DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 59

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-4-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008, n. 101 (in G.U. 07/06/2008, n.132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2017)
Testo in vigore dal: 1-6-2012
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 8-novies 
 
 
(Modifica  all'articolo  15,  comma  1,   del   testo   unico   della
radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31  luglio  2005,  n.
177, e abrogazione del comma 12 dell'articolo 25 della legge 3 maggio
2004,  n.  112.  Parere  motivato  nell'ambito  della  procedura   di
                      infrazione n. 2005/5086) 
 
 
  1.  Il  comma  1   dell'articolo   15   del   testo   unico   della
radio-televisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.
177, e' sostituito dal seguente: 
  "1.  Fatti  salvi  i  criteri  e  le  procedure  specifici  per  la
concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione
sonora  e  televisiva,  previsti  dal  codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
in considerazione degli obiettivi di tutela del  pluralismo  e  degli
altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per  l'attivita'
di operatore di rete su frequenze terrestri in  tecnica  digitale  si
conforma  ai  principi  della  direttiva  2002/20/CE  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  7  marzo  2002,  e  della  direttiva
2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002.  Tale  attivita'
e'  soggetta  al  regime  dell'autorizzazione  generale,   ai   sensi
dell'articolo 25 del citato codice di cui al decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni". 
  2. Le licenze individuali gia' rilasciate ai sensi del  regolamento
di cui  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni n. 435/01/CONS del 15  novembre  2001,  pubblicata  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del  6  dicembre
2001, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono  convertite,  su  iniziativa  del   Ministero   dello   sviluppo
economico, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di
quelle comunitarie. E' abrogato il comma 12  dell'articolo  25  della
legge 3 maggio 2004, n. 112. 
  3. Fermo restando  quanto  stabilito  dalla  vigente  normativa  in
materia di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di  frequenze
tra due soggetti titolari  di  autorizzazione  generale  avviene  nel
rispetto   dell'articolo   14   del   codice   delle    comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259.
((14)) 
  4. Nel corso della progressiva attuazione del  piano  nazionale  di
assegnazione  delle  frequenze   televisive   in   tecnica   digitale
terrestre, nel rispetto del relativo programma di attuazione  di  cui
all'articolo 42, comma 11, del citato testo unico di cui  al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle  frequenze
per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati,  in
conformita` ai criteri  di  cui  alla  deliberazione  n.  181/09/CONS
dell'Autorita` per le garanzie  nelle  comunicazioni,  del  7  aprile
2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009  ,
fatta eccezione per i punti 6, lettera f), 7 e 8, salvo il  penultimo
capoverso, dell'allegato A, , nel rispetto dei principi stabiliti dal
diritto comunitario,  basate  su  criteri  obiettivi,  proporzionati,
trasparenti e non discriminatori. 
  5. Al fine di rispettare la previsione dell'art.  2-bis,  comma  5,
del  decreto-legge  23  gennaio   2001,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  20  marzo  2001,  n.  66,  e  successive
modificazioni, e di dare attuazione al piano  di  assegnazione  delle
frequenze, con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  non
avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, e'  definito,  entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
calendario per il passaggio definitivo alla  trasmissione  televisiva
digitale  terrestre  con  l'indicazione   delle   aree   territoriali
interessate e delle rispettive scadenze. (9) 
 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla L.
26 maggio 2011, n. 75, ha disposto (con l'art. 4, comma  1)  che  "Il
termine  per  stabilire,  con  le  modalita'  di  cui  al   comma   5
dell'articolo 8-novies  del  decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,  il
calendario definitivo per il passaggio alla  trasmissione  televisiva
digitale terrestre e' prorogato al 30 settembre 2011". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259,  come  modificato  dal  D.Lgs.  28
maggio 2012, n. 70, ha disposto (con l'art. 14,  comma  10)  che  "Il
rinvio  al  presente  articolo  operato  dal  comma  3  dell'articolo
8-novies del decreto-legge 8 aprile  2008,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, si intende riferito
all'articolo 14-ter".