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DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171

Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-9-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  13-2-2018
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Art. 25


Bandiera nazionale e
((numeri))
di individuazione
((dell'unità))
1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte
(( nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ))
espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte
((da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici))
. Dopo il numero di
((individuazione))
è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.
((
1-bis. Le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione già assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione.
))
2. Le caratteristiche
((dei numeri))
di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto
((...))
con un
((numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia già stata utilizzata per l'identificazione di altra unità da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume.))
.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229))
.