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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 agosto 2019, n. 106

Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie. (19G00113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2020
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Testo in vigore dal: 1-4-2020
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400  recante,  ai
commi 3 e 4, disposizioni in materia di decreti  ministeriali  aventi
natura regolamentare; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545,  contenente
disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di  giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione; 
  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  contenente
disposizioni sul processo tributario; 
  Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
546,  concernente  l'assistenza  tecnica  innanzi  alle   commissioni
tributarie; 
  Visto il comma 4 del citato articolo 12 del decreto legislativo  n.
546 del 1992, che prevede l'emanazione di  un  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della  giustizia,
emesso ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
1988, n.  400,  recante  la  disciplina  delle  modalita'  di  tenuta
dell'elenco dei soggetti  abilitati  all'assistenza  tecnica  innanzi
alle commissioni tributarie,  nonche'  i  casi  di  incompatibilita',
diniego, sospensione e revoca dell'iscrizione, anche sulla  base  dei
principi contenuti nel codice deontologico forense; 
  Visto l'articolo  8  del  decreto-legge  8  agosto  1996,  n.  437,
convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, contenente norme  sul
personale dell'amministrazione finanziaria; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Vista la legge 31 dicembre 2012,  n.  247,  recante  la  disciplina
dell'ordinamento  della  professione  forense,  nonche'   il   codice
deontologico forense,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie
generale n. 241 del 16 ottobre 2014; 
  Visto il decreto legislativo 24 settembre  2015,  n.  156,  recante
misure per la revisione  della  disciplina  degli  interpelli  e  del
contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6,  comma  6,  e
10, comma 1, lettere a) e b) della legge 11 marzo 2014, n. 23; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia  di
accertamento delle imposte sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68, contenente il regolamento recante disposizioni per  l'utilizzo
della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo  27  della
legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, a norma  degli  articoli  2,
comma 10-ter e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  17
luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  15  settembre
2014, recante l'individuazione e  le  attribuzioni  degli  uffici  di
livello dirigenziale non  generale  dei  dipartimenti  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo  1,  comma
2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  febbraio
2013, n. 67; 
  Sentito il Ministero della giustizia; 
  Visto il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 gennaio 2018; 
  Acquisito il parere n. 416 dell'11 luglio 2018 del Garante  per  la
protezione dei dati personali; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del
6 maggio 2019, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata  legge
n. 400 del 1988; 
 
                              Adotta:  
                       il seguente regolamento 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi  dell'articolo  12,
comma 4, del  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  le
modalita'  di  rilascio  dell'abilitazione   all'assistenza   tecnica
innanzi alle commissioni tributarie e della  tenuta  dell'elenco  dei
soggetti abilitati, nonche'  i  casi  di  incompatibilita',  diniego,
sospensione, revoca dell'iscrizione, anche sulla  base  dei  principi
contenuti nel codice deontologico forense. 
  2. L'elenco di cui al comma 1  e'  tenuto  dal  Dipartimento  delle
finanze,  Direzione  della  giustizia   tributaria,   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  d'ora  in  poi  «Direzione   della
giustizia tributaria». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              Il testo dell'art. 17, commi 3  e  4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O., cosi' recita: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale». 
              La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti  amministrativi)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              Il  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   545
          (Ordinamento  degli  organi   speciali   di   giurisdizione
          tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
          in attuazione della delega al Governo  contenuta  nell'art.
          30 della legge 30 dicembre  1991,  n.  413)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   546
          (Disposizioni sul processo tributario in  attuazione  della
          delega al Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30
          dicembre  1991,  n.  413)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O. 
              Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 31
          dicembre 1992, n. 546, cosi' recita: 
              «Art. 12 (Assistenza tecnica). - 1. Le  parti,  diverse
          dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai
          soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del  decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  devono   essere
          assistite in giudizio da un difensore abilitato. 
              2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le
          parti possono stare in giudizio senza  assistenza  tecnica.
          Per valore della lite si intende l'importo del  tributo  al
          netto degli interessi e delle eventuali  sanzioni  irrogate
          con l'atto impugnato;  in  caso  di  controversie  relative
          esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il  valore  e'
          costituito dalla somma di queste. 
              3. Sono abilitati all'assistenza tecnica,  se  iscritti
          nei relativi albi professionali o  nell'elenco  di  cui  al
          comma 4: 
                a) gli avvocati; 
                b) i soggetti iscritti nella sezione A commercialisti
          dell'albo  dei  dottori  commercialisti  e  degli   esperti
          contabili; 
                c) i consulenti del lavoro; 
                d) i soggetti di cui all'art. 63,  terzo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600; 
                e)  i  soggetti  gia'  iscritti  alla  data  del   30
          settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti  dalle
          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          per la sub-categoria tributi, in  possesso  di  diploma  di
          laurea in  giurisprudenza  o  in  economia  e  commercio  o
          equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente  alle
          materie concernenti le imposte di registro, di successione,
          i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES; 
                f) i funzionari delle associazioni di categoria  che,
          alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti  negli  elenchi
          tenuti  dalle  Intendenze   di   finanza   competenti   per
          territorio, ai  sensi  dell'ultimo  periodo  dell'art.  30,
          terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 636; 
                g) i dipendenti delle  associazioni  delle  categorie
          rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia  e  del
          lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti  delle  imprese,  o  delle
          loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
          primo comma, numero  1),  limitatamente  alle  controversie
          nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le
          imprese o loro controllate,  in  possesso  del  diploma  di
          laurea  magistrale  in  giurisprudenza  o  in  economia  ed
          equipollenti, o di diploma di ragioneria e  della  relativa
          abilitazione professionale; 
                h) i dipendenti  dei  centri  di  assistenza  fiscale
          (CAF) di cui all'art. 32 del decreto legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, e delle relative societa' di servizi, purche'
          in  possesso   di   diploma   di   laurea   magistrale   in
          giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di  diploma
          di ragioneria e della relativa abilitazione  professionale,
          limitatamente  alle  controversie  dei   propri   assistiti
          originate da adempimenti per i quali  il  CAF  ha  prestato
          loro assistenza. 
              4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d),
          e), f), g) ed h), e' tenuto dal Dipartimento delle  finanze
          del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico del bilancio dello Stato. Con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministero  della
          giustizia, emesso ai sensi dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  disciplinate   le
          modalita'  di  tenuta  dell'elenco,  nonche'  i   casi   di
          incompatibilita',  diniego,  sospensione  e  revoca   della
          iscrizione anche sulla  base  dei  principi  contenuti  nel
          codice deontologico forense.  L'elenco  e'  pubblicato  nel
          sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5. Per le controversie di  cui  all'art.  2,  comma  2,
          primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica,
          se iscritti nei relativi albi professionali: 
                a) gli ingegneri; 
                b) gli architetti; 
                c) i geometri; 
                d) i periti industriali; 
                e) i dottori agronomi e forestali; 
                f) gli agrotecnici; 
                g) i periti agrari. 
              6. Per le controversie  relative  ai  tributi  doganali
          sono   anche   abilitati   all'assistenza    tecnica    gli
          spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo. 
              7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a  6  deve  essere
          conferito l'incarico con  atto  pubblico  o  con  scrittura
          privata autenticata od anche in calce o  a  margine  di  un
          atto  del  processo,  nel  qual  caso   la   sottoscrizione
          autografa   e'   certificata   dallo   stesso   incaricato.
          All'udienza  pubblica  l'incarico  puo'  essere   conferito
          oralmente e se ne da' atto a verbale. 
              8.  Le  Agenzie  delle  entrate,  delle  dogane  e  dei
          monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato. 
              9. I soggetti in possesso dei requisiti  richiesti  nei
          commi 3, 5 e 6 possono  stare  in  giudizio  personalmente,
          ferme  restando  le  limitazioni  all'oggetto  della   loro
          attivita' previste nei medesimi commi. 
              10. Si applica  l'art.  182  del  codice  di  procedura
          civile  ed  i  relativi  provvedimenti  sono   emessi   dal
          presidente  della  commissione  o  della  sezione   o   dal
          collegio». 
              Il testo dell'art. 8 del decreto legge 8  agosto  1996,
          n. 437 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  imposizione
          diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione
          finanziaria,  di  gestioni   fuori   bilancio,   di   fondi
          previdenziali e di contenzioso tributario) pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 26 agosto  1996,  n.  199  e  convertito
          dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, cosi' recita: 
              «Art.  8  (Norme  sul  personale   dell'Amministrazione
          finanziaria). - 1. Fatte salve le ipotesi di sospensione  e
          di decadenza previste da altre norme di legge, chiunque sia
          stato definitivamente riconosciuto  colpevole  di  uno  dei
          reati contro la pubblica amministrazione  per  i  quali  e'
          prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo
          ad anni due ovvero per i medesimi reati  abbia  beneficiato
          dell'applicazione della pena su richiesta  ai  sensi  degli
          articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non
          puo' assumere o mantenere l'incarico di segretario generale
          del   Ministero   delle   finanze;   non   puo'    dirigere
          dipartimenti,  direzioni  centrali,   servizi,   divisioni,
          uffici, reparti o strutture equiparate; non  puo'  svolgere
          funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non
          puo' far parte di  alcun  organo  collegiale  che  eserciti
          funzioni proprie dell'Amministrazione  finanziaria,  sia  a
          rilevanza interna che esterna; non  puo'  far  parte  delle
          commissioni tributarie  ne'  puo'  esercitare  funzioni  di
          rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti. 
              2.  I  concorsi  di  cui  all'art.  15,  comma  3,  del
          decreto-legge 30 dicembre 1993,  n.  557,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.  133,  per
          l'assunzione del personale da  destinare  al  potenziamento
          dell'attivita' di controllo si svolgono su base regionale e
          si articolano in una prova di preselezione  consistente  in
          una serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta,
          anche a carattere teorico-pratico, ed in un  colloquio,  in
          materie attinenti al profilo  professionale  da  ricoprire.
          Alla prova scritta possono essere ammessi  soltanto  coloro
          che abbiano superato con un  minimo  di  ventuno  punti  su
          trenta la prova di preselezione in numero non superiore  al
          doppio dei posti disponibili. 
              3. Nell'art. 3, comma 232, L. 28 dicembre 1995, n. 549,
          dopo la parola: «trasferiti» sono inserite le seguenti:  «,
          anche in soprannumero».». 
              Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59) e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice
          in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga la direttiva n. 95/46/CE)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              Il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              La legge 31 dicembre 2012,  n.  247  (Nuova  disciplina
          dell'ordinamento della professione forense)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15; il  codice
          deontologico   forense   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale, Serie generale n. 241 del 16 ottobre 2014. 
              Il  decreto  legislativo  24  settembre  2015,  n.  156
          (Misure per la revisione della disciplina degli  interpelli
          e del contenzioso tributario, in attuazione degli  articoli
          6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge  11
          marzo 2014, n. 23) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
          ottobre 2015, n. 233, S.O. 
              Il reg. (CE) 27/04/2016,  n.  2016/679/UE  (Regolamento
          del  parlamento  europeo  relativo  alla  protezione  delle
          persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga la direttiva n. 95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella  G.U.U.E.  4
          maggio 2016, n. L 119. 
              Il testo dell'art. 63 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600  (Disposizioni  comuni
          in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come
          modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 156  del
          2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  ottobre  1973,
          n. 268, S.O., dispone che: 
              «Art.   63    (Rappresentanza    e    assistenza    dei
          contribuenti).  -   Presso   gli   uffici   finanziari   il
          contribuente puo' farsi  rappresentare  da  un  procuratore
          generale o speciale,  salvo  quanto  stabilito  nel  quarto
          comma. 
              La procura speciale deve essere conferita per  iscritto
          con firma autenticata. L'autenticazione non  e'  necessaria
          quando la procura e' conferita al coniuge  o  a  parenti  e
          affini entro il quarto  grado  o  a  propri  dipendenti  da
          persone  giuridiche.  Quando  la  procura  e'  conferita  a
          persone  iscritte  in  albi  professionali  o   nell'elenco
          previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla data del
          30 settembre 1993 nei ruoli dei periti  ed  esperti  tenuti
          dalle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura per la subcategoria  tributi,  in  possesso  di
          diploma  di  laurea  in  giurisprudenza  o  in  economia  e
          commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria  ovvero
          ai soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere  e),  f)
          ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,  o
          ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e
          qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,  e'
          data facolta' agli stessi rappresentanti di autenticare  la
          sottoscrizione. Quando  la  procura  e'  rilasciata  ad  un
          funzionario di un centro di assistenza  fiscale  o  di  una
          societa' di servizi di cui all'art. 11 del  regolamento  di
          cui al decreto del Ministro delle finanze 31  maggio  1999,
          n. 164,  essa  deve  essere  autenticata  dal  responsabile
          dell'assistenza fiscale del predetto centro  o  dal  legale
          rappresentante della predetta societa' di servizi. 
              Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   puo'
          autorizzare all'esercizio dell'assistenza  tecnica  davanti
          alle commissioni tributarie, se cessati  dall'impiego  dopo
          almeno venti anni di effettivo servizio di cui  almeno  gli
          ultimi dieci prestati  a  svolgere  attivita'  connesse  ai
          tributi,  gli  impiegati   delle   carriere   dirigenziale,
          direttiva  e  di  concetto  degli  enti  impositori  e  del
          Ministero nonche' gli ufficiali e ispettori  della  guardia
          di finanza. L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa
          in ogni tempo  con  provvedimento  motivato.  Le  attivita'
          connesse ai tributi sono individuate con il decreto di  cui
          all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo  31  dicembre
          1992, n. 546. 
              Ai soggetti di cui al terzo comma,  ancorche'  iscritti
          in un albo professionale, e' vietato di esercitare funzioni
          di  assistenza  e  di  rappresentanza   presso   gli   enti
          impositori e  davanti  le  commissioni  tributarie  per  un
          periodo di due anni dalla data di cessazione  del  rapporto
          d'impiego. 
              L'esercizio  delle   funzioni   di   rappresentanza   e
          assistenza in violazione del presente  articolo  e'  punito
          con  la  sanzione  amministrativa  da  euro  mille  a  euro
          cinquemila>>. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa)
          come modificato dall'art.  15,  comma  1,  della  legge  12
          novembre  2011,  n.  183  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio
          2005,  n.  68   (Regolamento   recante   disposizioni   per
          l'utilizzo della posta  elettronica  certificata,  a  norma
          dell'art.  27  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005, n. 97. 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
          febbraio 2013, n. 67  (Regolamento  di  organizzazione  del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze,  a  norma  degli
          articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2013, n. 139. 
              Il   decreto   ministeriale   del   17   luglio    2014
          (Individuazione e  attribuzioni  degli  Uffici  di  livello
          dirigenziale non generale dei  dipartimenti  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, in attuazione  dell'art.  1,
          comma 2, del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 27 febbraio  2013,  n.  67)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2014, n. 214, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il  testo  dell'art.  12,  comma  4  del  decreto
          legislativo n. 546/92 si  veda  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.