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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 dicembre 2019, n. 176

Regolamento recante modifiche al decreto 21 aprile 2017, n. 93, concernente la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea. (20G00017)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/2020
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 4-3-2020
 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'articolo   117,   secondo   comma,   lettera   r),   della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante la Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri,  con  particolare  riferimento
l'articolo 17, comma 3; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi, con  particolare  riferimento
all'articolo 19, concernente la segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' - Scia; 
  Visto il decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi»; 
  Visto l'articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge che  prevede
che il periodo transitorio previsto all'articolo 18, comma 2, secondo
periodo del decreto del Ministro dello sviluppo economico  21  aprile
2017, n. 93, e' prorogato  al  30  giugno  2020,  per  gli  organismi
abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformita'  alle
disposizioni abrogate dall'articolo 17  del  predetto  decreto,  che,
alla data del  18  marzo  2019,  dimostrino  l'avvenuta  accettazione
formale dell'offerta economica di accreditamento; 
  Visto l'articolo 42, comma 3, del citato decreto-legge secondo  cui
le disposizioni di cui al comma  1,  sono  applicate  fino  al  nuovo
esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello  sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, nella  materia  disciplinata  dal  citato  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017; 
  Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure  approvato
con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088; 
  Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure  e
degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12
giugno 1902, n. 226; 
  Visto il regolamento  sul  servizio  metrico  approvato  con  regio
decreto 31 gennaio 1909, n. 242; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  dicembre  1992,  n.  517,  come
modificato dal decreto legislativo 19 maggio  2016,  n.  83,  recante
attuazione della direttiva  2014/31/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla   messa   a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento  non
automatico (NAWI); 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007,  n.  22,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 19 maggio  2016,  n.  84,  recante
attuazione della direttiva  2014/32/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli   Stati   membri   relative   alla   messa
disposizione sul mercato di  strumenti  di  misura,  come  modificata
dalla direttiva (UE) 2015/13 (MID); 
  Vista la legge 15 marzo 1997,  n.  59,  concernente  la  delega  al
Governo per il conferimento di funzioni e  compiti  alle  regioni  ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e  per  la
semplificazione amministrativa; 
  Vista la legge 25  marzo  1997,  n.  77,  recante  disposizioni  in
materia di commercio e di  camere  di  commercio  ed  in  particolare
l'articolo 3, comma 4, che ha delegificato  la  disciplina  normativa
della  verificazione  periodica,  prevedendo  che  le  modifiche   ed
integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediante decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  in
conformita' ai criteri stabiliti nel medesimo comma; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure  urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli  articoli  20  e
50, relativi all'attribuzione delle  funzioni  degli  uffici  metrici
provinciali  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che  conserva  allo  Stato  le
funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti  della
normativa comunitaria  di  norme  tecniche  uniformi  e  standard  di
qualita' per prodotti e servizi; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della  legge
15  marzo  1997,  n.  59,  e  le  successive  modificazioni,  ed   in
particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facolta'  da  parte
del Ministero dello sviluppo  economico  di  avvalersi  degli  uffici
delle Camere di commercio; 
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  23,  concernente
la  riforma  dell'ordinamento  relativo  alle  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare  il  comma  2
dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre
1993, n. 580; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  219,  recante
attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge  7  agosto
2015, n. 124, per il riordino  delle  funzioni  e  del  finanziamento
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  6
luglio 1999, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 286 del 6 dicembre 1999, di  individuazione  dei  beni  e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative  degli
uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio; 
  Visto il decreto interministeriale  22  dicembre  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  20  del  26
gennaio 2010, con il quale si designa l'organismo nazionale  italiano
autorizzato a svolgere attivita' di  accreditamento  in  applicazione
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2017,  n.  93  «Regolamento
recante la disciplina attuativa della normativa sui  controlli  degli
strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti  di
misura conformi alla normativa nazionale e europea»; 
  Visto l'articolo 18, comma 2, seconda alinea  del  citato  decreto,
che fissa a diciotto mesi dall'entrata in vigore del  decreto  n.  93
del 2017 il termine ultimo entro cui le camere  di  commercio  e  gli
organismi abilitati possono effettuare  verificazioni  periodiche  in
conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati  che  non  trovano
corrispondenza nelle disposizioni del decreto n. 93 del 2017; recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Considerata  l'ampiezza  del  campo  di  applicazione  del  decreto
ministeriale n. 93 del 2017 in forza della definizione  di  «funzione
di misura legale»; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 maggio 2019; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata  legge  n.  400/1988,
con nota n. 20060 del 18 settembre 2019; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 
 
  1. All'articolo 4 del decreto ministeriale 21 aprile 2017,  n.  93,
dopo  il  comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  In  deroga
all'articolo 4, comma 1, le Camere di commercio svolgono il  servizio
di verificazione periodica limitatamente agli strumenti per  i  quali
non sia presente nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 2,  almeno
un Organismo di cui all'articolo 10, comma 1, applicando,  in  quanto
compatibili,  tutte  le  procedure  di  verifica,  gli  obblighi   di
comunicazione e quelli relativi all'istituzione  e  alla  tenuta  del
libretto metrologico previsti dal presente regolamento». 
  2. All'articolo 18 dopo  il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:
«2-bis.  Gli  organismi   abilitati   ad   effettuare   verificazioni
periodiche in conformita' alle  disposizioni  abrogate  dall'articolo
17, che alla data  del  18  marzo  2019  hanno  almeno  il  requisito
dell'accettazione    formale    dell'offerta    economica    relativa
all'accreditamento,  in  conformita'  ad  una  delle  norme  tecniche
previste all'articolo 2, comma 1, lettera q), da parte dell'organismo
nazionale italiano  di  accreditamento,  riconosciuto  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 9 luglio 2008, possono continuare  a  svolgere  le  attivita'  di
verificazione periodica, senza soluzione di continuita'  fino  al  30
giugno 2020, applicando tutte le procedure di verifica e nel rispetto
di tutti i  requisiti  previsti  per  gli  strumenti  utilizzati  per
l'esecuzione  della  verificazione  periodica  e  degli  obblighi  di
comunicazione e quelli relativi alla tenuta del libretto  metrologico
previsti dal presente decreto. Al  termine  del  periodo  transitorio
di 18 mesi disposto dall'articolo 18, comma 2, l'organismo  nazionale
di accreditamento trasmette al Ministero dello sviluppo economico,  a
Unioncamere e tramite di  essa  alle  Camere  di  commercio  l'elenco
nominativo dei soggetti che rispondono al requisito dell'accettazione
formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento, di cui al
precedente periodo, ai fini dell'aggiornamento dei correlati  elenchi
pubblici». 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
    Roma, 6 dicembre 2019 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, reg.ne prev. n. 50 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti del Presidente della Repubblica  italiana  e  sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art  117,  secondo   comma,   lettera   r)   della
          Costituzione stabilisce,  tra  l'altro,  che  lo  Stato  ha
          legislazione esclusiva nelle seguenti materie: pesi, misure
          e determinazione del tempo. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto
          1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): 
              «Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio  attivita'
          -  Scia).  -  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,  licenza,
          concessione non costitutiva,permesso o nulla osta  comunque
          denominato, comprese le domande perle iscrizioni in albi  o
          ruoli    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui  rilascio
          dipenda esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
          presupposti richiesti dalla legge o da atti  amministrativi
          a contenuto generale, e non sia  previsto  alcun  limite  o
          contingente   complessivo   o   specifici   strumenti    di
          programmazione  settoriale  per  il  rilascio  degli   atti
          stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
          con la sola esclusione dei casi in cui  sussistano  vincoli
          ambientali,  paesaggistici  o  culturali   e   degli   atti
          rilasciati  dalle  amministrazioni  preposte  alla   difesa
          nazionale,  alla  pubblica   sicurezza,   all'immigrazione,
          all'asilo,  alla  cittadinanza,  all'amministrazione  della
          giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi
          gli atti concernenti le reti di acquisizione  del  gettito,
          anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,
          relative alla sussistenza dei requisiti e  dei  presupposti
          di cui al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni
          sono  corredate  dagli  elaborati  tecnici  necessari   per
          consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
          Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
          di  atti  o  pareri  di  organi  o  enti  appositi,  ovvero
          l'esecuzione di verifiche preventive,  essi  sono  comunque
          sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
          asseverazioni o certificazioni di cui  al  presente  comma,
          salve  le  verifiche  successive  degli  organi   e   delle
          amministrazioni  competenti.  La  segnalazione,   corredata
          delle dichiarazioni, attestazioni e  asseverazioni  nonche'
          dei relativi elaborati tecnici, puo'  essere  presentata  a
          mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento,  ad
          eccezione dei procedimenti per cui e'  previsto  l'utilizzo
          esclusivo  della  modalita'  telematica;  in  tal  caso  la
          segnalazione  si  considera  presentata  al  momento  della
          ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis,  comma  2,
          dalla   data   della   presentazione   della   segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di  essa.
          Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
          suoi  effetti  alla  normativa  vigente,  l'amministrazione
          competente,  con  atto  motivato,  invita  il   privato   a
          provvedere  prescrivendo  le  misure  necessarie   con   la
          fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni  per
          l'adozione di queste ultime. In difetto di  adozione  delle
          misure da parte del privato, decorso il  suddetto  termine,
          l'attivita'  si  intende  vietata.  Con  lo   stesso   atto
          motivato, in presenza di attestazioni non  veritiere  o  di
          pericolo per la tutela dell'interesse pubblico  in  materia
          di ambiente, paesaggio, beni culturali,  salute,  sicurezza
          pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione  dispone  la
          sospensione  dell'attivita'  intrapresa.  L'atto   motivato
          interrompe  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,   che
          ricomincia  a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  privato
          comunica l'adozione delle suddette misure.  In  assenza  di
          ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
          gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di  cui  al  comma
          6-bis,  l'amministrazione  competente  adotta  comunque   i
          provvedimenti previsti dal medesimo  comma  3  in  presenza
          delle condizioni previste dall'art. 21-nonies. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, della legge
          25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di  commercio
          e di camere di commercio): 
              «4. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge le modifiche e le integrazioni alla disciplina  della
          verificazione  periodica  dei  pesi  e  delle  misure  sono
          adottate  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato  in  conformita'  ai  seguenti
          criteri direttivi: 
                a) adeguamento delle  categorie  degli  strumenti  di
          misura da  assoggettare  alla  verificazione  periodica  ai
          principi desumibili dalla normativa comunitaria; 
                b) determinazione della frequenza della verificazione
          periodica in relazione alla tipologia  di  impiego  e  alle
          caratteristiche   di   affidabilita'   metrologica    degli
          strumenti metrici; 
                c) semplificazione delle modalita' per la  formazione
          dell'elenco degli utenti metrici mediante acquisizione  dei
          dati dalle camere di commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura   e   da   altre   pubbliche    amministrazioni
          avvalendosi,    ove    possibile,    di     apparecchiature
          informatiche; 
                d) modificazione delle procedure di esecuzione  della
          verificazione periodica anche  attraverso  l'accreditamento
          di  laboratori  autorizzati   che   offrano   garanzie   di
          indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.». 
              - Si riporta Il testo degli articoli 20, 47, comma 2, e
          50,  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,   n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria
          artigianato e  agricoltura).  -  1.  Sono  attribuite  alle
          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          le funzioni esercitate dagli uffici metrici  provinciali  e
          dagli uffici provinciali per l'industria,  il  commercio  e
          l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai  brevetti  e
          alla tutela della proprieta' industriale. 
              2.  Presso   le   camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura e'  individuato  un  responsabile
          delle attivita' finalizzate alla tutela del  consumatore  e
          della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti
          in materia di  controllo  di  conformita'  dei  prodotti  e
          strumenti di misura gia' svolti  dagli  uffici  di  cui  al
          comma 1.». 
              «Art. 47 (Funzioni e compiti conservati allo Stato).  -
          2.  Sono  conservate,  altresi',  allo  Stato  le  funzioni
          amministrative concernenti la definizione, nei limiti della
          normativa  comunitaria,  di  norme  tecniche   uniformi   e
          standard  di  qualita'   per   prodotti   e   servizi,   di
          caratteristiche merceologiche dei  prodotti,  ivi  compresi
          quelli alimentari e  dei  servizi,  nonche'  le  condizioni
          generali di sicurezza negli impianti  e  nelle  produzioni,
          ivi comprese le strutture ricettive.». 
              «Art. 50  (Accorpamenti  e  soppressioni  di  strutture
          amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse).
          - 1. Sono soppressi gli uffici metrici  provinciali  e  gli
          uffici  provinciali  per  l'industria,   il   commercio   e
          l'artigianato.  Sono,   inoltre,   soppressi   gli   uffici
          periferici gia' appartenenti all'Agenzia per la  promozione
          dello sviluppo per il Mezzogiorno  (Agensud),  a  decorrere
          dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione
          stralcio. 
              2. 
              3. 
              4. Il personale e le dotazioni  tecniche  degli  uffici
          metrici  provinciali  e  degli   uffici   provinciali   per
          l'industria, il commercio e l'artigianato  sono  trasferiti
          alle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
          agricoltura.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  29,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art.  29  (Ordinamento).  -  2.  Il  Ministero   delle
          attivita' produttive si avvale  degli  uffici  territoriali
          del Governo, nonche', sulla base di  apposita  convenzione,
          degli  uffici  delle  camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio
          2009,   n.   99   (Disposizioni   per   lo    sviluppo    e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia): 
              «Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.
          765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,  che  pone
          norme in materia di accreditamento e vigilanza del  mercato
          per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al  fine  di
          assicurare  la  pronta  applicazione  del   capo   II   del
          regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia  di
          accreditamento e vigilanza del mercato per quanto  riguarda
          la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   il
          regolamento (CEE) n. 339/93,  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  di  concerto  con   i   Ministri   interessati,
          provvede,entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti di natura  non
          regolamentare, alla adozione  delle  prescrizioni  relative
          alla  organizzazione   ed   al   funzionamento   dell'unico
          organismo nazionale autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento  in  conformita'   alle   disposizioni   del
          regolamento comunitario, alla definizione dei  criteri  per
          la fissazione di tariffe di  accreditamento,  anche  tenuto
          conto  degli  analoghi  sistemi   tariffari   eventualmente
          adottati dagli altri  Paesi  dell'Unione  europea,  nonche'
          alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
          da parte  dei  Ministeri  concertanti,  anche  mediante  la
          previsione della  partecipazione  di  rappresentanti  degli
          stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 
              2. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con i Ministri interessati, provvede con decreto di  natura
          non regolamentare, entro tre mesi dalla  data  di  adozione
          del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
          organismo italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,  per
          il tramite del competente ufficio, e'  autorita'  nazionale
          referente  per  le  attivita'  di   accreditamento,   punto
          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume
          le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
          assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 
              3. Per l'accreditamento delle  strutture  operanti  nei
          diversi settori per i quali sia previsto  l'accreditamento,
          il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  i   Ministeri
          interessati disciplinano  le  modalita'  di  partecipazione
          all'organismo  di  cui  al  comma  1  degli  organismi   di
          accreditamento, gia' designati per i settori di  competenza
          dei rispettivi Ministeri. 
              4.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  ne'
          minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
          interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
          con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
          a legislazione vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
          legislativo   15   febbraio   2010,    n.    23    (Riforma
          dell'ordinamento  relativo  alle   camere   di   commercio,
          industria,  artigianato  e   agricoltura,   in   attuazione
          dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99): 
              «Art. 1 (Modifiche alla  legge  29  dicembre  1993,  n.
          580). - 2. Le  camere  di  commercio  italiane,  le  unioni
          regionali delle  camere  di  commercio,  l'Unione  italiana
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura, di seguito denominata: «Unioncamere»,  nonche'
          i  loro  organismi  strumentali  costituiscono  il  sistema
          camerale  italiano.  Fanno  parte  altresi'   del   sistema
          camerale  italiano  le   camere   di   commercio   italiane
          all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo
          Stato italiano.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 42, commi 1, 2 e 3, del
          decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34  (Misure  urgenti  di
          crescita economica  e  per  la  risoluzione  di  specifiche
          situazioni di crisi) 
              «Art. 42.  (Controllo  degli  strumenti  di  misura  in
          servizio  e  sulla  vigilanza  sugli  strumenti  di  misura
          conformi alla normativa nazionale  ed  europea).  -  1.  Il
          periodo transitorio previsto all'art. 18, comma 2,  secondo
          periodo del decreto del Ministro delle  sviluppo  economico
          21 aprile 2017, n. 93, e' prorogato al 30 giugno 2020,  per
          gli  organismi  abilitati   ad   effettuare   verificazioni
          periodiche  in  conformita'  alle   disposizioni   abrogate
          dall'art. 17 del predetto decreto, che, alla  data  del  18
          marzo  2019,  dimostrino  l'avvenuta  accettazione  formale
          dell'offerta economica di accreditamento. 
              2. Gli organismi che non hanno  presentato  domanda  di
          accreditamento entro il 18 marzo 2019 possono continuare ad
          operare fino al 30 giugno 2020 a decorrere dalla data della
          domanda, da presentarsi entro il termine del  30  settembre
          2019,   dimostrando   l'avvenuta    accettazione    formale
          dell'offerta economica relativa all'accreditamento. 
              3. Le disposizioni di cui al comma  1,  sono  applicate
          fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari  del
          Ministro dello sviluppo economico, ai sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella  materia
          disciplinata dal citato decreto del Ministro dello sviluppo
          economico n. 93 del 2017.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma  1,  dell'art.
          10, commi 1 e 2, del decreto 21 aprile 2017, n. 93: 
              «Art.   4.   (Verificazione   periodica)   -   1.    La
          verificazione  periodica  degli  strumenti  di  misura   e'
          eseguita dagli  organismi  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
          lettera q) , in possesso  dei  requisiti  dell'allegato  I,
          dopo che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere. 
              (Omissis);». 
              «Art. 10 (Presupposti) - 1. La verificazione  periodica
          degli strumenti di misura di cui all'art. 1  e'  effettuata
          dagli  organismi  in  possesso  dei   requisiti   riportati
          all'allegato I. 
              2. Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno
          presentato apposita Scia per lo svolgimento di attivita' di
          verificazione periodica ai sensi del presente decreto. Tale
          elenco e' reso pubblico,  e'  consultabile  anche  per  via
          informatica e telematica e contiene almeno i seguenti dati: 
                a)   nome,   denominazione    o    ragione    sociale
          dell'organismo; 
                b) nome e cognome del responsabile delle attivita' di
          verificazione periodica; 
                c) indirizzo  completo  della  sede  legale  e  delle
          eventuali sedi operative dell'organismo; 
                d)  elementi  identificativi  assegnati,  compresi  i
          sigilli utilizzati; 
                e)  tipi  di  strumenti  dei  quali  si   esegue   la
          verificazione periodica; 
                f) recapito telefonico, di fax ed indirizzo di  posta
          elettronica certificata; 
                g) data di inizio attivita',  dell'eventuale  divieto
          di prosecuzione dell'attivita' e di cessazione; 
                h)   pubblicazione   delle    eventuali    violazioni
          accertate.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera  q)
          e dell'art. 18, comma 2, del decreto 21 aprile 2017, n. 93: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                (Omissis); 
                q)   «organismo»,   l'organismo   che   effettua   la
          verificazione periodica degli strumenti di misura a seguito
          della presentazione a Unioncamere della  Scia  dopo  essere
          stato accreditato in  conformita'  ad  una  delle  seguenti
          norme o successive revisioni: 
                1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti  per  il
          funzionamento  di  vari  tipi  di  organismi  che  eseguono
          ispezioni; 
                2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali
          per la competenza dei laboratori di prova e di  taratura  -
          come laboratorio di taratura; 
                3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065  :2012  -  Requisiti  per
          organismi che certificano prodotti, processi  o  servizi  e
          future revisioni; 
                (Omissis);». 
              «Art. 18 (Disposizioni transitorie e finali). - 2.  Gli
          organismi  gia'  abilitati  ad   effettuare   verificazioni
          periodiche in conformita'  alle  disposizioni  dei  decreti
          abrogati ai sensi  dell'art.  17,  comma  1,  riprodotte  o
          comunque non in contrasto  con  disposizioni  del  presente
          decreto,  continuano  a  svolgere  tali   attivita'   senza
          soluzione di continuita',  a  semplice  richiesta  e  senza
          oneri, e in sede di verificazione periodica degli strumenti
          sottoposti alla normativa nazionale, quando ne ricorrono le
          condizioni, utilizzano gli stessi sigilli con gli  elementi
          identificativi   assegnati   da    Unioncamere    per    la
          verificazione dei corrispondenti strumenti sottoposti  alla
          normativa europea. Le camere di commercio e  gli  organismi
          abilitati  ad  effettuare   verificazioni   periodiche   in
          conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati che  non
          trovano  corrispondenza  nelle  disposizioni  del  presente
          decreto, continuano transitoriamente  a  svolgerle  per  un
          periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore del
          presente regolamento, applicando,  in  quanto  compatibili,
          tutte  le  procedure   di   verifica,   gli   obblighi   di
          comunicazione e quelli  relativi  all'istituzione  ed  alla
          tenuta  del  libretto  metrologico  previsti  dal  presente
          regolamento.».