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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 59

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-4-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008, n. 101 (in G.U. 07/06/2008, n.132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2017)
Testo in vigore dal: 19-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni al fine di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da
sentenze della Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee  e  da
procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1° aprile 2008; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per le politiche europee, di concerto con i  Ministri  della
giustizia,  degli  affari  esteri,  dell'economia  e  delle  finanze,
dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle
politiche agricole alimentari e forestali, della salute, del lavoro e
della previdenza sociale e per gli affari regionali  e  le  autonomie
locali; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
 Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli 
organi di giustizia civile 
 
  1. I giudizi civili concernenti gli atti e le  procedure  volti  al
recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero
adottata dalla Commissione europea  ai  sensi  dell'articolo  14  del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del  22  marzo  1999  sono
regolati dall'articolo 9 del decreto legislativo 1°  settembre  2011,
n. 150. (11) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (11) 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (11) 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (11) 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (11) 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (11) 
                                                               ((16)) 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 234 ha disposto (con l'art. 61, comma 4)
che "L'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato
dall'articolo 34, comma 8, del decreto legislativo 1º settembre 2011,
n. 150, continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data  di
entrata in vigore della presente legge".