LEGGE 8 luglio 2003, n. 172

Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.

note: Entrata in vigore della legge: 29-7-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2018)
Testo in vigore dal: 13-2-2018
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 3. 
(Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche). 
   1. Possono essere iscritte  nel  Registro  internazionale  di  cui
all'articolo  1  del  decreto-legge  30  dicembre   1997,   n.   457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e
successive  modificazioni,  ed  essere  assoggettate  alla   relativa
disciplina, le navi con scafo  di  lunghezza  superiore  a  24  metri
((...)), adibite  in  navigazione  internazionale  esclusivamente  al
noleggio per finalita' turistiche. 
   2.  Le  navi  di  cui  al   comma   1,   iscritte   nel   Registro
internazionale: 
     a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un  numero  non
superiore a 12, escluso l'equipaggio; 
     b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno  degli
organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998,
n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19  maggio  2000,  n.
169; 
     c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione  previste
dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3. 
   3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, e' emanato il regolamento di sicurezza recante le norme
tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al  comma
1. 
   4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma  con  equipaggio
di due persone, piu' il comandante, di  nazionalita'  italiana  o  di
altro  Stato  membro  dell'Unione   europea.   Qualora   lo   ritenga
necessario, il comandante puo' aggiungere  all'equipaggio  componenti
di altra nazionalita'. 
   5. Alle navi di cui al comma  1  non  si  applica  la  limitazione
concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'articolo  1,  comma
5, del decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  1998,  n.  30,  e  successive
modificazioni. 
   6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione  di  quelle
di  cui  al  comma  3,  hanno  effetto  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del  regolamento  di  cui  al
comma 2, lettera c). 
   7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni  di  euro  per
l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2005,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. 
   8. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.