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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 agosto 2019, n. 106

Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie. (19G00113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2020
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Testo in vigore dal:  1-4-2020

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante, ai commi 3 e 4, disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, contenente disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente disposizioni sul processo tributario;
Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente l'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie;
Visto il comma 4 del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina delle modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca dell'iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense;
Visto l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, contenente norme sul personale dell'amministrazione finanziaria;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la disciplina dell'ordinamento della professione forense, nonché il codice deontologico forense, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 241 del 16 ottobre 2014;
Visto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b) della legge 11 marzo 2014, n. 23;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, contenente il regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014, recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67;
Sentito il Ministero della giustizia;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 gennaio 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2019, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta:

il seguente regolamento

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le modalità di rilascio dell'abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie e della tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione, revoca dell'iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense.
2. L'elenco di cui al comma 1 è tenuto dal Dipartimento delle finanze, Direzione della giustizia tributaria, del Ministero dell'economia e delle finanze, d'ora in poi «Direzione della giustizia tributaria».
N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».
La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.
Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.
Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, così recita:
«Art. 12 (Assistenza tecnica). - 1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:
a) gli avvocati;
b) i soggetti iscritti nella sezione A commercialisti dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
c) i consulenti del lavoro;
d) i soggetti di cui all'art. 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;
g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.
4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), è tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per le controversie di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:
a) gli ingegneri;
b) gli architetti;
c) i geometri;
d) i periti industriali;
e) i dottori agronomi e forestali;
f) gli agrotecnici;
g) i periti agrari.
6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.
7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato.
All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.
8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.
9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attività previste nei medesimi commi.
10. Si applica l'art. 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio».
Il testo dell'art. 8 del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1996, n. 199 e convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, così recita:
«Art. 8 (Norme sul personale dell'Amministrazione finanziaria). - 1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non può assumere o mantenere l'incarico di segretario generale del Ministero delle finanze; non può dirigere dipartimenti, direzioni centrali, servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate; non può svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non può far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministrazione finanziaria, sia a rilevanza interna che esterna; non può far parte delle commissioni tributarie né può esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti.
2. I concorsi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire.
Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.
3. Nell'art. 3, comma 232, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dopo la parola: «trasferiti» sono inserite le seguenti: «, anche in soprannumero».».
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
La legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15; il codice deontologico forense è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 241 del 16 ottobre 2014.
Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2015, n. 233, S.O.
Il reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE (Regolamento del parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) è pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
Il testo dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 156 del 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O., dispone che:
«Art. 63 (Rappresentanza e assistenza dei contribuenti). - Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma.
La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria ovvero ai soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi.
Il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, se cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi, gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero nonché gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza. L'autorizzazione può essere revocata o sospesa in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attività connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Ai soggetti di cui al terzo comma, ancorché iscritti in un albo professionale, è vietato di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti impositori e davanti le commissioni tributarie per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.
L'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in violazione del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da euro mille a euro cinquemila>>.
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005, n. 97.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2013, n. 139.
Il decreto ministeriale del 17 luglio 2014 (Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2014, n. 214, S.O.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 12, comma 4 del decreto legislativo n. 546/92 si veda si veda nelle note alle premesse.