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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 2018, n. 152

Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto. (19G00020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/2019
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-3-2019
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento  CEE  n.
339/93; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della
navigazione; 
  Vista la legge 4 aprile 1977,  n.  135,  recante  disciplina  della
professione di raccomandatario marittimo; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121,  recante  nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista  la  legge  8  agosto  1991,  n.  264,   recante   disciplina
dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto; 
  Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni  per  il
riordino e il  rilancio  della  nautica  da  diporto  e  del  turismo
nautico; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010) e, in particolare, l'articolo 2, comma 222-ter,  in
materia di scarto degli atti di archivio; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2013) e, in particolare, l'articolo 1, commi 217,  218,
219, 220, 221 e 222; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
norme sul  Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di  statistica,  ai  sensi  dell'articolo  24
della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a
norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
  Visto il decreto  legislativo  24  gennaio  2006,  n.  36,  recante
attuazione della  direttiva  2003/98/CE  relativa  al  riutilizzo  di
documenti nel settore pubblico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice della navigazione (navigazione marittima); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe  tributaria  e  al
codice fiscale dei contribuenti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del  servizio
di informatica  del  centro  di  elaborazione  dati  della  Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n.
135,  recante  regolamento  concernente  l'approvazione  della  nuova
tabella delle circoscrizioni territoriali marittime; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizione  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto del  Ministero  delle  finanze  21  ottobre  1999,
recante comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli  uffici
marittimi e  degli  uffici  della  motorizzazione  civile  -  sezione
nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed  alle  note
di trascrizione di atti costitutivi,  traslativi  o  estintivi  della
proprieta' o di  altri  diritti  reali  di  godimento,  nonche'  alle
dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti  ed  unita'
da diporto, o quote di  essi,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 1999; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
29  luglio  2008,  n.  146,   recante   regolamento   di   attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,
recante il codice della nautica da diporto; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana n. 285 del 9 dicembre 2014; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 9 marzo 2017; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 maggio 2017; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso nell'adunanza del 26 luglio 2017; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 novembre 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 217 e seguenti, della  legge  24
dicembre  2012,  n.   228,   il   presente   regolamento   disciplina
l'organizzazione e il funzionamento del Sistema  telematico  centrale
della nautica da diporto. 
  2. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) ATCN: l'Archivio telematico centrale delle unita'  da  diporto
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali
ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    b) CED: il Centro elaborazione dati della Direzione generale  per
la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione,
gli  affari  generali   ed   il   personale   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
    c) DCI: la dichiarazione di costruzione o importazione; 
    d) Dipartimento trasporti: il Dipartimento per  i  trasporti,  la
navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
    e) Documento di navigazione: la licenza  di  navigazione  e  ogni
altro documento prescritto ai fini della navigazione delle unita'  da
diporto; 
    f) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    g) Raccomandatari: i raccomandatari marittimi di cui all'articolo
2, comma 1, della legge 4 aprile 1977, n. 135; 
    h) RID: i Registri delle imbarcazioni da diporto; 
    i) RND: i Registri delle navi da diporto; 
    l)  SISTE:  il  Sistema  telematico  centrale  della  nautica  da
diporto; 
    m) SPID: il Sistema pubblico di identita' digitale; 
    n) STED: lo Sportello telematico del diportista; 
    o) Studi di  consulenza:  le  imprese  e  le  societa'  esercenti
l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di  trasporto
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264; 
    p) UCON: l'Ufficio di  conservatoria  centrale  delle  unita'  da
diporto istituito presso l'ATCN; 
    q) UMC: gli Uffici della motorizzazione civile; 
    r) Unita' da diporto: le navi e le imbarcazioni da diporto di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e)  e  f),  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonche' i natanti da  diporto  di
cui alla lettera g) del  medesimo  articolo,  iscritti  nell'ATCN  ai
sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto  legislativo  18  luglio
2005, n. 171. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica, tra l'altro, il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il  regolamento  (CE)  9  luglio  2008,  n.  765/2008
          (Regolamento del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che
          pone norme in materia di  accreditamento  e  vigilanza  del
          mercato per  quanto  riguarda  la  commercializzazione  dei
          prodotti e che abroga il regolamento (CEE)  n.  339/93)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  13
          agosto 2008, n. L 218. 
              -  Il  regolamento  (UE)  27  aprile   2016,   n.   679
          (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del  27
          aprile 2016 relativo alla protezione delle persone  fisiche
          con riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'
          alla libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la
          direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla  protezione
          dei  dati)   e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 4 maggio 2016, n. L 119/1. 
              - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice  della
          navigazione) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. 
              - La legge 4 aprile  1977,  n.  135  (Disciplina  della
          professione di  raccomandatario  marittimo)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109. 
              - La legge 1° aprile 1981, n.  121  (Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione   della   pubblica    sicurezza)    e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
          S.O. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              -  La  legge  8  agosto  1991,   n.   264   (Disciplina
          dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei  mezzi
          di trasporto) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          agosto 1991, n. 195. 
              - La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni  per  il
          riordino e il rilancio  della  nautica  da  diporto  e  del
          turismo nautico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  14
          luglio 2003, n. 161; 
              - Si riporta l'art. 2, comma 222-ter,  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2010): 
              «Art. 2 (Disposizioni diverse). - Omissis. 
              222-ter. Al fine  del  completamento  del  processo  di
          razionalizzazione   e   ottimizzazione   dell'utilizzo,   a
          qualunque titolo, degli spazi  destinati  all'archiviazione
          della documentazione cartacea, le  Amministrazioni  statali
          procedono entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  con  le
          modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di  archivio.
          In assenza di tale attivita' di cui al  presente  comma  le
          Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota
          parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo  del
          precedente  comma  222-bis.  Le  predette   Amministrazioni
          devono comunicare annualmente all'Agenzia del  demanio  gli
          spazi  ad  uso  archivio  resisi  liberi  all'esito   della
          procedura di cui sopra,  per  consentire  di  avviare,  ove
          possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici
          allo scopo  destinati,  degli  archivi  di  deposito  delle
          Amministrazioni. 
              Omissis.». 
              - Si riporta l'art. 1, commi 217, 218, 219, 220, 221  e
          222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato-legge di stabilita' 2013): 
              «217. E' istituito,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in
          vigore della  presente  legge,  nell'ambito  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da
          diporto. Il  Sistema  include  l'ufficio  di  conservatoria
          centrale delle unita'  da  diporto,  l'archivio  telematico
          centrale  contenente  informazioni  di  carattere  tecnico,
          giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le
          navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3,  comma
          1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio  2005,
          n. 171 - Codice della  nautica  da  diporto  ed  attuazione
          della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge
          8 luglio 2003, n. 173, nonche' lo sportello telematico  del
          diportista. 
              218. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
          informativi e statistici, e' titolare del sistema di cui al
          comma 217 e del relativo trattamento dei dati. 
              219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono stabilite le  modalita'  per  l'attuazione  del
          Sistema  di  cui  al  comma   217,   comprensivamente   del
          trasferimento dei dati dai registri  cartacei  all'archivio
          telematico  a  cura  degli   uffici   marittimi   e   della
          motorizzazione   civile,    della    conservazione    della
          documentazione,  dell'elaborazione  e  fornitura  dei  dati
          delle unita'. iscritte, delle modalita' per la  pubblicita'
          degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione
          delle nuove procedure, nonche' delle  necessarie  modifiche
          delle norme di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e  c)  e
          agli articoli 2, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
          27, 29, 30, 31, 62, 63 e  65  del  decreto  legislativo  18
          luglio 2005, n. 171, Codice della  nautica  da  diporto  ed
          attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.  6
          della legge 8 luglio 2003, n. 173, in materia di  registri,
          uffici  e  licenza  di  navigazione   e   delle   correlate
          disposizioni amministrative, anche nell'intento di adeguare
          dette disposizioni al nuovo Sistema. 
              220. Nell'ambito del Sistema di cui al  comma  217,  e'
          parimenti istituito lo sportello telematico del diportista,
          allo  scopo  di  semplificare  il   regime   amministrativo
          concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla  navigazione
          delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il  regolamento
          di cui al  comma  219  disciplina  il  funzionamento  dello
          sportello,  con  particolare  riguardo  alle  modalita'  di
          iscrizione e cancellazione, al rilascio  della  licenza  di
          navigazione   e   alla   attribuzione   delle   sigle    di
          individuazione, nonche' alle procedure di trasmissione  dei
          dati  all'archivio   telematico   centrale.   Il   medesimo
          regolamento stabilisce le modalita' di partecipazione  alle
          attivita' di servizio nei confronti dell'utenza da parte di
          associazioni  nazionali  dei  costruttori,  importatori   e
          distributori di unita' da diporto le quali forniscono anche
          i numeri identificativi  degli  scafi  e  i  relativi  dati
          tecnici  al  fine  dell'acquisizione  dei  dati  utili   al
          funzionamento del sistema di cui al comma 217, nonche'  dei
          soggetti autorizzati all'attivita'  di  consulenza  per  la
          circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge  8
          agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di  corrispettivo,
          stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture. e
          dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia  e
          delle finanze affluiscono su apposito capitolo  di  entrata
          del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate,   su
          specifico   capitolo   di   spesa   del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              221.  Fino   all'integrale   attuazione   delle   nuove
          procedure quali risultanti dal regolamento di cui al  comma
          219, continua ad applicarsi la normativa vigente. 
              222. Dall'attuazione dei commi da 217 a 221 non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
          amministrazioni interessate  provvedono  all'esecuzione  di
          compiti loro affidati con le risorse umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
              - Il decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133  (Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2014,  n.
          212, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          novembre 2014, n. 164, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          11 novembre 2014, n. 262, S.O. n. 85/L. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322
          (Norme   sul   Sistema   statistico   nazionale   e   sulla
          riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  ai
          sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n.  400)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  1989,  n.
          222. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.  174,  S.O.  n.
          123/L. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93/L. 
              - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
          della nautica da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio  2003,
          n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  31  agosto
          2005, n. 202, S.O. n. 148/L. 
              -  Il  decreto  legislativo  24  gennaio  2006,  n.  36
          (Attuazione  della   direttiva   2003/98/CE   relativa   al
          riutilizzo di documenti nel settore pubblico) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37; 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          febbraio 1952, n. 328  (Approvazione  del  regolamento  per
          l'esecuzione  del  codice  della  navigazione  (Navigazione
          marittima) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
          1952, n. 94, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative  all'anagrafe
          tributaria  e  al  codice  fiscale  dei  contribuenti)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  16  ottobre  1973,  n.
          268, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          settembre  1994,  n.  634  (Regolamento  per   l'ammissione
          all'utenza  del  servizio  di  informatica  del  centro  di
          elaborazione   dati   della   Direzione   generale    della
          motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19  novembre  1994,  n.
          271. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile
          2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione  della
          nuova tabella delle circoscrizioni territoriali  marittime)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio  2000,  n.
          121. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizione
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa - Testo  A)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. n. 30/L. 
              - Il decreto del Ministero  delle  finanze  21  ottobre
          1999 (Comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli
          uffici  marittimi  e  degli  uffici  della   motorizzazione
          civile-sezione nautica, di dati e di notizie relativi  alle
          iscrizioni  ed  alle   note   di   trascrizione   di   atti
          costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta'  o  di
          altri   diritti   reali   di   godimento,   nonche'    alle
          dichiarazioni di armatore, concernenti  navi,  galleggianti
          ed unita' da diporto, o quote di essi) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione
          dell'art. 65 del decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.
          171,  recante  il  codice  della  nautica  da  diporto)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  2008,  n.
          222, S.O. n. 223/L. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          24 ottobre  2014  (Definizione  delle  caratteristiche  del
          sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di
          cittadini e imprese  (SPID),  nonche'  dei  tempi  e  delle
          modalita' di adozione  del  sistema  SPID  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni e delle  imprese)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2014, n. 285. 
              - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23  agosto
          1988  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              Omissis.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Per il testo dell'art. 1, commi 217, 218,  219,  220,
          221 e 222, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 2, comma 1, della  citata  legge  4
          aprile 1977, n. 135: 
              «Art. 2. -  E'  raccomandatario  marittimo  chi  svolge
          attivita' di raccomandazione di navi, quali  assistenza  al
          comandante nei  confronti  delle  autorita'  locali  o  dei
          terzi, ricezione o  consegna  delle  merci,  operazioni  di
          imbarco e sbarco  dei  passeggeri,  acquisizione  di  noli,
          conclusione  di  contratti  di  trasporto   per   merci   e
          passeggeri con rilascio  dei  relativi  documenti,  nonche'
          qualsiasi altra  analoga  attivita'  per  la  tutela  degli
          interessi a lui affidategli. Le predette attivita'  possono
          essere svolte per mandato espresso o  tacito  con  o  senza
          rappresentanza,  conferito  dall'armatore  o  dal  vettore,
          nonche' con  o  senza  contratto  di  agenzia  a  carattere
          continuativo od occasionale.». 
              - Si riporta l'art. 2, comma 1, della  citata  legge  8
          agosto 1991, n. 264: 
              «Art.  2  (Sviluppo  programmato  del  settore).  -  1.
          L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi  di
          trasporto  e'  esercitata  da   imprese   o   da   societa'
          autorizzate dalla provincia. Non si applica l'art. 115  del
          testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  approvato
          con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
              Omissis.». 
              - Si riporta l'art. 3 del citato decreto legislativo 18
          luglio 2005, n. 171: 
              «Art. 3 (Definizioni). - 1.  Le  costruzioni  destinate
          alla navigazione da diporto sono denominate: 
                a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione  di
          qualunque  tipo  e  con  qualunque  mezzo  di   propulsione
          destinata alla navigazione da diporto; 
                b) unita' utilizzata a fini commerciali -  commercial
          yacht: si  intende  ogni  unita'  di  cui  all'art.  2  del
          presente codice, nonche' le navi di cui  all'art.  3  della
          legge 8 luglio 2003, n. 172; 
                c) nave da diporto maggiore: si intende  ogni  unita'
          con scafo di  lunghezza  superiore  a  ventiquattro  metri,
          misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di
          stazza superiore alle 500 gross  tonnage,  di  seguito  GT,
          ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL; 
                d) nave da diporto minore: si intende ogni unita' con
          scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata
          secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e  di  stazza
          fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le  unita'  di  cui
          alla lettera e); 
                e) nave da diporto minore storica:  si  intende  ogni
          unita' con scafo  di  lunghezza  superiore  a  ventiquattro
          metri,  misurata  secondo  la  norma  armonizzata   UNI/EN/
          ISO/8666, e di  stazza  fino  a  120  GT  ovvero  100  TSL,
          costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967; 
                f) imbarcazione da diporto: si  intende  ogni  unita'
          con scafo di lunghezza superiore a dieci  metri  e  fino  a
          ventiquattro metri, misurata secondo la  norma  armonizzata
          UNI/EN/ISO/8666; 
                g) natante da diporto: si intende ogni unita' a  remi
          ovvero con scafo di lunghezza  pari  o  inferiore  a  dieci
          metri, misurata secondo la norma armonizzata  di  cui  alla
          lettera c), con esclusione delle moto d'acqua; 
                h) moto d'acqua: si intende ogni  unita'  da  diporto
          con lunghezza dello scafo inferiore a  quattro  metri,  che
          utilizza un motore di propulsione con  una  pompa  a  getto
          d'acqua come fonte primaria di propulsione  e  destinata  a
          essere azionata da una o piu' persone sedute,  in  piedi  o
          inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno.». 
              - Si riporta l'art. 27, comma  2,  del  citato  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171: 
              «Art. 27 (Natanti da diporto). - Omissis. 
              2. I natanti da diporto, a  richiesta,  possono  essere
          iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unita'  da
          diporto (ATCN) ed  in  tale  caso  ne  assumono  il  regime
          giuridico. 
              Omissis.».