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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2000, n. 135

Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/09/2015)
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Testo in vigore dal: 10-6-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, istitutivo
del Ministero dei trasporti e della navigazione;
  Visto  l'articolo  16  del  codice della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti  gli  articoli  1  e  2  del regolamento per l'esecuzione del
codice  della  navigazione  (navigazione  marittima),  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328;
  Vista  la  tabella  delle circoscrizioni territoriali marittime del
Ministero  dei  trasporti  e della navigazione, approvata con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  9  agosto  1956,  n.  1250,  come
modificata  da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1999, n. 171;
  Ritenuta   l'opportunita'  di  procedere,  sulla  base  dell'avviso
espresso   dal   Consiglio   di  Stato  con  il  parere  n.  989/1997
nell'adunanza  generale  del  29  maggio  1997,  alla ripubblicazione
integrale   aggiornata  della  intera  tabella  delle  circoscrizioni
territoriali marittime in conseguenza delle modificazioni alla stessa
apportate successivamente alla sua approvazione;
  Ritenuta anche la necessita' di apportare modifiche ai limiti delle
circoscrizioni  territoriali dei compartimenti marittimi e circondari
marittimi di Livorno e di Gallipoli, nonche' dei circondari marittimi
di Agropoli e Palinuro, al fine di assicurare un ottimale ed efficace
assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione
marittima  adeguando  le relative strutture alle effettive necessita'
marittime ed alle esigenze locali;
  Attesa altresi' la necessita' di accentrare i servizi della sezione
staccata  di  Le  Grazie  accorpandoli  a  quelli  del  compartimento
marittimo di La Spezia in funzione delle attuali esigenze locali;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato n. 17/2000, espresso dalla
sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  7
febbraio 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2000;
  Sulla  proposta  del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto  con  i Ministri della giustizia, della difesa e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  La  tabella  delle  circoscrizioni  territoriali  marittime del
Ministero  dei  trasporti  e della navigazione, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, come modificata
da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1999,
n.  171,  e'  abrogata  e  sostituita  dalla  tabella  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 aprile 2000
                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Bersani, Ministro dei trasporti e della
                              navigazione
                              Diliberto, Ministro della giustizia
                              Mattarella, Ministro della difesa
                              Amato,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2000
  Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 31
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                              Note alle premesse:
              - L'art.   87,   della   Costituzione   conferisce   al
          Presidente  della  Repubblica,  fra  l'altro,  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
                            legge ed i regolamenti.
              - Il  testo  dell'art.  17,  comma 1, lettera d), della
          legge  n.  400/1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          214  del  12  settembre  1988, supplemento ordinario, e' il
                                   seguente:
              "Art.  17  (Regolamenti).  - Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione  del Consiglio di
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunciarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
                 essere emanati regolamenti per disciplinare:
                                 a) - c) (omissis);
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
                                 dalla legge".
              - Il  testo dell'art. 1, commi 8, 9 e 10 della legge 24
                    dicembre 1993, n. 537, e' il seguente:
              "8.  Sono  soppressi  il  Ministero  dei trasporti e il
                      Ministero della marina mercantile.
              9.  E'  istituito  il  Ministero  dei trasporti e della
          navigazione,  al  quale  sono  trasferiti funzioni, uffici,
          personale  e  risorse  finanziarie dei soppressi Ministeri,
                   fatto salvo quanto disposto dal comma 10.
              10.  Sono  trasferite  al  Ministero  dell'ambiente  le
          funzioni  del  Ministero della marina mercantile in materia
          di  tutela  e  di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero
          dell'ambiente  si  avvale  dell'Istituto  centrale  per  la
          ricerca   scientifica   e  tecnologica  applicata  al  mare
                                   (ICRAM)".
              -  Il  codice  della navigazione e' stato approvato con
          R.D. 30 marzo 1942, n. 327. Si trascrive il testo dell'art.
                                      16:
              "Art.    16    (Circoscrizioni   del   litorale   della
          Repubblica).  -  Il  litorale della Repubblica e' diviso in
          zone  marittime;  le zone sono suddivise in compartimenti e
                             questi in circondari.
              Alla  zona  e'  preposto  un  direttore  marittimo,  al
          compartimento  un capo del compartimento, al circondario un
          capo  del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui
          ha  sede  l'ufficio della direzione marittima, il direttore
          marittimo  e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del
          circondario  in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il
             capo del compartimento e' anche capo del circondario.
              Negli  approdi  di maggiore importanza in cui non hanno
          sede  ne'  l'ufficio  del  compartimento  ne' l'ufficio del
          circondario   sono   istituiti   uffici   locali  di  porto
          delegazioni    di    spiaggia    dipendenti    dall'ufficio
                                circondariale.
              Il  capo del compartimento, il capo del circondario e i
          capi   degli   altri   uffici   marittimi  dipendenti  sono
            comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede".
              -  Il  regolamento  per  l'esecuzione  del codice della
          navigazione  (navigazione marittima) e' stato approvato con
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 328/1952. Il
                  testo degli articoli 1 e 2 e' il seguente:
              "Art.  1  (Circoscrizioni).  -  La determinazione delle
          circoscrizioni  marittime  di  cui all'art. 16 del codice e
          della  loro estensione territoriale lungo il litorale dello
          Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
              Con decreto del Presidente della Repubblica e' altresi'
          stabilita,  agli  effetti  previsti  dal  codice e da altre
          leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno
             dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime".
              "Art.  2  (Denominazione  degli  uffici  marittimi).  -
          L'ufficio  della  zona  marittima  e'  denominato direzione
          marittima,   l'ufficio  del  compartimento  capitaneria  di
          porto,  l'ufficio  del  circondario  ufficio  circondariale
                                  marittimo.
              Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore
          importanza   in  cui  non  hanno  sede  ne'  l'ufficio  del
          compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati
             ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia".
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          9 agosto 1956, n. 1250, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  288 del 13 novembre 1956, e' ora sostituito dal decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  5 ottobre 1994, n. 699,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre
          1994  e  modificato,  da ultimo, dal decreto del Presidente
          della  Repubblica  17 maggio 1999, n. 171, pubblicato nella
                 Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999.
                               Nota all'art. 1:
              - Per  quanto  concerne il decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  1250/1956 e il decreto del Presidente della
           Repubblica n. 171/1999, vedasi nelle note alle premesse.