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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 41

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018». (18G00065)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/2018
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-5-2018
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; 
  Viste le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37 del citato decreto
legislativo  n.  217  del  2005,  che  disciplinano  il  procedimento
negoziale  per  l'emanazione  di  un  decreto  del  Presidente  della
Repubblica relativo al personale non direttivo e  non  dirigente  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Viste  le  disposizioni  dell'articolo  35   del   citato   decreto
legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalita' di  costituzione
della delegazione di parte pubblica e  della  delegazione  sindacale,
tra le quali intercorre il procedimento negoziale; 
  Visto il decreto del Ministro per  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione in data 3  agosto  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016, relativo  alla  individuazione
della delegazione sindacale che  partecipa  alle  trattative  per  la
definizione dell'Accordo sindacale  relativo  al  triennio  2016-2018
riguardante il personale non direttivo  e  non  dirigente  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre  2007,
recante «Recepimento dell'accordo  sindacale  per  il  personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e  al  biennio  economico
2006-2007»; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  7  maggio  2008,
recante  «Recepimento  dell'accordo  sindacale  integrativo  per   il
personale non direttivo e  non  dirigente  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre  2010,
n. 251, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il  personale
non direttivo e non dirigente del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco (biennio economico 2008-2009)»; 
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  97  «Disposizioni
recanti modifiche al  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,
concernente le funzioni e i compiti del Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,
concernente l'ordinamento  del  personale  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione  delle  funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi  dell'articolo  8,
comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo
e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al
triennio  2016-2018,  sottoscritta,   ai   sensi   delle   richiamate
disposizioni del decreto legislativo n.  217  del  2005,  in  data  8
febbraio 2018 dalla delegazione di parte pubblica  e  dalle  seguenti
organizzazioni sindacali, rappresentative sul  piano  nazionale:  FNS
CISL,  UIL  PA  VV.F.,  FP  CGIL  VV.F.,  CO.NA.PO.,  CONFSAL  VV.F.;
l'organizzazione sindacale  USB  PI  VV.F.  non  ha  sottoscritto  la
predetta ipotesi; 
  Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016), l'articolo 1, comma 365, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo  1,  comma
1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 27  febbraio  2017  di  «Ripartizione  del  Fondo  istituito  dal
predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.  232
(legge di bilancio 2017)», e l'articolo  1,  commi  679  e  seguenti,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018); 
  Visto l'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo  n.  217  del
2005; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 febbraio 2018, con la quale e'  stata  approvata,  ai
sensi del citato articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 217
del 2005, previa verifica  delle  compatibilita'  finanziarie  ed  in
assenza delle osservazioni di cui al comma 3  del  medesimo  articolo
37, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non  direttivo  e
non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  relativa  al
triennio economico 2016-2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Ambito di applicazione e durata 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 34 del  decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, il presente decreto disciplina  gli  aspetti  economici
relativi agli incrementi retributivi del personale  non  direttivo  e
non dirigente del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  per  il
triennio economico 2016-2018. 
  2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a  tre  mesi  dalla
scadenza del periodo contrattuale di cui al precedente  comma  1,  al
personale di cui al comma 1  e'  riconosciuta,  a  partire  dal  mese
successivo, un'anticipazione dei  benefici  complessivi  che  saranno
attribuiti dall'accordo relativo al triennio successivo recepito  con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del citato  articolo
34, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, pari al
trenta per  cento  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  armonizzato
(I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi  dei  beni  energetici
importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori
tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al  cinquanta
per cento del  predetto  indice  e  cessa  di  essere  erogato  dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal medesimo decreto  del
Presidente della Repubblica. La predetta  anticipazione  e'  comunque
riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in  sede
di definizione delle risorse contrattuali. 
  3. Con successivo accordo, ai sensi del medesimo  articolo  34  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, saranno disciplinati gli
aspetti giuridici e i correlati istituti retributivi del  trattamento
economico accessorio del personale non direttivo e non dirigente  del
Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  per  il  triennio  normativo
2016-2018. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
                
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
          "Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre
          2004, n. 252" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249. 
              Si riporta il testo degli articoli  34,  35  e  37  del
          decreto legislativo n. 217 del 2005,  recante  "Ordinamento
          del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  a
          norma dell'articolo 2 della legge  30  settembre  2004,  n.
          252": 
              "Art. 34. Ambito di applicazione 
              1.  La  definizione  degli  aspetti  economici   e   di
          determinati aspetti giuridici del rapporto di  impiego  del
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco  avviene  attraverso  un   apposito
          procedimento negoziale, nell'ambito del  comparto  autonomo
          di negoziazione denominato «vigili  del  fuoco  e  soccorso
          pubblico». 
              2. Il procedimento negoziale  di  cui  al  comma  1  si
          conclude con l'emanazione  di  un  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, la cui  disciplina  ha  durata  triennale
          tanto per la parte economica che normativa. 
              3.  Nei  casi  in  cui  le  disposizioni  generali  sul
          pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva  e
          si  verte   in   materie   diverse   da   quelle   indicate
          nell'articolo 36 e non disciplinate per  il  personale  non
          direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco da particolari  disposizioni  di  legge,  per  lo
          stesso personale si  provvede,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della
          Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  per  la
          funzione pubblica  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              Art. 35. Delegazioni negoziali 
              1.  Il  procedimento  negoziale  intercorre   tra   una
          delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per  la
          funzione  pubblica,  che  la  presiede,  e   dai   Ministri
          dell'interno  e  dell'economia  e  delle  finanze,  o   dai
          Sottosegretari di Stato  rispettivamente  delegati,  e  una
          delegazione delle organizzazioni sindacali  rappresentative
          sul piano nazionale  del  personale  non  direttivo  e  non
          dirigente  del  Corpo  nazionale  dei  vigili   del   fuoco
          individuate  con  decreto  del  Ministro  per  la  funzione
          pubblica, in conformita' alle disposizioni vigenti  per  il
          pubblico  impiego  in   materia   di   accertamento   della
          rappresentativita' sindacale, misurata  tenendo  conto  del
          dato associativo e del dato  elettorale;  le  modalita'  di
          espressione  di  quest'ultimo,   le   relative   forme   di
          rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le
          suddette delegazioni di  parte  pubblica  e  sindacale  con
          apposito accordo recepito con  il  decreto  del  Presidente
          della Repubblica di cui all'articolo 34, comma 2, in attesa
          della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per  la
          funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo." 
              "Art. 37. Procedura di negoziazione 
              1. La procedura negoziale e' avviata dal  Ministro  per
          la  funzione  pubblica  almeno  quattro  mesi  prima  della
          scadenza dei termini di cui all'articolo 34,  comma  2.  Le
          trattative si svolgono tra i soggetti di  cui  all'articolo
          35 e si concludono con la sottoscrizione di  un'ipotesi  di
          accordo. 
              2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
          alla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo,  verifica,
          sulla   base   della   rappresentativita'   accertata   per
          l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 35, che
          le   organizzazioni    sindacali    aderenti    all'ipotesi
          rappresentino piu' del cinquanta per cento come  media  tra
          il dato associativo e il dato elettorale, ovvero almeno  il
          sessanta per cento del dato elettorale. 
              3. Le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti  possono
          trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri  e  ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro osservazioni entro il termine di cinque  giorni  dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 
              4. L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da  prospetti
          contenenti l'individuazione del  personale  interessato,  i
          costi  unitari  e  gli  oneri  riflessi   del   trattamento
          economico, nonche'  la  quantificazione  complessiva  della
          spesa,  diretta  e  indiretta,  con   l'indicazione   della
          copertura finanziaria complessiva per l'intero  periodo  di
          validita'. L'ipotesi di  accordo  non  puo'  in  ogni  caso
          comportare, direttamente o indirettamente, anche  a  carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a  quanto  stabilito  nel   documento   di   programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria, nonche' nel bilancio. 
              5. Il Consiglio dei  Ministri,  entro  quindici  giorni
          dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
          compatibilita'  finanziarie  ed  esaminate   le   eventuali
          osservazioni di  cui  al  comma  3,  approva  l'ipotesi  di
          accordo e il relativo  schema  di  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio  di
          Stato. Nel caso in cui l'accordo  non  sia  definito  entro
          novanta giorni  dall'inizio  delle  procedure,  il  Governo
          riferisce alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai  rispettivi
          regolamenti. 
              6. Nel caso in cui la  Corte  dei  conti,  in  sede  di
          esercizio del  controllo  preventivo  di  legittimita'  sul
          decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o  elementi
          integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20, le  controdeduzioni  devono  essere
          trasmesse entro quindici giorni.". 
              Il  decreto  del  Ministro  per  semplificazione  e  la
          pubblica  amministrazione  del  3  agosto   2016,   recante
          "Individuazione della delegazione sindacale  che  partecipa
          al procedimento negoziale per la  definizione  dell'accordo
          per il triennio 2016-2018,  riguardante  il  personale  non
          direttivo e non dirigente del Corpo  nazionale  dei  Vigili
          del fuoco" e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  7
          settembre 2016, n. 209. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 29  novembre
          2007, recante "Recepimento dell'accordo  sindacale  per  il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco,  relativo  al  quadriennio  normativo
          2006-2009  e  al  biennio  economico  2006-2007"  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12. 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  7  maggio
          2008,   recante   "Recepimento    dell'accordo    sindacale
          integrativo per il personale non direttivo e non  dirigente
          del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco"  e'   stato
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 19  novembre
          2010, n. 251, recante "Recepimento  dell'accordo  sindacale
          per il personale non direttivo e non  dirigente  del  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco  -   biennio   economico
          2008-2009" e' stato pubblicato  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2011, n. 25. 
              Il decreto legislativo 29 maggio  2017  n.  97  recante
          "Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni  pubbliche.",  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144. 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  466  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2016": 
              "466.  Per  il  triennio  2016-2018,  in   applicazione
          dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
          dipendente  dalle  amministrazioni  statali  in  regime  di
          diritto pubblico, gli oneri posti  a  carico  del  bilancio
          statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2016.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  365,  della
          legge  11  dicembre  2016  n.  232  recante  "Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019": 
              "365.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della  difesa,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  una  dotazione  di  1.480
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': 
              a) determinazione, per l'anno 2017 e  a  decorrere  dal
          2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto  a  quelli  previsti
          dall'articolo 1, comma 466, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a  carico
          del bilancio dello Stato per la  contrattazione  collettiva
          relativa   al   triennio    2016-2018    in    applicazione
          dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
          dipendente  dalle  amministrazioni  statali  in  regime  di
          diritto pubblico; 
              b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno
          2018, del  finanziamento  da  destinare  ad  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle  facolta'
          assunzionali previste a legislazione  vigente,  nell'ambito
          delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi  di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  le
          agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli  articoli
          62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli
          enti pubblici non economici e  gli  enti  pubblici  di  cui
          all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte
          a  fronteggiare  indifferibili  esigenze  di  servizio   di
          particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi
          fabbisogni, nei limiti delle vacanze  di  organico  nonche'
          nel rispetto dell'articolo 30 del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  30  ottobre  2013,  n.  125.  Le   assunzioni   sono
          autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione
          e la pubblica amministrazione, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
              c) definizione,  dall'anno  2017,  dell'incremento  del
          finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
          la piena attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  8,
          comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge  7  agosto
          2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244,  ovvero,  per  il  solo  anno  2017,
          proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
          comma 972, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  con  la
          disciplina e le modalita' ivi previste. Al  riordino  delle
          carriere del personale non dirigente  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle  peculiari
          condizioni di impiego professionale del personale  medesimo
          nelle  attivita'  di  soccorso  pubblico,  rese  anche   in
          contesti emergenziali, sono altresi'  destinati  una  quota
          parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti  del
          predetto   personale   aventi   carattere   di    certezza,
          continuita' e stabilita', per un importo massimo  annuo  di
          5,3 milioni  di  euro,  i  risparmi  strutturali  di  spesa
          corrente gia' conseguiti, derivanti  dall'ottimizzazione  e
          dalla razionalizzazione dei  settori  di  spesa  del  Corpo
          nazionale dei vigili  del  fuoco  relativi  alle  locazioni
          passive delle sedi di servizio,  ai  servizi  di  mensa  al
          personale  e  ai  servizi  assicurativi  finalizzati   alla
          copertura dei rischi aeronautici, nonche' una  quota  parte
          del fondo istituito dall'articolo 1,  comma  1328,  secondo
          periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In  sede  di
          prima applicazione, le risorse destinate alle finalita'  di
          cui al precedente periodo sono determinate  in  misura  non
          inferiore a 10 milioni di euro.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  1,  lettera
          a) del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          del 27 febbraio 2017 recante "Ripartizione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.
          232 - Legge di bilancio 2017": 
              Art. 1. Ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma
          365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 
              1. La dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 365,
          della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  come  ridotta  per
          effetto dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio
          2017, n. 8, pari a 1.479,12 milioni di euro per l'anno 2017
          ed a 1.928,24 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2018,
          e' ripartita come segue: 
              a) 600 milioni di euro per l'anno 2017 e 900 milioni di
          euro a decorrere  dall'anno  2018  quali  oneri  aggiuntivi
          rispetto a quelli previsti dall'art. 1,  comma  466,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, a carico del bilancio dello
          Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio
          2016-2018  in  applicazione  dell'art.  48,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  per  i
          miglioramenti  economici  del  personale  dipendente  dalle
          amministrazioni statali in regime di diritto pubblico; 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  679  della
          legge  27  dicembre  2017,  n.  205  recante  "Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020": 
              "679. Per il  triennio  2016-2018  gli  oneri  posti  a
          carico del bilancio statale, in applicazione  dell'articolo
          48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e per i miglioramenti economici  del  personale  dipendente
          dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico
          sono complessivamente determinati in 300  milioni  di  euro
          per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno  2017  e
          in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il testo dell'articolo 34 del  decreto  legislativo
          n. 217 del 2005 si vedano le note alle premesse.