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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2021, n. 149

Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. (21G00160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/11/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/2023)
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Testo in vigore dal: 14-11-2021
al: 15-12-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo
17; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo
3; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  e,  in
particolare, gli articoli 4, 27, 28 e 29; 
  Visto l'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre  2019,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre  2019,
n. 132; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
Disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri e, in particolare, gli articoli 2, 3 e 10; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  recante  governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia; 
  Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82  recante  disposizioni
urgenti in materia di cybersicurezza,  definizione  dell'architettura
nazionale  di  cybersicurezza  e  istituzione  dell'Agenzia  per   la
cybersicurezza nazionale; 
  Visto l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 giugno  2021,  n.
92, recante misure urgenti per il rafforzamento del  Ministero  della
transizione ecologica e in materia di sport, che proroga  il  termine
di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2021, al
31 luglio 2021; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 93, recante regolamento concernente  l'organizzazione
del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo  4-bis
del  decreto-legge  12  luglio   2018,   n.   86,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, come modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12  dicembre  2019,
n. 178; 
  Tenuto conto che l'articolo 10 del citato  decreto-legge  1°  marzo
2021, n. 22 prevede la facolta' di richiedere il parere al  Consiglio
di Stato sui  regolamenti  da  adottare  sulla  base  della  medesima
disposizione; 
  Ritenuto per esigenze di speditezza e celerita' di non avvalersi di
tale facolta'; 
  Informate le Organizzazioni  sindacali  nell'incontro  tenutosi  in
data 13 luglio 2020; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 2021; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                      Finalita' e attribuzioni 
 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del
Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Il Ministero dello sviluppo  economico,  di  seguito  denominato
«Ministero», persegue le finalita' ed esercita le attribuzioni di cui
gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.
85, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008,  n.
121. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri»: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti»: 
                «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte
          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis; 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                  e); 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                  l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                  1-bis.  Per  i  controlli  previsti  dalle  lettere
          f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la
          sezione centrale del controllo di legittimita'. 
                2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
                3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
                4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
                5. Nei confronti delle amministrazioni regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
                6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,
          al Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
                7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
                8.  Nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al
          presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.
          453. Puo' richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
                9. Per l'esercizio delle attribuzioni  di  controllo,
          si applicano, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni
          della presente legge, le norme procedurali di cui al  testo
          unico delle leggi sulla  Corte  dei  conti,  approvato  con
          regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,  e  successive
          modificazioni. 
                10.  La  sezione  del  controllo  e'   composta   dal
          presidente della Corte  dei  conti  che  la  presiede,  dai
          presidenti di sezione preposti al coordinamento e da  tutti
          i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La  sezione
          e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
          parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti  e
          i  presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento.  I
          collegi  hanno  distinta  competenza   per   tipologia   di
          controllo o per materia e deliberano con un  numero  minimo
          di undici votanti. L'adunanza plenaria  e'  presieduta  dal
          presidente  della  Corte  dei  conti  ed  e'  composta  dai
          presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento  e  da
          trentacinque magistrati assegnati a funzioni di  controllo,
          individuati annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in
          ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione  e
          uno  per  ciascuna  delle  sezioni   di   controllo   sulle
          amministrazioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  L'adunanza
          plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 
                10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
                11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
          circa la legittimita' di atti. Del collegio viene  chiamato
          a far parte in  qualita'  di  relatore  il  magistrato  che
          deferisce la questione alla sezione. 
                12. I magistrati addetti al controllo  successivo  di
          cui  al  comma  4  operano  secondo  i  previsti  programmi
          annuali, ma da questi possono temporaneamente  discostarsi,
          per  motivate  ragioni,  in  relazione   a   situazioni   e
          provvedimenti  che  richiedono  tempestivi  accertamenti  e
          verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 
                13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 27,  28  e  29,
          del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  recante
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: 
                «Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa. 
                2. I ministeri che si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
                3. Il regolamento di cui al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai  criteri  fissati  dall'art.  1  della
          legge 7 agosto 1990, n.  241  e  dall'art.  2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
                4.  All'individuazione  degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
                4-bis. La disposizione di cui al comma 4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
                5. Con le medesime modalita'  di  cui  al  precedente
          comma   1   si    procede    alla    revisione    periodica
          dell'organizzazione  ministeriale,   con   cadenza   almeno
          biennale. 
                6. I regolamenti di cui al comma 1  raccolgono  tutte
          le disposizioni normative relative a ciascun ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.»; 
                «Art. 27 (Istituzione del ministero e  attribuzioni).
          - 1. E' istituito il ministero delle attivita' produttive. 
                2. Il Ministero, ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  ha  lo  scopo  di
          formulare e attuare politiche e strategie per  lo  sviluppo
          del sistema  produttivo,  ivi  inclusi  gli  interventi  in
          favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio  di
          sussidiarieta' e  di  leale  collaborazione  con  gli  enti
          territoriali interessati e in coerenza  con  gli  obiettivi
          generali di politica industriale e, in particolare, di: 
                  a) promuovere le politiche  per  la  competitivita'
          internazionale,  in  coerenza  con  le  linee  generali  di
          politica  estera  e  lo  sviluppo  economico  del   sistema
          produttivo  nazionale  e   di   realizzarle   o   favorirne
          l'attuazione a livello  settoriale  e  territoriale,  anche
          mediante la partecipazione, fatte salve le  competenze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze e  per  il  tramite
          dei rappresentanti  italiani  presso  tali  organizzazioni,
          alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali; 
                  b) sostenere e  integrare  l'attivita'  degli  enti
          territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese; 
                  c) promuovere la concorrenza; 
                  d) coordinare le istituzioni  pubbliche  e  private
          interessate allo sviluppo della competitivita'; 
                  e) monitorare l'impatto delle  misure  di  politica
          economica,   industriale,   infrastrutturale,   sociale   e
          ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo. 
                2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma
          2, il Ministero, secondo il principio di  sussidiarieta'  e
          di  leale  collaborazione   con   gli   enti   territoriali
          interessati: 
                  a)  definisce,  anche  in  concorso  con  le  altre
          amministrazioni   interessate,   le   strategie   per    il
          miglioramento  della  competitivita',   anche   a   livello
          internazionale,  del  Paese  e  per  la  promozione   della
          trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei  settori
          produttivi,    collaborando    all'attuazione    di    tali
          orientamenti; 
                  b) promuove, in coordinamento con  il  Dipartimento
          di cui all'art. 3, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 303, gli interessi del  sistema  produttivo
          del  Paese   presso   le   istituzioni   internazionali   e
          comunitarie di settore e facendo salve  le  competenze  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  del  Ministero
          degli affari esteri e per  il  tramite  dei  rappresentanti
          italiani presso tali organismi; 
                  c) definisce le politiche per lo sviluppo economico
          e per favorire l'assunzione, da  parte  delle  imprese,  di
          responsabilita' relative alle  modalita'  produttive,  alla
          qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi,  alle
          relazioni con il consumatore; 
                  d) studia la struttura e l'andamento  dell'economia
          industriale e aziendale; 
                  e) definisce le strategie e  gli  interventi  della
          politica commerciale e  promozionale  con  l'estero,  ferme
          restando le competenze del Ministero degli  affari  esteri,
          del Ministero dell'economia e delle finanze e del  Ministro
          per gli italiani nel Mondo. 
                2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le
          amministrazioni interessate ed  aggiornandolo  con  cadenza
          annuale, un piano degli obiettivi,  delle  azioni  e  delle
          risorse  necessarie  per  il  loro  raggiungimento,   delle
          modalita' di attuazione, delle procedure di verifica  e  di
          monitoraggio. 
                2-quater. Restano in ogni caso ferme le  attribuzioni
          degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri. 
                3. Al Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le  funzioni  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, del Ministero  del  commercio
          con l'estero, fatte salve le risorse  e  il  personale  che
          siano attribuiti con il  presente  decreto  legislativo  ad
          altri Ministeri, Agenzie o Autorita',  perche'  concernenti
          funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in  ogni
          caso salve, ai sensi e per gli effetti  degli  articoli  1,
          comma 2, e 3, comma 1, lettere a)  e  b),  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59,  le  funzioni  conferite  dalla  vigente
          legislazione alle  regioni  ed  agli  enti  locali  e  alle
          autonomie funzionali. 
                4. Spettano  inoltre  al  Ministero  delle  attivita'
          produttive le risorse e  il  personale  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  del
          Ministero della sanita', del Ministero del lavoro  e  della
          previdenza sociale, concernenti le  funzioni  assegnate  al
          Ministero delle attivita' produttive dal  presente  decreto
          legislativo. 
                5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero
          della difesa.»; 
                «Art. 28. (Aree funzionali). - 1. Nel rispetto  delle
          finalita' e delle azioni di cui all'art. 27, il  Ministero,
          ferme restando le competenze del Presidente  del  Consiglio
          dei  Ministri,  svolge  per  quanto   di   competenza,   in
          particolare le funzioni e i compiti  di  spettanza  statale
          nelle seguenti aree funzionali: 
                  a) competitivita': politiche per lo sviluppo  della
          competitivita' del sistema produttivo nazionale;  politiche
          di promozione degli investimenti delle imprese al fine  del
          superamento  degli  squilibri  di  sviluppo   economico   e
          tecnologico, ivi compresi gli interventi a  sostegno  delle
          attivita' produttive e gli strumenti  della  programmazione
          negoziata,  denominati  contratti  di  programma,   inclusi
          quelli   ricompresi   nell'ambito    dei    contratti    di
          localizzazione,  patti  territoriali,  contratti  d'area  e
          contratti di  distretto,  nonche'  la  partecipazione,  per
          quanto   di   competenza   ed   al   pari    delle    altre
          amministrazioni, agli accordi di programma  quadro,  ed  il
          raccordo  con  gli  interventi  degli  enti   territoriali,
          rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole
          e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il
          sostegno alle imprese ad alto tasso  di  crescita,  tenendo
          conto  anche  delle  competenze  regionali;  politiche   di
          supporto  alla  competitivita'  delle  grandi  imprese  nei
          settori strategici; collaborazione  pubblico-privato  nella
          realizzazione di iniziative  di  interesse  nazionale,  nei
          settori  di   competenza;   politiche   per   i   distretti
          industriali; sviluppo di reti  nazionali  e  internazionali
          per l'innovazione di processo e  di  prodotto  nei  settori
          produttivi; attivita' di regolazione delle crisi  aziendali
          e delle procedure conservative delle imprese; attivita'  di
          coordinamento con le societa' e gli  istituti  operanti  in
          materia  di   promozione   industriale   e   di   vigilanza
          sull'Istituto  per  la  promozione  industriale;   politica
          industriale relativa alla partecipazione italiana al  Patto
          atlantico e all'Unione europea; collaborazione  industriale
          internazionale nei settori  aerospaziali  e  della  difesa,
          congiuntamente   agli    altri    Ministeri    interessati;
          monitoraggio sullo  stato  dei  settori  merceologici,  ivi
          compreso,   per   quanto   di   competenza,   il    settore
          agro-industriale,  ed  elaborazione  di  politiche  per  lo
          sviluppo    degli    stessi;     iniziative     finalizzate
          all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite
          dalla crisi di particolari settori  industriali;  politiche
          per l'integrazione degli  strumenti  di  agevolazione  alle
          imprese  nel  sistema   produttivo   nazionale;   vigilanza
          ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche  per
          la  promozione  e  lo   sviluppo   della   cooperazione   e
          mutualita'; 
                  b) internazionalizzazione:  indirizzi  di  politica
          commerciale con l'estero,  in  concorso  con  il  Ministero
          degli affari esteri e del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e  gestione
          degli  accordi  bilaterali  e  multilaterali   in   materia
          commerciale;  tutela  degli  interessi   della   produzione
          italiana all'estero; valorizzazione e promozione  del  made
          in  Italy,  anche   potenziando   le   relative   attivita'
          informative  e  di  comunicazione,  in  concorso   con   le
          amministrazioni interessate; disciplina  del  regime  degli
          scambi  e  gestione  delle  attivita'  di   autorizzazione;
          collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale
          e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli
          affari  esteri  e  del  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze,  e  concorso  al  relativo  coordinamento  con  le
          politiche commerciali e promozionali;  coordinamento  delle
          attivita'  della   commissione   CIPE   per   la   politica
          commerciale   con   l'estero,   disciplina   del    credito
          all'esportazione   e   dell'assicurazione    del    credito
          all'esportazione e  partecipazione  nelle  competenti  sedi
          internazionali e comunitarie ferme restando  le  competenze
          del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
          degli affari esteri;  attivita'  di  semplificazione  degli
          scambi,  congiuntamente  con  il  Ministero  degli   affari
          esteri,   e   partecipazione    nelle    competenti    sedi
          internazionali; coordinamento, per  quanto  di  competenza,
          dell'attivita' svolta  dagli  enti  pubblici  nazionali  di
          supporto all'internazionalizzazione del sistema  produttivo
          ed  esercizio  dei  poteri  di  indirizzo  e  vigilanza  di
          competenza  del  Ministero  delle   attivita'   produttive;
          sviluppo    dell'internazionalizzazione    attraverso    il
          coordinamento e la gestione  degli  strumenti  commerciali,
          promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori  e
          distretti  produttivi,  con  la  partecipazione   di   enti
          territoriali, sistema  camerale,  sistema  universitario  e
          parchi tecnico-scientifici, ferme  restando  le  competenze
          dei   Ministeri   interessati;   politiche   e    strategie
          promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private
          che   svolgono   attivita'    di    internazionalizzazione;
          promozione integrata all'estero del sistema  economico,  in
          collaborazione con il Ministero degli affari esteri  e  con
          gli  altri  Dicasteri   ed   enti   interessati;   rapporti
          internazionali  in  materia  fieristica,  ivi  comprese  le
          esposizioni universali e coordinamento della promozione del
          sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa  con
          il   Ministero   degli   affari   esteri;    coordinamento,
          avvalendosi  anche   degli   sportelli   regionali,   delle
          attivita' promozionali nazionali, raccordandole con  quelle
          regionali e locali, nonche'  coordinamento,  congiuntamente
          al  Ministero  degli  affari   esteri   ed   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, secondo le modalita'  e  gli
          strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attivita'
          promozionali  in  ambito  internazionale;   sostegno   agli
          investimenti produttivi delle imprese italiane  all'estero,
          ferme restando le competenze del Ministero dell'economia  e
          delle  finanze  e  del  Ministero  degli   affari   esteri;
          promozione   degli   investimenti   esteri    in    Italia,
          congiuntamente con le altre  amministrazioni  competenti  e
          con gli  enti  preposti;  promozione  della  formazione  in
          materia    di    internazionalizzazione;     sviluppo     e
          valorizzazione del  sistema  turistico  per  la  promozione
          unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero; 
                  c) sviluppo economico: definizione degli  obiettivi
          e delle linee di politica energetica e mineraria  nazionale
          e   provvedimenti   ad   essi   inerenti;   rapporti    con
          organizzazioni internazionali  e  rapporti  comunitari  nel
          settore dell'energia,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli
          affari esteri, compresi il recepimento e  l'attuazione  dei
          programmi e delle direttive sul mercato  unico  europeo  in
          materia  di  energia,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  delle  Regioni;
          attuazione dei processi  di  liberalizzazione  dei  mercati
          energetici  e  promozione  della  concorrenza  nei  mercati
          dell'energia e tutela dell'economicita' e  della  sicurezza
          del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali
          di trasporto dell'energia elettrica e del  gas  naturale  e
          definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche
          di  ricerca,  incentivazione  e  interventi   nei   settori
          dell'energia e delle miniere;  ricerca  e  coltivazione  di
          idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica,  area
          chimica, sicurezza  mineraria,  escluse  le  competenze  in
          materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria  e
          di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
          alla salute sui luoghi di lavoro,  e  servizi  tecnici  per
          l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
          le  societa'  e   gli   istituti   operanti   nei   settori
          dell'energia; gestione  delle  scorte  energetiche  nonche'
          predisposizione  ed  attuazione  dei  piani  di   emergenza
          energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i
          brevetti, i modelli industriali e per marchi di  impresa  e
          relativi  rapporti   con   le   autorita'   internazionali,
          congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per  la
          parte   di   competenza;   politiche   di   sviluppo    per
          l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche
          di  incentivazione  per  la  ricerca  applicata  e   l'alta
          tecnologia; politiche per la promozione e lo  sviluppo  del
          commercio elettronico; partecipazione  ai  procedimenti  di
          definizione delle migliori  tecnologie  disponibili  per  i
          settori   produttivi;   politiche   nel    settore    delle
          assicurazioni  e  rapporti  con  l'ISVAP,  per  quanto   di
          competenza;  promozione  della  concorrenza   nel   settore
          commerciale, attivita' di sperimentazione,  monitoraggio  e
          sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al  fine
          di assicurare il loro svolgimento  unitario;  coordinamento
          tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del  sistema
          fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
          commerciali  e  della   loro   evoluzione,   nel   rispetto
          dell'ordinamento civile e della tutela  della  concorrenza;
          sostegno  allo  sviluppo  della   responsabilita'   sociale
          dell'impresa, con  particolare  riguardo  ai  rapporti  con
          fornitori e consumatori e  nel  rispetto  delle  competenze
          delle  altre  amministrazioni;  sicurezza  e  qualita'  dei
          prodotti e degli impianti  industriali  ad  esclusione  dei
          profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
          sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento  degli
          organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
          prova per quanto di competenza; partecipazione  al  sistema
          di certificazione ambientale, in particolare in materia  di
          ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti,  ad  esclusione
          di  quelli  agricoli  e  di  prima  trasformazione  di  cui
          all'allegato I  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
          economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura  e
          qualita' dei servizi destinati  al  consumatore,  ferme  le
          competenze  delle  regioni   in   materia   di   commercio;
          metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
          i consumatori e connessi  rapporti  con  l'Unione  europea,
          ferme restando le competenze del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri,  gli  organismi  internazionali  e  gli  enti
          locali;    attivita'    di    supporto     e     segreteria
          tecnico-organizzativa   del   Consiglio    nazionale    dei
          consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela  dei
          consumatori nel  settore  turistico  a  livello  nazionale;
          monitoraggio dei prezzi liberi e  controllati  nelle  varie
          fasi di scambio ed indagini sulle normative,  sui  processi
          di formazione dei prezzi e delle condizioni di  offerta  di
          beni e servizi; controllo e vigilanza delle  manifestazioni
          a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
          e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato
          -  in  materia  di  giochi,  nonche'   di   prevenzione   e
          repressione dei fenomeni  elusivi  del  relativo  monopolio
          statale; vigilanza sul sistema delle camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,   secondo   quanto
          disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
          sulla tenuta del registro delle imprese; politiche  per  lo
          sviluppo dei servizi nei settori di  competenza;  vigilanza
          sulle societa' fiduciarie e di  revisione  nei  settori  di
          competenza. 
                2. Il Ministero svolge altresi'  compiti  di  studio,
          consistenti  in  particolare  nelle   seguenti   attivita':
          redazione  del  piano  triennale  di  cui  al  comma  2-ter
          dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche  riguardanti
          i settori produttivi ed  elaborazione  di  iniziative,  ivi
          compresa la definizione  di  forme  di  incentivazione  dei
          relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare  la
          competitivita'   del    sistema    produttivo    nazionale;
          valutazione delle  ricadute  industriali  conseguenti  agli
          investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico
          dei dati relativi agli interventi di  agevolazione  assunti
          in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche  ai
          fini del monitoraggio e  della  valutazione  degli  effetti
          sulla  competitivita'  del  sistema  produttivo  nazionale;
          rilevazione, elaborazione, analisi  e  diffusione  di  dati
          statistici in materia energetica e  mineraria,  finalizzati
          alla programmazione  energetica  e  mineraria;  ricerca  in
          materia  di  tutela  dei  consumatori   e   degli   utenti;
          monitoraggio  dell'attivita'  assicurativa  anche  ai  fini
          delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta
          ed  elaborazione   di   dati   e   rilevazioni   economiche
          riguardanti il sistema turistico; promozione di ricerche  e
          raccolta di documentazione statistica  per  la  definizione
          delle  politiche  di  internazionalizzazione  del   sistema
          produttivo italiano; analisi di  problemi  concernenti  gli
          scambi di beni e  servizi  e  delle  connesse  esigenze  di
          politica    commerciale;    rilevazione    degli    aspetti
          socio-economici della cooperazione. 
              3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri
          Ministeri.»; 
              «Art. 29 (Ordinamento). - 1. Il Ministero  si  articola
          in  non  piu'  di  undici  direzioni  generali,  alla   cui
          individuazione  e  organizzazione  si  provvede  ai   sensi
          dell'art.   4,   sentite   le   organizzazioni    sindacali
          maggiormente rappresentative, e in modo che sia  assicurato
          il coordinamento delle aree  funzionali  previste  all'art.
          28. 
                2. Il Ministero delle attivita' produttive si  avvale
          degli uffici territoriali di Governo, nonche',  sulla  base
          di  apposite  convenzioni,  delle  camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  16,  del
          decreto-legge  21  settembre  2019,  104,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante
          «Disposizioni urgenti per il trasferimento  di  funzioni  e
          per la riorganizzazione dei  Ministeri  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, delle politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, dello  sviluppo  economico,  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare  e   dell'istruzione,
          dell'universita'  e   della   ricerca,   nonche'   per   la
          rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
          e delle carriere e per i compensi per lavoro  straordinario
          delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia  di
          qualifiche dei dirigenti e di  tabella  delle  retribuzioni
          del personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e
          per la continuita' delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni»: 
                «Art.  2  (Attribuzione  al  Ministero  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale delle competenze
          in   materia   di    commercio    internazionale    e    di
          internazionalizzazione del sistema Paese). - (Omissis). 
                16. Entro il 15  dicembre  2019,  sono  apportate  al
          regolamento di organizzazione del Ministero dello  sviluppo
          economico le modifiche conseguenti  alle  disposizioni  del
          presente articolo con le modalita' di  cui  all'art.  4-bis
          del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  86,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Fino  alla
          data del 31 dicembre 2019, il Ministro degli affari  esteri
          e  della  cooperazione  internazionale  si   avvale   delle
          competenti strutture e dotazioni  organiche  del  Ministero
          dello sviluppo economico.». 
              - Il decreto-legge 1° marzo 2021, n.  22  «Disposizioni
          urgenti in  materia  di  riordino  delle  attribuzioni  dei
          Ministeri» convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          aprile 2021, n. 55, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 51 del 1° marzo 2021. 
              - Il decreto-legge 31 maggio 2021, 77  «Governance  del
          Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione e snellimento  delle  procedure»  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,  n.  55,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102  del  29  aprile
          2021. 
              - Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 «Misure urgenti
          per il rafforzamento della capacita'  amministrativa  delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza    della    giustizia»     convertito,     con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2021,  n.  113,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  136  del  9  giugno
          2021. 
              - Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82  «Disposizioni
          urgenti   in   materia   di   cybersicurezza,   definizione
          dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
          dell'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale»  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,  n.  109,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140  del  14  giugno
          2021. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  4,  del
          decreto-legge  23  giugno  2021,  n.  92,  recante  «Misure
          urgenti  per   il   rafforzamento   del   Ministero   della
          transizione ecologica e in materia di sport»: 
                «Art. 2 (Struttura di missione per  l'attuazione  del
          PNRR presso il  Ministero  della  transizione  ecologica  e
          organizzazione del Ministero dello sviluppo  economico).  -
          (Omissis). 
                4. Per  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  il
          termine di cui all'art. 10, comma 1, del  decreto-legge  n.
          22 del 2021, e' prorogato al 31 luglio 2021.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          19   giugno   2019,   n.   93   «Regolamento    concernente
          l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai
          sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018,  n.
          86, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2018, n. 97», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195
          del 21 agosto 2019. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10   del   citato
          decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,  recante  «Disposizioni
          urgenti in  materia  di  riordino  delle  attribuzioni  dei
          Ministeri»: 
                «Art.  10  (Procedure  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri). - 1. Ai fini di quanto  disposto  dal  presente
          decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  30
          giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei  Ministeri
          dello  sviluppo  economico,  della  transizione  ecologica,
          della  cultura,  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
          sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli  degli  uffici
          di diretta collaborazione, sono adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del  Consiglio
          dei ministri  ha  facolta'  di  richiedere  il  parere  del
          Consiglio di Stato. 
                1-bis. Fino al  30  giugno  2021  il  regolamento  di
          organizzazione degli uffici  del  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  compresi  quelli   di   diretta
          collaborazione, e' adottato con la  medesima  procedura  di
          cui al comma 1.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti agli articoli 27 e 28  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle
          premesse. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  7,  del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito   con
          modificazioni dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  121  del
          Presidente della Repubblica recante  «Disposizioni  urgenti
          per   l'adeguamento   delle   strutture   di   Governo   in
          applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244»: 
                «Art. 1. - (Omissis). 
                7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con
          le  inerenti  risorse   finanziarie,   strumentali   e   di
          personale, sono  trasferite  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico. 
                (Omissis).».