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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2000, n. 135

Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/09/2015)
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Testo in vigore dal:  10-6-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, istitutivo del Ministero dei trasporti e della navigazione;
Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, come modificata da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1999, n. 171;
Ritenuta l'opportunità di procedere, sulla base dell'avviso espresso dal Consiglio di Stato con il parere n. 989/1997 nell'adunanza generale del 29 maggio 1997, alla ripubblicazione integrale aggiornata della intera tabella delle circoscrizioni territoriali marittime in conseguenza delle modificazioni alla stessa apportate successivamente alla sua approvazione;
Ritenuta anche la necessità di apportare modifiche ai limiti delle circoscrizioni territoriali dei compartimenti marittimi e circondari marittimi di Livorno e di Gallipoli, nonché dei circondari marittimi di Agropoli e Palinuro, al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima adeguando le relative strutture alle effettive necessità marittime ed alle esigenze locali;
Attesa altresì la necessità di accentrare i servizi della sezione staccata di Le Grazie accorpandoli a quelli del compartimento marittimo di La Spezia in funzione delle attuali esigenze locali;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 17/2000, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2000;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. La tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, come modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1999, n. 171, è abrogata e sostituita dalla tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2000

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione

Diliberto, Ministro della giustizia

Mattarella, Ministro della difesa

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2000

Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 31

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, fra l'altro, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera d), della legge n. 400/1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio di Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) - c) (omissis);
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
- Il testo dell'art. 1, commi 8, 9 e 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è il seguente:
"8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.
9. È istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.
10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)".
- Il codice della navigazione è stato approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327. Si trascrive il testo dell'art. 16:
"Art. 16 (Circoscrizioni del litorale della Repubblica). - Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.
Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto delegazioni di spiaggia dipendenti dall'ufficio circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede".
- Il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 328/1952. Il testo degli articoli 1 e 2 è il seguente:
"Art. 1 (Circoscrizioni). - La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime".
"Art. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). - L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.
Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia".
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 13 novembre 1956, è ora sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 699, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1994 e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1999, n. 171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999.
Nota all'art. 1:
- Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica n. 1250/1956 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1999, vedasi nelle note alle premesse.