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DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171

Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-9-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 13-2-2018
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante  «Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003»,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2003/44/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul
ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari   ed
amministrative degli Stati  membri  riguardanti  le  imbarcazioni  da
diporto; 
  Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
recante norme sulla navigazione da diporto; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n.  436,  recante
attuazione della direttiva  94/25/CE  in  materia  di  progettazione,
costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto; 
  Visto il decreto  legislativo  11  giugno  1997,  n.  205,  recante
disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  14
agosto 1996, n. 436; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.
431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche; 
  Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e  successive  modificazioni,
recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica,  ed
in  particolare  l'articolo  6,  recante  delega   al   Governo   per
l'emanazione del codice delle disposizioni legislative sulla  nautica
da diporto; 
  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 15 ottobre 2004 e del 20 maggio 2005; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 3 marzo 2005; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1° luglio 2005; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e
del Ministro delle politiche comunitarie, di concerto con i  Ministri
degli affari esteri, dell'economia e  delle  finanze,  della  salute,
delle comunicazioni,  per  la  funzione  pubblica,  della  giustizia,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  delle  attivita'
produttive; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
  ((1.  Le  disposizioni  del  presente  codice  si  applicano   alla
navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente  lusori  o
anche commerciali, mediante le  unita'  di  cui  all'articolo  3  del
presente codice, nonche' alle navi di cui all'articolo 3 della  legge
8 luglio 2003, n. 172.)) 
  ((1-bis. Le disposizioni del  presente  codice  si  applicano  alle
unita' di cui all'articolo  3  che  navigano  in  acque  marittime  e
interne, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8
luglio 2003, n. 172, e dal decreto-legge 30 dicembre  1997,  n.  457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.)) 
  2. Ai fini del  presente  codice  si  intende  per  navigazione  da
diporto quella effettuata in  acque  marittime  ed  interne  a  scopi
sportivi  o  ricreativi  e  senza  fine  di  lucro,  nonche'   quella
esercitata a  scopi  commerciali,  anche  mediante  le  navi  di  cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma  restando  la
disciplina ivi prevista. 
  3. Per quanto non previsto  dal  presente  codice,  in  materia  di
navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi
di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice  della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e  le
relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle  norme  del
codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono  equiparate
alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci
tonnellate,  se  a  propulsione  meccanica,   ed   alle   venticinque
tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera  detta
stazza, fino al limite di ventiquattro metri.