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DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80

Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. (21G00093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 7/8/2021, n. 188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/2024)
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vigente al 23/08/2021
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-8-2021
al: 6-11-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni in materia di pubblica amministrazione per garantire  il
rafforzamento   della    capacita'    funzionale    della    pubblica
amministrazione   e   assicurare   il   necessario   supporto    alle
amministrazioni titolari di interventi previsti nel  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza; 
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
misure  che  consentano  la  piena   operativita'   delle   strutture
organizzative  del  Ministero  della  giustizia  e  della   giustizia
amministrativa per lo smaltimento dell'arretrato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 giugno 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri per  la  pubblica  amministrazione  e  della  giustizia,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita'  speciali  per  il  reclutamento   del   personale   e   il
  conferimento di incarichi professionali per l'attuazione  del  PNRR
  da parte delle amministrazioni pubbliche 
 
  1. Al di fuori delle assunzioni  di  personale  gia'  espressamente
previste nel Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  di  seguito
«PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi  degli  articoli
18 e seguenti del ((regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 12 febbraio 2021)), le amministrazioni  titolari
di interventi previsti nel PNRR  possono  porre  a  carico  del  PNRR
esclusivamente  le   spese   per   il   reclutamento   di   personale
specificamente destinato a realizzare i  progetti  di  cui  hanno  la
diretta titolarita' di  attuazione,  nei  limiti  degli  importi  che
saranno previsti  dalle  corrispondenti  voci  di  costo  del  quadro
economico del progetto. Il predetto  reclutamento  e'  effettuato  in
deroga ai limiti di spesa  di  cui  all'articolo  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica  ((delle
amministrazioni  interessate)).  L'ammissibilita'  di  tali  spese  a
carico  del  PNRR  e'  oggetto  di  preventiva  verifica   da   parte
dell'Amministrazione  centrale  titolare   dell'intervento   di   cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  di
concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato  -
Servizio centrale per il PNRR del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. La medesima procedura si applica per le  spese  relative  ai
servizi di supporto e consulenza esterni. Per i reclutamenti  di  cui
ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione, previa verifica di  cui  al
presente comma, individua, in relazione ai progetti di competenza, il
fabbisogno di personale necessario all'attuazione  degli  stessi.  In
caso di verifica negativa  le  Amministrazioni  possono  assumere  il
personale o conferire gli incarichi entro  i  limiti  delle  facolta'
assunzionali verificate. 
  2. Al fine di accelerare  le  procedure  per  il  reclutamento  del
personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR,
((le amministrazioni di cui  al  comma  1  possono))  ricorrere  alle
modalita' di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i
contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato   e   i   contratti   di
collaborazione di cui al presente articolo possono  essere  stipulati
per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi,  ma  non
eccedente la durata di attuazione dei progetti  di  competenza  delle
singole amministrazioni e comunque ((non  eccedente  il  31  dicembre
2026)). Tali contratti indicano, a pena di nullita', il progetto  del
PNRR al quale e' riferita la prestazione lavorativa e possono  essere
rinnovati o  prorogati,  anche  per  una  durata  diversa  da  quella
iniziale, per non piu' di una volta.  Il  mancato  conseguimento  dei
traguardi  e  degli  obiettivi,  intermedi  e  finali,  previsti  dal
progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal
contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile. 
  3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale  maturata  nei
rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera
b), ((le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono)), nei bandi  di
concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato,  una
riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto
personale che, alla data di pubblicazione  del  bando,  abbia  svolto
servizio per almeno trentasei mesi. ((I  bandi  di  concorso  per  il
reclutamento di personale a tempo indeterminato sono pubblicati  come
documenti in formato aperto  ed  organizzati  in  una  base  di  dati
ricercabile in  ogni  campo  sul  portale  del  reclutamento  di  cui
all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56)). 
  ((3-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2022")). 
  4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per le  finalita'
ivi previste, le amministrazioni, previa verifica di cui al comma  1,
possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di
personale  con  contratto  di  lavoro   a   tempo   determinato   per
l'attuazione dei progetti del PNRR mediante  le  modalita'  digitali,
decentrate e semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli  ai
sensi del  citato  articolo  10,  lo  svolgimento  della  sola  prova
scritta.  Se  due  o  piu'  candidati  ottengono  pari  punteggio,  a
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle  prove
di esame, e' preferito il candidato piu' giovane di  eta',  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio  1997,  n.  127.  ((I
bandi di concorso  per  il  reclutamento  del  personale  di  cui  al
presente comma sono pubblicati come documenti in  formato  aperto  ed
organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale
del reclutamento di cui all'articolo  3,  comma  7,  della  legge  19
giugno 2019, n. 56)). 
  ((4-bis. Le modalita' di selezione di cui al comma 4 possono essere
utilizzate  per  le  assunzioni  a  tempo  determinato  anche   dalle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  non  interessate  dall'attuazione
del PNRR)). 
  5. Ai medesimi fini di  cui  al  comma  1,  il  Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
attraverso il portale del reclutamento di cui all'articolo  3,  comma
7, della legge 19  giugno  2019,  n.  56,  istituisce  ((uno  o  piu'
elenchi)) ai quali possono iscriversi, rispettivamente: 
    a) professionisti ((, ivi compresi i professionisti come definiti
ai sensi dell'articolo 1 della  legge  14  gennaio  2013,  n.  4,  in
possesso  dell'attestazione   di   qualita'   e   di   qualificazione
professionale dei servizi ai sensi dell'articolo  7  della  legge  14
gennaio 2013,  n.  4,  rilasciato  da  un'associazione  professionale
inserita nell'elenco del Ministero dello  sviluppo  economico,  o  in
possesso di certificazione in conformita' alla norma tecnica  UNI  ai
sensi dell'articolo 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,)) ed esperti
((per il conferimento di incarichi)) di collaborazione con  contratto
di lavoro autonomo di  cui  all'articolo  7,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    b)  personale  in  possesso  di  un'alta   specializzazione   per
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato. 
  6. Ciascun elenco  e'  suddiviso  in  sezioni  corrispondenti  alle
diverse  professioni  e  specializzazioni  e  agli  eventuali  ambiti
territoriali  e  prevede  l'indicazione,  da   parte   dell'iscritto,
dell'ambito territoriale di disponibilita' all'impiego. Le  modalita'
per   l'istituzione   dell'elenco    e    la    relativa    gestione,
l'individuazione dei profili professionali e delle  specializzazioni,
il limite al cumulo degli incarichi, le  modalita'  di  aggiornamento
dell'elenco e le modalita' semplificate di  selezione  comparativa  e
pubblica sono definite con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione da adottarsi entro ((centoventi giorni))  dalla  data
di entrata in vigore del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Tutte le fasi della procedura di cui al presente
comma   sono   tempestivamente   pubblicate   ((nel   sito   internet
istituzionale)) di ciascuna amministrazione. ((Le informazioni di cui
al presente comma sono pubblicate sul portale del reclutamento di cui
all'articolo 3, comma 7, della legge  19  giugno  2019,  n.  56,  con
collegamento  ipertestuale  alla  corrispondente  pagina   del   sito
internet istituzionale dell'amministrazione)). 
  7. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma  5,  lettera
a), il decreto di cui  al  comma  6  individua  quali  requisiti  per
l'iscrizione nell'elenco: 
    a) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113)); 
    b)  essere  iscritto  al  rispettivo  albo,  collegio  o   ordine
professionale comunque denominato; 
    c) non essere in quiescenza. 
  ((7-bis. Per il conferimento degli incarichi di  cui  al  comma  5,
lettera a), il decreto di cui al  comma  6  definisce  gli  ulteriori
requisiti, le modalita'  e  i  termini  per  la  presentazione  delle
domande di iscrizione all'elenco di cui al medesimo comma 5,  lettera
a), anche per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013,  n.
4)). 
  8. Il decreto di cui al comma 6 ((...))  valorizza  le  documentate
esperienze professionali ((maturate nonche' il possesso))  di  titoli
di  specializzazione   ulteriori   rispetto   a   quelli   abilitanti
all'esercizio  della  professione,  purche'   a   essa   strettamente
conferenti. Le amministrazioni, sulla base delle professionalita' che
necessitano  di  acquisire,  invitano  ((...))   ((almeno   quattro))
professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare  la
parita' di genere, tra quelli  iscritti  nel  relativo  elenco  e  li
sottopongono ad un colloquio  selettivo  per  il  conferimento  degli
incarichi di collaborazione. 
  9. L'iscrizione negli elenchi  di  cui  al  comma  5,  lettera  b),
avviene previo svolgimento di procedure idoneative  svolte  ai  sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con  previsione
della sola prova  scritta,  alle  quali  consegue  esclusivamente  il
diritto  all'inserimento  nei   predetti   elenchi   in   ordine   di
graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni  attingono  ai
fini della stipula dei contratti. 
  10.  Ai  fini  di  cui  al  comma   5,   lettera   b),   per   alta
specializzazione si intende il possesso  della  laurea  magistrale  o
specialistica e  di  almeno  uno  dei  seguenti  titoli,  in  settori
scientifici   o   ambiti   professionali    strettamente    correlati
all'attuazione dei progetti: 
    a) dottorato di  ricerca  ((o  master  universitario  di  secondo
livello)); 
    ((b)   documentata   esperienza   professionale   qualificata   e
continuativa,  di  durata  almeno  triennale,  maturata  presso  enti
pubblici  nazionali  ovvero   presso   organismi   internazionali   o
dell'Unione europea)). 
  11. Per  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  comma  1,  le
procedure concorsuali di cui al comma 4  possono  essere  organizzate
dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-quinquies dell'articolo 4
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche avvalendosi
dell'Associazione Formez PA e del portale  del  reclutamento  di  cui
all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Nel bando
e'  definito  il  cronoprogramma  relativo  alle  diverse   fasi   di
svolgimento della procedura. 
  12. Fermo restando l'articolo 57 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, le commissioni esaminatrici delle procedure di  cui  al
presente articolo sono composte  nel  rispetto  del  principio  della
parita' di genere. 
  13.  Il  personale  assunto  con  contratto  di  lavoro   a   tempo
determinato ai sensi del comma 5,  lettera  b),  e'  equiparato,  per
quanto attiene al trattamento economico fondamentale e  accessorio  e
ad ogni  altro  istituto  contrattuale,  al  profilo  dell'Area  III,
posizione economica  F3,  ((del  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro  del  personale  del  comparto  Funzioni  centrali)),  sezione
Ministeri.  ((Si   applicano,   ove   necessario,   le   tabelle   di
corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti  dai
contratti collettivi relativi ai diversi comparti di  contrattazione,
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  216  del  17  settembre
2015)). 
  14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti ivi  stabiliti
((e per le medesime finalita')), ((possono procedere ad  assunzioni))
a  tempo  determinato  anche   mediante   utilizzo   di   graduatorie
concorsuali vigenti  anche  di  ((concorsi  per  assunzioni  a  tempo
determinato)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113)). 
  ((14-bis. Alle assunzioni previste dal  presente  articolo  non  si
applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165. 
  14-ter. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 19 giugno  2019,  n.
56,  le  parole:  "nel  triennio  2019-2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2024")). 
  15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001 n.  165,  impegnate  nell'attuazione  ((del
PNRR possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali)) di cui
all'articolo 19, ((comma 6)), del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali  vacanti
relative   a   compiti   strettamente   e   direttamente   funzionali
all'attuazione degli interventi del Piano. ((Gli incarichi di cui  al
presente comma sono conferiti  a  valere  sulle  risorse  finanziarie
disponibili e nei  limiti  delle  facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente per ciascuna amministrazione  interessata)).  In
alternativa  a  quanto  previsto  al   primo   periodo,   le   stesse
amministrazioni possono conferire, in deroga  ai  limiti  percentuali
previsti dall'articolo 19, ((comma 6)), del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. ((Gli incarichi  di
cui al presente comma sono  conferiti  per  la  durata  espressamente
prevista per  ciascun  incarico,  e  comunque  non  eccedente  il  31
dicembre 2026)). ((Le amministrazioni  possono  riservare  una  quota
degli incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche)). 
  ((15-bis.  Al  fine  di  garantire  all'Agenzia  per  la   coesione
territoriale la piena  operativita'  organizzativa  e  funzionale  in
relazione ai compiti connessi con l'attuazione degli  interventi  del
programma Next Generation EU e della programmazione cofinanziata  dai
fondi strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027,  fino  al
2027 gli incarichi  di  funzione  dirigenziale  di  livello  generale
previsti  nella  dotazione  organica  dell'Agenzia   possono   essere
conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai  ruoli  della
medesima Agenzia in deroga al limite percentuale di cui  all'articolo
19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  15-ter. All'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: "correlate professionalita'" sono inserite  le
seguenti: "o di adeguato titolo di studio coerente con i  profili  da
selezionare"; 
    b) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Al  personale
reclutato  e'  assicurata,  a  cura  dell'Agenzia  per  la   coesione
territoriale e  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  di  cui  al
presente comma, una formazione  specifica  in  relazione  ai  profili
rivestiti e alle funzioni da svolgere". 
  15-quater. All'articolo 10, comma 4, del  decreto-legge  1°  aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021,  n.  76,  le  parole:  "anche  ai  fini  dell'ammissione   alle
successive fasi,  il  cui  punteggio  concorre  alla  formazione  del
punteggio finale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ai  fini  del
punteggio finale" e dopo il terzo periodo e'  inserito  il  seguente:
"Il bando puo' prevedere che il punteggio per  il  titolo  di  studio
richiesto per l'accesso sia aumentato  fino  al  doppio,  qualora  il
titolo di studio sia stato conseguito non oltre  quattro  anni  prima
del  termine  ultimo  per   la   presentazione   della   domanda   di
partecipazione alla procedura di reclutamento". 
  15-quinquies. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno  2019,
n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti  ai
commi 1 e 4 nonche'" sono soppresse; 
    b) dopo le parole: "concorsi pubblici" sono inserite le seguenti:
"nonche' di  assistere  gli  enti  locali  nell'organizzazione  delle
procedure  concorsuali  anche   ai   sensi   dell'articolo   10   del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76")). 
  16. Alle attivita' di cui  al  presente  articolo  il  Dipartimento
della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  17. Per la realizzazione degli investimenti di cui hanno la diretta
titolarita' di attuazione, le disposizioni del presente  articolo  si
applicano, con la procedura di cui al comma 1, anche  alle  pubbliche
amministrazioni titolari di interventi  finanziati  esclusivamente  a
carico del Piano nazionale  per  gli  investimenti  complementari  al
PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59
((, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  luglio  2021,  n.
101,)) limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma
5, lettera a), necessari  all'assistenza  tecnica.  ((Fermo  restando
quanto previsto al comma  1,  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi del  l'articolo
117, terzo comma, della Costituzione)). 
  ((17-bis. I bandi delle procedure di reclutamento  e  di  mobilita'
del personale pubblico sono pubblicati sul portale  del  reclutamento
secondo  lo  schema  predisposto  dal  Dipartimento  della   funzione
pubblica. Il portale garantisce l'acquisizione  della  documentazione
relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in
formato aperto e organizza la pubblicazione  in  modo  accessibile  e
ricercabile  secondo  parametri  utili  ai  cittadini  che  intendono
partecipare a tali procedure. All'attuazione delle  disposizioni  del
presente  comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).