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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1993, n. 557

Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 (in G.U. 28/02/1994, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
Testo in vigore dal:  26-10-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 15

Compensi incentivanti la produttività
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare su proposta del segretario generale e sentito il consiglio di amministrazione, sono definiti i criteri generali per la corresponsione di compensi incentivanti la produttività ai fini dell'eliminazione dell'arretrato delle liquidazioni delle dichiarazioni dei contribuenti e dei relativi rimborsi e dell'aggiornamento degli archivi informatizzati dall'amministrazione finanziaria.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sarà individuato annualmente il risparmio sugli interessi connessi al pagamento dei rimborsi nonché il risparmio sui compensi pagati ad organismi esterni per l'acquisizione dei dati relativi agli archivi informatizzati. Con lo stesso decreto sarà determinata la quota degli anzidetti risparmi da destinare alla corresponsione dei compensi incentivanti.
3. Fatte salve le procedure di mobilità e tutte le disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ad eccezione del comma 6 dell'articolo 3 della medesima legge, il Ministro delle finanze è autorizzato a bandire, dal 1 gennaio 1994, concorsi per l'assunzione di mille dipendenti, da inquadrare per metà nel profilo professionale di funzionario tributario dell'ottava qualifica funzionale e per l'altra metà nel profilo professionale di collaboratore tributario della settima qualifica funzionale, da destinare al potenziamento dell'attività di controllo esclusivamente nelle sedi nelle quali, all'esito della verifica dei carichi di lavoro, si registrano maggiori carenze di organico, avuto anche riguardo al numero dei contribuenti con domicilio fiscale nella circoscrizione territoriale dell'ufficio finanziario. I vincitori dei concorsi non possono essere assunti prima del 1 gennaio 1995, né essere destinati per almeno sette anni a sedi diverse da quelle di prima assegnazione. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 50 miliardi annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'articolo 13 del presente decreto.
((6))


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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili."