilizzando la rete di distribuzione esistente. A
          tal fine, prevedere che agli impianti a  fonti  rinnovabili
          inseriti nelle configurazioni di autoconsumo  collettivo  e
          nelle  comunita'  dell'energia  sia  garantito  un  accesso
          paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi
          di  sostegno  di  natura  normativa  o   regolatoria,   con
          particolare  riguardo  ai  meccanismi   di   valorizzazione
          dell'autoconsumo e  ai  meccanismi  di  riconoscimento  dei
          costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo
          comporta, evitando comunque effetti distorsivi sul  mercato
          e prevedendo meccanismi semplificati secondo cui  la  quota
          di energia condivisa, in quanto  autoconsumata  localmente,
          sia scorporata a priori e non rientri fra le  voci  oggetto
          di fornitura da parte dei venditori terzi; 
                  i)  prevedere  misure  per  agevolare  il   massimo
          utilizzo dell'energia  producibile  da  fonti  rinnovabili,
          anche  favorendo  la  diffusione  e  l'uso  di  sistemi  di
          accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici,  anche
          attraverso  un  iter  autorizzativo  semplificato,   e   le
          connesse esigenze di ricerca e sviluppo, tenendo conto  del
          principio di neutralita' tecnologica; 
                  l) incoraggiare la ricerca per la  riduzione  della
          quantita'  e  della  pericolosita'  dei  rifiuti   prodotti
          durante il ciclo di  produzione  dei  sistemi  di  accumulo
          dell'energia, in particolare attraverso la sostituzione  di
          sostanze nocive e materie prime  critiche  con  altre  meno
          impattanti, per allungare la vita utile  in  condizione  di
          massimo  rendimento  dei  sistemi   di   accumulo   e   per
          facilitarne il riciclaggio una volta giunti a fine vita; 
                  m) introdurre misure per l'utilizzo  energetico  di
          biomasse  legnose,  nel  quadro  della  gestione  forestale
          sostenibile e della silvicoltura a turno  di  taglio  breve
          (short rotation forestry), in coerenza  con  le  previsioni
          europee  sull'utilizzo  a  cascata,  in   particolare   sui
          principi di sostenibilita', uso efficiente  delle  risorse,
          circolarita'  in  tutti  i  flussi  e  in   ogni   fase   e
          sussidiarieta', e con le esigenze ambientali  di  cui  alla
          lettera p), considerando anche  le  opportunita'  derivanti
          dalle biomasse residuali industriali; 
                  n) favorire lo sviluppo dei biocarburanti  ai  fini
          del raggiungimento degli obiettivi delle fonti  rinnovabili
          nel settore dei trasporti,  nel  rispetto  dei  criteri  di
          sostenibilita' di cui all'articolo 29 della direttiva  (UE)
          2018/2001; 
                  o)  prevedere  misure  di  incentivazione  per   la
          trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse  e  dighe
          esistenti, sia  grandi,  sia  piccole,  promuovendone,  ove
          compatibile  con  gli  ecosistemi,  con  la  pianificazione
          energetica  e  con  gli   altri   usi,   anche   l'utilizzo
          energetico,  purche'  siano  rispettati  gli  standard   di
          sicurezza geomorfologica; 
                  p) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno
          alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore
          dello sviluppo tecnologico e industriale, di cui al decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in coerenza con le diverse
          esigenze di tutela ambientale,  con  semplificazione  della
          gestione degli impianti  di  piccola  taglia,  valorizzando
          l'energia prodotta  da  biogas  per  la  trasformazione  in
          biometano o in digestato equiparato ai  sensi  del  decreto
          del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
          forestali 25  febbraio  2016,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016,
          e in coordinamento  con  le  disposizioni  agevolative  per
          l'autoconsumo,  prevedendo  la  sostituzione  di   impianti
          obsoleti e incentivando  quelli  tecnologicamente  avanzati
          per la riduzione dei  gas  di  scarico  e  dei  particolati
          inquinanti,  promuovendo  la  realizzazione   di   impianti
          fotovoltaici su edifici  esistenti,  anche  al  fine  della
          completa rimozione dell'eternit o  dell'amianto.  Prevedere
          inoltre  che  l'aggiornamento  e   il   potenziamento   dei
          meccanismi di incentivazione  tengano  conto  dei  seguenti
          indirizzi: 
                    1) i meccanismi devono promuovere l'accoppiamento
          delle fonti rinnovabili non programmabili  con  sistemi  di
          accumulo di energia, in modo  da  consentire  una  maggiore
          programmabilita' delle fonti; 
                    2) il meccanismo  dello  scambio  sul  posto  sia
          soppresso,   prevedendo   meccanismi   di   tutela    degli
          investimenti gia' avviati e introducendo  nuovi  meccanismi
          volti  a  premiare  l'autoconsumo  istantaneo  nonche'   la
          condivisione dell'energia nell'ambito di configurazioni  di
          autoconsumo multiplo quali l'autoconsumo  collettivo  e  le
          comunita' dell'energia; 
                  q) promuovere l'utilizzo delle risorse  rinnovabili
          disponibili in  mare,  previa  identificazione  delle  aree
          idonee, e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio
          delle concessioni demaniali  e  delle  autorizzazioni,  nel
          rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino  e
          costiero,  del  patrimonio  culturale  e   del   paesaggio,
          privilegiando, ove possibile, l'utilizzo delle  piattaforme
          petrolifere in disuso; 
                  r) semplificare e stimolare il ricorso a strumenti,
          aggiuntivi ai meccanismi di incentivazione  economica,  per
          incrementare il consumo di energia  da  fonti  rinnovabili,
          ivi  inclusi  gli  accordi  di  compravendita  di   energia
          elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine; 
                  s) introdurre misure per la  razionalizzazione,  la
          valorizzazione e l'incremento della produzione del parco di
          impianti a fonti rinnovabili esistente; 
                  t) aggiornare, potenziare e  introdurre  meccanismi
          di sostegno per la produzione di  biometano,  biocarburanti
          avanzati, carburanti derivanti  dal  carbonio  riciclato  e
          idrogeno,    per     contribuire     efficacemente     alla
          decarbonizzazione  di  tutte  le  forme  di  trasporto,  in
          funzione delle emissioni  nell'intero  ciclo  di  vita  dei
          vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano; 
                  u) prevedere disposizioni volte all'introduzione di
          misure per  lo  sviluppo  dei  biocarburanti  avanzati  per
          favorire la decarbonizzazione nel  settore  dell'aviazione,
          anche mediante specifiche forme di incentivazione; 
                  v)  semplificare  e  accelerare  il   processo   di
          recepimento  degli  aggiornamenti  all'allegato  IX   della
          direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle materie prime idonee
          alla produzione di biometano e  biocarburanti  avanzati  al
          fine di  incrementarne  lo  sviluppo  in  senso  inclusivo,
          prevedendo  che  il  recepimento  degli  aggiornamenti  sia
          adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare; 
                  z)   introdurre   misure    per    la    promozione
          dell'utilizzo  di  energia  elettrica  rinnovabile  per  la
          ricarica di veicoli elettrici, al fine  di  contribuire  al
          raggiungimento   degli   obiettivi   di   penetrazione   di
          decarbonizzazione nel settore dei trasporti; 
                  aa) introdurre misure  di  semplificazione  per  la
          costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di  ricarica
          di  veicoli   elettrici,   al   fine   di   supportare   il
          raggiungimento degli obiettivi di  diffusione  dei  veicoli
          elettrici  previsti  dal   PNIEC,   anche   coordinando   e
          integrando le  disposizioni  di  cui  all'articolo  57  del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
                  bb) prevedere, al fine di  favorire  il  contributo
          dei biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle materie
          prime elencate all'allegato IX, parte  A,  della  direttiva
          (UE)  2018/2001,  come  quota  finale   nel   settore   dei
          trasporti, un approccio tecnologicamente  neutro,  evitando
          la promozione di specifiche fonti di  energia  rinnovabile,
          anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico; 
                  cc)  promuovere   l'impiego   di   idrogeno   verde
          nell'industria siderurgica e chimica,  volto  a  soddisfare
          gli impieghi  industriali  che  necessitano  di  intensita'
          energetiche  molto   elevate   che   non   possono   essere
          soddisfatte  dalla   produzione   di   energia   da   fonti
          rinnovabili; 
                  dd) riordinare e semplificare la normativa  vigente
          in   materia   di   procedure   di   qualificazione   degli
          installatori di impianti a  fonti  rinnovabili,  prevedendo
          che   detta   qualificazione   professionale,   ai    sensi
          dell'articolo  18  della  direttiva  (UE)  2018/2001,   sia
          conseguita con il possesso  di  almeno  uno  dei  requisiti
          tecnico-professionali  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
          lettere da a) a d), del regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37; 
                  ee) a partire dal 1° gennaio 2023, escludere  dagli
          obblighi di miscelazione al  combustibile  diesel  e  dalla
          produzione elettrica rinnovabile, cosi' come  dal  relativo
          conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato,
          quali  certificati  di  immissione  in  consumo  (CIC),  ex
          certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive  (TO),  le
          seguenti materie prime  in  ragione  delle  evidenze  degli
          impatti in termini di deforestazione: 
                    1) olio di palma, fasci  di  frutti  di  olio  di
          palma vuoti, acidi grassi  derivanti  dal  trattamento  dei
          frutti di palma da olio (PFAD); 
                    2) olio di soia  e  acidi  grassi  derivanti  dal
          trattamento della soia di importazione.». 
                «Art.  12   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione della  direttiva  (UE)  2019/944,  relativa  a
          norme comuni per il mercato interno dell'energia  elettrica
          e   che   modifica   la   direttiva   2012/27/UE).   -   1.
          Nell'esercizio  della   delega   per   l'attuazione   della
          direttiva  (UE)  2019/944  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre  ai
          principi e criteri direttivi generali di  cui  all'articolo
          32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e
          criteri direttivi specifici: 
                  a) in coerenza con le modalita' e gli  obblighi  di
          servizio pubblico, definire  la  disciplina  relativa  alle
          comunita' energetiche  dei  cittadini,  attive  nell'ambito
          della    generazione,    dell'approvvigionamento,     della
          distribuzione,  dell'accumulo,  della  condivisione,  della
          vendita di energia elettrica e della fornitura  di  servizi
          energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza  energetica
          e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando  la  rete
          elettrica    esistente    e     assicurando     un'adeguata
          partecipazione ai costi di sistema; 
                  b) aggiornare e semplificare il quadro normativo in
          materia di configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi  di
          distribuzione chiusi e di linee dirette,  disciplinando  le
          modalita' e gli obblighi di servizio pubblico e  prevedendo
          un'adeguata partecipazione ai costi di sistema e di rete; 
                  c) definire il quadro normativo semplificato per lo
          sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e  per  la
          partecipazione  degli  stessi   ai   mercati   dell'energia
          elettrica e dei servizi, tenuto conto  degli  obiettivi  di
          sviluppo  e  integrazione  della   generazione   da   fonti
          rinnovabili e delle esigenze di flessibilita' e adeguatezza
          del sistema elettrico, prevedendo l'attivazione di  servizi
          di flessibilita' e servizi  ancillari  anche  di  carattere
          standardizzato sulle reti di distribuzione, ai sensi  degli
          articoli 31 e 32 della  direttiva  (UE)  2019/944,  nonche'
          l'adozione delle necessarie procedure autorizzative e degli
          strumenti funzionali all'adozione di soluzioni  di  mercato
          con  un  orizzonte  a  lungo  termine,  al  fine  di   dare
          stabilita'  agli  investimenti,  definendo  in  particolare
          procedure autorizzative armonizzate e semplificate  per  la
          costruzione e l'esercizio di accumuli  di  energia  nonche'
          modalita' di realizzazione congruenti con la  finalita'  di
          accogliere l'intera produzione  da  fonti  rinnovabili  non
          programmabili   individuata   come   necessaria   per    il
          raggiungimento degli obiettivi del PNIEC; 
                  d) adottare le disposizioni di cui alle lettere a),
          b) e c) in coerenza con quelle di cui all'articolo 5, comma
          1, lettere  e),  h)  e  i),  allo  scopo  di  definire  una
          disciplina  unica  in  materia  di  comunita'  energetiche,
          autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo  e  prevedere,
          nel  rispetto  della  sicurezza  del  sistema,  l'avvio  di
          sperimentazioni per un graduale passaggio a un  sistema  di
          auto-dispacciamento,  volto  a  promuovere  un  ruolo  piu'
          attivo dei  gestori  delle  reti  di  distribuzione  e  una
          migliore  valorizzazione  dell'apporto  della   generazione
          distribuita,  anche  attraverso  un  sistema  di  premi   e
          penalita' che stimoli produttori e consumatori di energia a
          bilanciare le proprie posizioni a livello locale; 
                  e) aggiornare il quadro normativo delle misure  per
          implementare la protezione dei  clienti  vulnerabili  e  in
          condizioni di poverta' energetica; 
                  f) prevedere misure per l'evoluzione  del  ruolo  e
          delle   responsabilita'   dei   gestori   delle   reti   di
          distribuzione, in coordinamento con il gestore  della  rete
          di   trasmissione,   in   funzione   delle   esigenze    di
          flessibilita'  del  sistema   e   di   integrazione   della
          generazione distribuita e  della  gestione  della  domanda,
          secondo criteri di gradualita'; 
                  g) riordinare la disciplina di adozione  del  piano
          di  sviluppo  della  rete  di  trasmissione  nazionale,  da
          adottare con cadenza biennale, coordinandolo con  il  piano
          di sicurezza, e le procedure finalizzate  all'accelerazione
          dei tempi di conclusione  dei  procedimenti  autorizzativi,
          inclusi quelli ambientali; 
                  h)  aggiornare  la  disciplina  degli  obblighi  di
          servizio pubblico degli impianti di produzione  di  energia
          elettrica  e  dei  processi  di  messa  fuori  servizio   e
          dismissione al fine di garantire le esigenze  di  sicurezza
          del sistema elettrico; 
                  i) prevedere, in caso di mancato rispetto da  parte
          delle imprese  elettriche  degli  obblighi  previsti  dalla
          direttiva (UE) 2019/944, dal regolamento (UE) 2019/943  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 5  giugno  2019,  o
          dalle  pertinenti   decisioni   giuridicamente   vincolanti
          dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra  i
          regolatori nazionali per l'energia (ACER) o  dell'autorita'
          nazionale   di   regolazione,   l'irrogazione   da    parte
          dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e  ambiente
          (ARERA) di sanzioni  amministrative  pecuniarie  effettive,
          proporzionate e dissuasive, incluso il  potere  di  imporre
          sanzioni fino al 10  per  cento  del  fatturato  annuo  del
          gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 per  cento
          del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata; 
                  l)  indirizzare  i  principi  tariffari  verso  una
          tariffazione dinamica dell'energia elettrica, riducendo  la
          parte di  componenti  fisse  delle  fatture  per  l'energia
          elettrica; 
                  m)   introdurre   misure   per   il   potenziamento
          dell'infrastruttura  di  rete  e  la  promozione  di   reti
          intelligenti, propedeutiche all'ottenimento  dei  risultati
          previsti dalla strategia del "Clean Energy Package".». 
              -  La  legge  9  gennaio  1991,  n.   10   (Norme   per
          l'attuazione del Piano energetico nazionale in  materia  di
          uso razionale dell'energia, di risparmio  energetico  e  di
          sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e'  pubblicata
          nella G.U.R.I. 16 gennaio 1991, n. 13. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26  agosto
          1993,  n.   412   (Regolamento   recante   norme   per   la
          progettazione,   l'installazione,    l'esercizio    e    la
          manutenzione degli impianti termici degli edifici  ai  fini
          del contenimento dei  consumi  di  energia,  in  attuazione
          dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e'
          pubblicato nella G.U.R.I. 14 ottobre 1993, n. 242. 
              - La legge 14 novembre  1995,  n.  481  (Norme  per  la
          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'. Istituzione delle Autorita'  di  regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita') e' pubblicato nella  G.U.R.I.
          18 novembre 1995, n. 270. 
              -  Il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,   n.   79
          (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni
          per  il  mercato   interno   dell'energia   elettrica)   e'
          pubblicato nella G.U.R.I. 31 marzo 1999, n. 75. 
              -  Il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164
          (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  del  gas   naturale,   a   norma
          dell'articolo 41 della  L.  17  maggio  1999,  n.  144)  e'
          pubblicato nella G.U.R.I. 20 giugno 2000, n. 142. 
              -  La  legge  1°  giugno  2002,  n.  120  (Ratifica  ed
          esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione  quadro
          delle Nazioni Unite  sui  cambiamenti  climatici,  fatto  a
          Kyoto l'11 dicembre 1997) e' pubblicata nella  G.U.R.I.  19
          giugno 2002, n. 142. 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387
          (Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE   relativa   alla
          promozione  dell'energia  elettrica   prodotta   da   fonti
          energetiche     rinnovabili     nel     mercato     interno
          dell'elettricita') e' pubblicato nella G.U.R.I. 31  gennaio
          2004, n. 25. 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'  pubblicato  nella
          G.U.R.I. 24 febbraio, n. 45. 
              - La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
          energetico, nonche' delega  al  Governo  per  il  riassetto
          delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia)  e'
          pubblicata nella G.U.R.I. 13 settembre 2004, n. 215. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192
          (Attuazione  della   direttiva   2002/91/CE   relativa   al
          rendimento energetico nell'edilizia)  e'  pubblicato  nella
          G.U.R.I. 23 settembre 2005, n. 158. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in materia ambientale)  e'  pubblicato  nella  G.U.R.I.  14
          aprile 2006, n. 88. 
              - La legge 27 dicembre 2006, n. 296  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  -  legge  finanziaria  2007)  e'  pubblicata   nella
          G.U.R.I. 27 dicembre 2006, n. 299. 
              -  Il  decreto  legislativo  8  febbraio  2007,  n.  20
          (Attuazione  della  direttiva  2004/8/CE  sulla  promozione
          della cogenerazione basata su una domanda di  calore  utile
          nel mercato interno  dell'energia,  nonche'  modifica  alla
          direttiva 92/42/CEE) e' pubblicato nella G.U.R.I.  6  marzo
          2007, n. 54. 
              - La legge 3 agosto 2007, n. 125 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73,
          recante misure urgenti  per  l'attuazione  di  disposizioni
          comunitarie in  materia  di  liberalizzazione  dei  mercati
          dell'energia) e' pubblicata nella G.U.R.I. 14 agosto  2007,
          n. 188. 
              - Il  decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  201
          (Attuazione    della    direttiva    2005/32/CE    relativa
          all'istituzione  di  un  quadro   per   l'elaborazione   di
          specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti
          che consumano  energia)  e'  pubblicato  nella  G.U.R.I.  9
          novembre 2007, n. 261. 
              - La legge 24 dicembre 2007, n. 244  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  -  legge  finanziaria  2008)  e'  pubblicata   nella
          G.U.R.I. 28 dicembre 2007, n. 300. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  115
          (Attuazione    della    direttiva    2006/32/CE    relativa
          all'efficienza degli usi finali dell'energia  e  i  servizi
          energetici e  abrogazione  della  direttiva  93/76/CEE)  e'
          pubblicato nella G.U.R.I. 3 luglio 2008, n. 154. 
              - La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in materia di energia)  e'  pubblicata  nella  G.U.R.I.  31
          luglio 2009, n. 176. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  marzo   2011,   n.   28
          (Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da   fonti   rinnovabili,   recante
          modifica   e   successiva   abrogazione   delle   direttive
          2001/77/CE e 2003/30/CE) e' pubblicato  nella  G.U.R.I.  28
          marzo 2011, n. 71. 
              - Il  decreto  legislativo  17  ottobre  2016,  n.  201
          (Attuazione della direttiva 2014/89/UE  che  istituisce  un
          quadro per la pianificazione  dello  spazio  marittimo)  e'
          pubblicato nella G.U.R.I. 7 novembre 2016, n. 260. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          1° dicembre 2017 (Approvazione delle linee guida contenenti
          gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei  piani
          di gestione dello spazio  marittimo)  e'  pubblicato  nella
          G.U.R.I. 24 gennaio 2018, n. 19. 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  22
          gennaio 2008, n. 37 (Regolamento  concernente  l'attuazione
          dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a),  della
          legge n. 248 del 2 dicembre 2005,  recante  riordino  delle
          disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
          impianti all'interno degli  edifici)  e'  pubblicato  nella
          G.U.R.I. 12 marzo 2008, n. 61. 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  10
          settembre 2010  (Linee  guida  per  l'autorizzazione  degli
          impianti alimentati da  fonti  rinnovabili)  e'  pubblicato
          nella G.U.R.I. 18 settembre 2010, n. 219. 
              - Il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio dell'11  dicembre  2018  (sulla  governance
          dell'Unione dell'energia e dell'azione  per  il  clima  che
          modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE)  n.  715/2009
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
          94/22/CE,  98/70/CE,  2009/31/CE,  2009/73/CE,  2010/31/UE,
          2012/27/UE  e  2013/30/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, le direttive del Consiglio  2009/119/CE  e  (UE)
          2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n.  525/2013  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge  1°
          marzo 2021, n.  22  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella
          G.U.R.I.  n.  51  del  1°  marzo  2021,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55: 
                «Art 2 (Ministero della transizione ecologica). -  1.
          Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare"  e'  ridenominato  "Ministero  della  transizione
          ecologica". 
                2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 28: 
                    1)  al  comma  1,  lettera  c),  le   parole   da
          "definizione degli obiettivi  e  delle  linee  di  politica
          energetica" fino  a  "attuazione  dei  piani  di  emergenza
          energetica;" sono soppresse; (3) 
                    2)  al   comma   2,   le   parole   "rilevazione,
          elaborazione, analisi e diffusione di  dati  statistici  in
          materia   energetica   e   mineraria,   finalizzati    alla
          programmazione energetica e mineraria;" sono soppresse; 
                  b) all'articolo 29,  comma  1,  le  parole  "undici
          direzioni generali" sono sostituite dalle  seguenti:  "nove
          direzioni generali"; 
                  c)  la  rubrica  del  Capo  VIII  del  Titolo  IVe'
          sostituita dalla  seguente:  "Ministero  della  transizione
          ecologica"; 
                  d) all'articolo 35: 
                    1) al comma 1 le parole  "dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "della transizione ecologica"; 
                    2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                    "2. Al Ministero della transizione ecologica sono
          attribuite le funzioni e i  compiti  spettanti  allo  Stato
          relativi  allo  sviluppo  sostenibile,  ferme  restando  le
          funzioni della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  e
          alla    tutela    dell'ambiente,    del    territorio     e
          dell'ecosistema, nelle seguenti materie: 
                    a) individuazione, conservazione e valorizzazione
          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali  e  del  Ministero  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  della
          Convenzione  di  Washington  sul  commercio  internazionale
          delle specie animali  e  vegetali  in  via  di  estinzione,
          ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
          dei relativi regolamenti europei, della difesa del  mare  e
          dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale; 
                    b) definizione degli obiettivi e delle  linee  di
          politica energetica e mineraria nazionale  e  provvedimenti
          ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di  produzione
          di energia di competenza statale, compresi quelli da  fonti
          rinnovabili,  anche  se  ubicati  in  mare;  rapporti   con
          organizzazioni  internazionali  e  rapporti  con   l'Unione
          europea  nel  settore  dell'energia,  ferme   restando   le
          competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione  dei
          programmi e delle direttive sul mercato  unico  europeo  in
          materia  di  energia,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio dei ministri  e  delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano;  attuazione
          dei processi di liberalizzazione dei mercati  energetici  e
          promozione della concorrenza  nei  mercati  dell'energia  e
          tutela dell'economicita' e  della  sicurezza  del  sistema;
          individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
          dell'energia elettrica e del  gas  naturale  e  definizione
          degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
          incentivazione e  interventi  nei  settori  dell'energia  e
          delle  miniere;  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi,
          riconversione,  dismissione  e  chiusura  mineraria   delle
          infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
          terraferma e in mare e ripristino in  sicurezza  dei  siti;
          risorse  geotermiche;  normativa  tecnica,  area   chimica,
          sicurezza mineraria, escluse le competenze  in  materia  di
          servizio  ispettivo  per  la  sicurezza  mineraria   e   di
          vigilanza sull'applicazione  della  legislazione  attinente
          alla salute sui luoghi di lavoro,  e  servizi  tecnici  per
          l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
          le  societa'  e   gli   istituti   operanti   nei   settori
          dell'energia; gestione  delle  scorte  energetiche  nonche'
          predisposizione  ed  attuazione  dei  piani  di   emergenza
          energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi  di
          stoccaggio  del  combustibile  irraggiato  e  dei   rifiuti
          radioattivi; radioprotezione e  radioattivita'  ambientale;
          agro-energie;   rilevazione,   elaborazione,   analisi    e
          diffusione di  dati  statistici  in  materia  energetica  e
          mineraria, finalizzati  alla  programmazione  energetica  e
          mineraria; 
                    c) piani e  misure  in  materia  di  combustibili
          alternativi  e  delle  relative   reti   e   strutture   di
          distribuzione  per  la  ricarica  dei  veicoli   elettrici,
          qualita'  dell'aria,  politiche  per   il   contrasto   dei
          cambiamenti  climatici  e  per  la  finanza   climatica   e
          sostenibile e  il  risparmio  ambientale  anche  attraverso
          tecnologie per la riduzione  delle  emissioni  dei  gas  ad
          effetto serra; 
                    d) pianificazione in  materia  di  emissioni  nei
          diversi  settori  dell'attivita'  economica,  ivi  compreso
          quello dei trasporti; 
                    e) gestione,  riuso  e  riciclo  dei  rifiuti  ed
          economia circolare; 
                    f)  tutela  delle  risorse  idriche  e   relativa
          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali; 
                    g)   promozione   di   politiche   di    sviluppo
          sostenibile, nazionali e internazionali; 
                    h)  promozione  di   politiche   per   l'economia
          circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve  le
          competenze del Ministero dello sviluppo economico; 
                    i) coordinamento  delle  misure  di  contrasto  e
          contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
          ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi  i
          siti per i quali non e' individuato il  responsabile  della
          contaminazione e quelli per i quali i soggetti  interessati
          non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
          esercizio delle relative azioni giurisdizionali; 
                    l) sorveglianza, monitoraggio  e  recupero  delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della collettivita' e  alla  riduzione  dell'impatto  delle
          attivita' umane sull'ambiente, con particolare  riferimento
          alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
          danno    dell'ambiente;    prevenzione     e     protezione
          dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
          e dai rischi industriali; 
                    m)  difesa   e   assetto   del   territorio   con
          riferimento ai valori naturali e ambientali." (3); 
                  e) all'articolo 37, comma 1: 
                    1) le parole "non puo' essere  superiore  a  due"
          sono sostituite dalle seguenti: "non puo' essere  superiore
          a tre"; 
                    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
          e il  numero  delle  direzioni  generali  non  puo'  essere
          superiore a dieci.". 
                3.  Le  denominazioni  "Ministro  della   transizione
          ecologica"  e  "Ministero  della   transizione   ecologica"
          sostituiscono,  a  ogni   effetto   e   ovunque   presenti,
          rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e
          della tutela  del  territorio  e  del  mare"  e  "Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 
                4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35,
          comma 2, lettera b), del decreto  legislativo  n.  300  del
          1999,   come   modificato   dal   presente   decreto,    le
          denominazioni  "Ministro  della  transizione  ecologica"  e
          "Ministero della transizione ecologica"  sostituiscono,  ad
          ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  rispettivamente,   le
          denominazioni  "Ministro  dello   sviluppo   economico"   e
          "Ministero dello sviluppo economico". 
                5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  agli
          articoli 174-bis, comma  2-bis,  secondo  periodo,  e  828,
          comma 1, alinea, dopo le parole  "tutela  ambientale"  sono
          inserite le seguenti: "e la transizione ecologica". 
                6. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  lo
          statuto dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico  sostenibile  -  ENEA  e'
          modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte  del
          Ministero della transizione ecologica. 
                7. Nell'ambito delle competenze di  cui  all'articolo
          35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
          1999, come modificato dal presente decreto, rientrano: 
                  a)  le  competenze  a  qualunque  titolo   inerenti
          all'attivita'  delle  societa'  operanti  nei  settori   di
          riferimento, ivi compreso il potere  di  emanare  indirizzi
          nei confronti di tali societa'; 
                  b) l'esercizio dei diritti di azionista allo  stato
          esercitati  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  nei
          confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa; (4) 
                  c)  l'approvazione  della  disciplina  del  mercato
          elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri  per
          l'incentivazione   dell'energia    elettrica    da    fonte
          rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
          79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  e
          l'esercizio di  ogni  altra  competenza  gia'  a  qualunque
          titolo esercitata dal Ministero  dello  sviluppo  economico
          fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in
          materia di concorrenza, di tutela dei  consumatori  utenti,
          in  collaborazione  con   il   Ministero   dello   sviluppo
          economico,  e  di  regolazione  dei  servizi  di   pubblica
          utilita' nei settori energetici (4). 
                8. Per l'attuazione del comma 2, lettera  e),  numero
          1), e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021
          e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022. (5) 
                8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3  agosto
          2007, n. 124, le parole: "e  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal  Ministro
          dello sviluppo economico e dal Ministro  della  transizione
          ecologica".». 
              - Il decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77  (Governance
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime  misure
          di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e   di
          accelerazione e snellimento delle procedure) e'  pubblicato
          nella G.U.R.I 1° maggio 2021, n. 129. 
          Note all'art. 1: 
              - La direttiva 2018/2001/UE  e'  riportata  nelle  note
          alle premesse. 
              - La legge 22 aprile 2021, n.  53  e'  riportata  nelle
          note alle premesse. 
              - Il regolamento (UE) 2021/1119 e' riportato nelle note
          alle premesse.