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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 aprile 2017, n. 93

Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea. (17G00102)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/09/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/02/2020)
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Testo in vigore dal:  4-3-2020
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Art. 4

Verificazione periodica
1. La verificazione periodica degli strumenti di misura è eseguita dagli organismi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), in possesso dei requisiti dell'allegato I, dopo che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere.
((
1-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, le Camere di commercio svolgono il servizio di verificazione periodica limitatamente agli strumenti per i quali non sia presente nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 2, almeno un Organismo di cui all'articolo 10, comma 1, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione e alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento
))
2. La verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.
3. Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previste nell'allegato IV che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verificazione è effettuata secondo la periodicità fissata nell'allegato IV e decorre dalla data dell'ultima verificazione.
4. I bolli di verificazione prima nazionale o CEE/CE o la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare apposta sui contatori del gas con portata massima fino a 10 m³/h compresi, hanno validità temporale di 15 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione. I contatori di cui al presente comma restano esclusi dalla verificazione periodica.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai contatori del gas, con portata massima fino a 10 m³/h compresi, con la conversione della temperatura che indicano il solo volume convertito.
6. I contatori di gas, di acqua, di energia elettrica attiva diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5, qualora muniti dei bolli di verificazione prima nazionale o CEE/CE e già messi in servizio, sono sottoposti alla verificazione periodica, con le modalità e periodicità previste dal presente decreto calcolate, in sede di prima applicazione, come previsto all'articolo 18, commi 4 e 6.
7. La riparazione di uno scomparto tarato di una cisterna montata su autoveicolo comporta la verifica periodica e la legalizzazione del solo scomparto, ferma la scadenza della precedente verificazione periodica.
8. Il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.
9. Le procedure di verificazione periodica di alcune tipologie di strumenti di misura sono riportate nell'allegato III.
10. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica degli strumenti di misura sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla pertinente norma nazionale o europea o, in assenza di tali disposizioni, dalla norma armonizzata o dalla Raccomandazione OIML. Per gli strumenti di misura muniti di approvazione nazionale messi in servizio entro i termini ed ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modifiche, in caso di divergenza fra norma nazionale ed europea, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono quelli previsti dalla pertinente norma europea.
11. Nei casi in cui le pertinenti norme nazionali, europee, armonizzate o raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono quelli previsti per la verificazione prima dalla vigente normativa nazionale e europea o per l'accertamento della conformità.
12. Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico contenente le informazioni di cui all'allegato V; lo stesso onere è a carico della Camera di commercio che in applicazione delle diposizioni transitorie di cui all'articolo 18, comma 1, esegue la verificazione periodica sugli strumenti già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Sul piano operativo sono adottate le opportune iniziative affinchè la compilazione del libretto metrologico possa avvenire, di norma, mediante l'utilizzo di un idoneo supporto informatico, che può essere messo a disposizione dallo stesso sistema camerale nell'intento di facilitare anche lo scambio di informazioni prescritto.
13. Nell'allegato VI sono riportati i disegni cui devono conformarsi:
a) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito positivo della verificazione periodica;
b) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito negativo del controllo successivo.
14. Nel caso in cui il contrassegno di cui al comma 13 non può essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, questo è apposto sul libretto metrologico.
15. Sono esclusi dall'obbligo della verificazione periodica gli strumenti utilizzati per funzioni di misura legali costituiti da misure lineari materializzate o misure di capacità di vetro, terracotta e monouso.
16. La verificazione periodica è eseguita dall'Organismo entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
17. L'incaricato della verificazione periodica, nei casi in cui svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, dà evidenza sul libretto metrologico di tutte le operazioni svolte.
18. Nei casi in cui l'organismo esercita anche l'attività di riparazione, la funzione di verificazione periodica è svolta in maniera distinta e indipendente da quella di riparazione; il responsabile della verificazione periodica dipende direttamente dal legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte l'organismo.
19. I sigilli applicati sugli strumenti di misura in sede di verificazione periodica da parte dell'organismo incaricato, al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o mancanti per altra qualsiasi causa, già posti a salvaguardia dell'inaccessibilità agli organi interni e dei dispositivi di taratura, salva la valutazione delle eventuali responsabilità per la carenza rilevata, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati, dal fabbricante e dalle Camere di commercio in sede di accertamento della conformità.
20. Un contatore dell'acqua, o di gas o di energia elettrica attiva o di energia termica, nonché un dispositivo di conversione di volume di gas, installato presso un'utenza con fornitura non attiva e con verificazione periodica scaduta è sostituito o sottoposto a verificazione periodica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione.