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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 2017, n. 146

Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. (17G00162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/2018)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-10-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016) ed in particolare l'articolo 1,  comma  163,  che
stabilisce che «con regolamento da adottare  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti i criteri di  riparto  tra  i  soggetti  beneficiari  e  le
procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui  alla  lettera
b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche
e televisive locali per la realizzazione  di  obiettivi  di  pubblico
interesse, quali la promozione del pluralismo  dell'informazione,  il
sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento  dei  livelli
qualitativi dei contenuti  forniti  e  l'incentivazione  dell'uso  di
tecnologie innovative.»; 
  Visto il decreto legislativo del 31 luglio 2005,  n.  177,  recante
testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare  l'articolo
12, che prevede la determinazione dei criteri e delle  modalita'  per
la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi   ed   ausili
finanziari; 
  Vista la legge 31 luglio  1997,  n.  249,  concernente  istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; 
  Vista la legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  concernente  misure  di
finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo,  ed  in
particolare l'articolo 45, comma 3; 
  Visto il decreto-legge 30 gennaio  1999,  n.  15,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva  e  per
evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti  nel
settore radiotelevisivo; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2001) ed, in particolare, l'articolo 145, commi 18 e 19; 
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2002) ed, in particolare, l'articolo 52, comma 18; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice
delle comunicazioni elettroniche, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre
2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 238 del 10 ottobre 2008, concernente la definizione del calendario
per il passaggio definitivo  alla  trasmissione  televisiva  digitale
terrestre delle 16 aree tecniche - aree all digital - in cui e' stato
suddiviso il territorio nazionale; 
  Considerato che, in attuazione del  calendario  di  cui  al  citato
decreto del Ministro dello sviluppo economico 10  settembre  2008,  e
successive modificazioni, la  transizione  alla  tecnologia  digitale
terrestre si e' conclusa nel 2012; 
  Considerato che l'esercizio dell'attivita'  televisiva  in  tecnica
digitale non avviene in regime concessorio ma tramite il rilascio  di
diritti d'uso agli operatori di rete e autorizzazioni ai fornitori di
servizi media audiovisivi; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre  2004,
n.  292,  concernente  regolamento  recante  nuove   norme   per   la
concessione alle emittenti televisive locali  dei  benefici  previsti
dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre  2002,
n. 225,  concernente  regolamento  recante  modalita'  e  criteri  di
attribuzione del contributo  previsto  dall'articolo  52,  comma  18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le  emittenti  radiofoniche
locali; 
  Visto il codice di autoregolamentazione in materia di televendite e
spot di televendita di beni e servizi di astrologia,  di  cartomanzia
ed assimilabili, di servizi relativi  ai  pronostici  concernenti  il
gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l'assetto
del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002  e  sottoscritto  dalle
emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002; 
  Visto il codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori  in
TV,  approvato  dalla   Commissione   per   l'assetto   del   sistema
radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle  emittenti  e
dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002; 
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie   nelle
comunicazioni 23 giugno 2011, n. 353, concernente  nuovo  regolamento
relativo  alla  radiodiffusione  televisiva  terrestre   in   tecnica
digitale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  155  del  6  luglio
2011; 
  Vista le delibera AgCom n. 402/15/CONS recante modifica  del  Piano
nazionale di assegnazione  delle  frequenze  per  la  radiodiffusione
televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione  dell'articolo  6,
comma  8,  della  legge  21  febbraio  2014,  n.  9,   e   successive
modificazioni, come modificato  dall'articolo  1,  comma  147,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24  febbraio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio  2017,
recante individuazione  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016), ed in particolare l'articolo 1, commi da  160  a
164; 
  Vista la legge 26 ottobre 2016, n.  198,  recante  istituzione  del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione  e  deleghe
al  Governo  per  la  ridefinizione  della  disciplina  del  sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica  e
televisiva locale, della  disciplina  di  profili  pensionistici  dei
giornalisti e della composizione e  delle  competenze  del  Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
concessione  del  servizio   pubblico   radiofonico,   televisivo   e
multimediale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 marzo 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 22 giugno 2017; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 agosto 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento, in attuazione  dell'articolo  1,  comma
163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disciplina  i  criteri  di
riparto e le procedure di  erogazione  delle  risorse  dell'esercizio
finanziario 2016 presenti  sull'apposito  capitolo  di  bilancio  del
Ministero dello sviluppo economico e, per gli anni successivi,  della
quota delle risorse del  Fondo  per  il  pluralismo  e  l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo  1,  comma  160,  lettera  b),
della predetta legge n. 208 del 2015, assegnata  al  Ministero  dello
sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26
ottobre  2016,  n.  198,  in  favore  delle  emittenti  televisive  e
radiofoniche locali, come individuate dall'articolo 3  e  di  seguito
definite anche «emittenti». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
            Note alle premesse: 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazz. Uff.  12  settembre  1988,  n.  214,
          S.O.: 23 agosto 1988 n. 400. 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari (33); 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (35) (36). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8-novies  del
          decreto-legge 8 aprile 2008, n.  59  (Disposizioni  urgenti
          per l'attuazione di obblighi comunitari e  l'esecuzione  di
          sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008,  n.  84:
          decreto-legge. 8 aprile 2008 n. 59. 
              «Art. 8-novies. (Modifica all'articolo 15, comma 1, del
          testo unico  della  radiotelevisione,  di  cui  al  decreto
          legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e abrogazione del comma
          12 dell'articolo 25 della legge  3  maggio  2004,  n.  112.
          Parere motivato nell'ambito della procedura  di  infrazione
          n. 2005/5086). -  In vigore dal 29 aprile 2012. 1.Il  comma
          1 dell'articolo 15 del testo unico della  radiotelevisione,
          di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.  177,  e'
          sostituito dal seguente: 
                «1. Fatti salvi i criteri e  le  procedure  specifici
          per la concessione dei diritti di uso delle  radiofrequenze
          per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal  codice
          delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui   al   decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli
          obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri  obiettivi
          di interesse generale, la  disciplina  per  l'attivita'  di
          operatore  di  rete  su  frequenze  terrestri  in   tecnica
          digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e
          della  direttiva  2002/77/CE  della  Commissione,  del   16
          settembre  2002.  Tale  attivita'  e'  soggetta  al  regime
          dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del
          citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n. 259, e successive modificazioni». 
                2. Le licenze individuali gia'  rilasciate  ai  sensi
          del regolamento di cui  alla  deliberazione  dell'Autorita'
          per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS  del  15
          novembre 2001, pubblicata nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive
          modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          sono convertite, su iniziativa del Ministero dello sviluppo
          economico, nel rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          articolo e di quelle comunitarie. E' abrogato il  comma  12
          dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112. 
                3. Fermo  restando  quanto  stabilito  dalla  vigente
          normativa in  materia  di  radiodiffusione  televisiva,  il
          trasferimento di frequenze tra  due  soggetti  titolari  di
          autorizzazione generale avviene nel rispetto  dell'articolo
          14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di  cui  al
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 
                4. Nel corso della progressiva attuazione  del  piano
          nazionale di assegnazione  delle  frequenze  televisive  in
          tecnica  digitale  terrestre,  nel  rispetto  del  relativo
          programma di attuazione di cui all'articolo 42,  comma  11,
          del citato testo unico di cui  al  decreto  legislativo  31
          luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle  frequenze  per
          l'esercizio  delle   reti   televisive   digitali   saranno
          assegnati,  in  conformita'  ai   criteri   di   cui   alla
          deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorita' per le garanzie
          nelle comunicazioni, del 7 aprile  2009,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  99  del  30  aprile  2009,   fatta
          eccezione per i punti 6,  lettera  f),  7  e  8,  salvo  il
          penultimo capoverso,  dell'allegato  A,  nel  rispetto  dei
          principi  stabiliti  dal  diritto  comunitario,  basate  su
          criteri  obiettivi,  proporzionati,   trasparenti   e   non
          discriminatori. 
                5. Al fine di rispettare la previsione  dell'articolo
          2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio  2001,  n.  5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20  marzo  2001,
          n. 66, e successive modificazioni, e di dare attuazione  al
          piano di assegnazione  delle  frequenze,  con  decreto  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  non  avente   natura
          regolamentare, d'intesa con  l'Autorita'  per  le  garanzie
          nelle comunicazioni, e' definito, entro tre mesi (22) dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, un calendario per il passaggio definitivo
          alla  trasmissione  televisiva   digitale   terrestre   con
          l'indicazione delle aree territoriali interessate  e  delle
          rispettive scadenze.". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dei commi 160 e 163 dell'articolo
          1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  di  stabilita'  2016),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302 - S.O. n. 70: 
                «160. Per gli anni dal 2016  al  2018,  le  eventuali
          maggiori entrate versate a titolo di canone di  abbonamento
          alla televisione rispetto alle somme gia' iscritte  a  tale
          titolo nel bilancio di  previsione  per  l'anno  2016  sono
          riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del
          loro ammontare per l'anno 2016  e  del  50  per  cento  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere  destinate:  a)
          all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia  reddituale
          prevista  dall'articolo  1,  comma  132,  della  legge   24
          dicembre  2007,  n.  244,  ai  fini  della  esenzione   dal
          pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di
          soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni; b)
          al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50  milioni
          di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il pluralismo  e
          l'innovazione dell'informazione, da istituire  nello  stato
          di previsione del Ministero dello sviluppo economico; c) al
          Fondo per la riduzione  della  pressione  fiscale,  di  cui
          all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.
          147,  e  successive  modificazioni.  Le  somme  di  cui  al
          presente comma sono  ripartite  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  che  stabilisce  altresi'   le
          modalita' di fruizione dell'esenzione di cui  alla  lettera
          a),   ferma   restando   l'assegnazione    alla    societa'
          RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa  della  restante  quota
          delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone
          di abbonamento.  Le  quote  delle  entrate  del  canone  di
          abbonamento gia' destinate  dalla  legislazione  vigente  a
          specifiche   finalita'   sono   attribuite    sulla    base
          dell'ammontare delle predette somme iscritte  nel  bilancio
          di  previsione  per  l'anno  2016,  ovvero   dell'ammontare
          versato al predetto titolo nell'esercizio  di  riferimento,
          se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme  di  cui
          al  presente  comma  non  impegnate  in  ciascun  esercizio
          possono esserlo in quello successivo. 
                163.   Con   regolamento   da   adottare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, e successive modificazioni, su proposta  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri  di
          riparto tra  i  soggetti  beneficiari  e  le  procedure  di
          erogazione delle risorse del Fondo di cui alla  lettera  b)
          del comma 160,  da  assegnare  in  favore  delle  emittenti
          radiofoniche e televisive locali per  la  realizzazione  di
          obiettivi di pubblico interesse, quali  la  promozione  del
          pluralismo dell'informazione, il sostegno  dell'occupazione
          nel settore, il miglioramento dei livelli  qualitativi  dei
          contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie
          innovative.». 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 1 della
          legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il
          pluralismo e l'innovazione dell'informazione e  deleghe  al
          Governo per la ridefinizione della disciplina del  sostegno
          pubblico per  il  settore  dell'editoria  e  dell'emittenza
          radiofonica  e  televisiva  locale,  della  disciplina   di
          profili pensionistici dei giornalisti e della  composizione
          e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine  dei
          giornalisti),  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   31
          ottobre 2016, n. 255: 
              «Art. 1 (Istituzione del  Fondo  per  il  pluralismo  e
          l'innovazione dell'informazione). - (Omissis). 
              4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, per gli  interventi  di  rispettiva  competenza,
          sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri,  adottato  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e dell'economia  e  delle
          finanze.  Le  somme  non  impegnate  in  ciascun  esercizio
          possono esserlo in quello successivo.  Le  risorse  di  cui
          alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
          50 per cento tra  le  due  amministrazioni;  i  criteri  di
          ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b)  del
          medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni  esistenti
          tra  le  risorse  destinate   al   sostegno   dell'editoria
          quotidiana e periodica  e  quelle  destinate  all'emittenza
          radiofonica e televisiva a livello locale.  Il  decreto  di
          cui al primo periodo puo'  prevedere  che  una  determinata
          percentuale del Fondo sia  destinata  al  finanziamento  di
          progetti comuni che incentivino l'innovazione  dell'offerta
          informativa nel campo dell'informazione  digitale  attuando
          obiettivi di  convergenza  multimediale.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,   sono   definiti   i
          requisiti soggettivi, i  criteri  e  le  modalita'  per  la
          concessione  di  tali  finanziamenti;  lo  schema  di  tale
          decreto e' trasmesso  alle  Camere  per  l'espressione  dei
          pareri  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni
          dalla data di trasmissione, decorso  il  quale  il  decreto
          puo' comunque essere adottato. Il Presidente del  Consiglio
          dei ministri, qualora non  intenda  conformarsi  ai  pareri
          parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
          le  sue  osservazioni  e   con   eventuali   modificazioni,
          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione e motivazione. Le Commissioni  competenti  per
          materia   possono   esprimersi   sulle   osservazioni   del
          Presidente del Consiglio dei ministri entro il  termine  di
          dieci giorni dalla data della nuova  trasmissione.  Decorso
          tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.»