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LEGGE 28 luglio 2016, n. 154

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale. (16G00169)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-8-2016
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
               Semplificazioni in materia di controlli 
 
  1. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma
3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o  aggiornare  il
fascicolo aziendale i produttori di cui al comma 1 che producono olio
destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera
350 kg di olio per campagna di commercializzazione». 
  2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116, dopo le parole: «depositi di prodotti petroliferi» sono inserite
le seguenti: «e di olio di oliva». 
  3. Al secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971,  n.
817, dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis)  all'imprenditore  agricolo  professionale  iscritto  nella
previdenza agricola proprietario  di  terreni  confinanti  con  fondi
offerti  in  vendita,  purche'  sugli  stessi  non  siano   insediati
mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori
diretti». 
  4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
individuare percorsi per la pastorizia  transumante  nell'ambito  dei
ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonche'  delle  sponde,
scarpe e banchine dei corsi d'acqua e  dei  pubblici  canali  e  loro
accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo  96,
lettera i), del testo unico di cui al regio decreto 25  luglio  1904,
n. 523, e all'articolo 134, lettera f), del  regolamento  di  cui  al
regio decreto 8 maggio 1904, n. 368. 
  5. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in
materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e  dei
vini dettata  in  ambito  nazionale  in  esecuzione  dei  regolamenti
europei in materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione  geografica
di  cui  all'allegato  III  del  regolamento  (CE)  n.  110/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, nonche'  per
ciascuna  indicazione  geografica  di   cui   all'articolo   26   del
regolamento (UE) n.  251  del  2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  26  febbraio  2014,   puo'   essere   costituito   e
riconosciuto dal Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali un  consorzio  di  tutela.  Con  regolamento  adottato  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione  e
riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma. 
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  4  e  5  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento
dei  compiti  ivi  previsti  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  7. Gli animali della specie bovina, come definiti  dall'articolo  1
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  19
ottobre 2000, n. 437, qualora destinati alla sola commercializzazione
nazionale,  sono  esentati  dall'obbligo   di   accompagnamento   del
passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento  (CE)  n.  1760/2000
del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  17  luglio  2000,  in
materia di identificazione e registrazione dei bovini, in seguito  al
riconoscimento   della   piena   operativita'   della   banca    dati
informatizzata nazionale da parte della Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/ 2000. 
  8. Il detentore di animali di specie bovina e'  responsabile  della
tenuta dei passaporti per  i  soli  animali  destinati  al  commercio
intracomunitario. 
  9. Il comma 5 dell'articolo 4 e il comma  13  dell'articolo  7  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
ottobre 2000, n. 437, sono abrogati. 
  10. All'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116, dopo le  parole:  «zootecnica  e  forestale»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  nonche'  l'innovazione  tecnologica  ed   informatica,
l'agricoltura di precisione e  il  trasferimento  di  conoscenza  dal
campo della ricerca al settore primario,». 
  11. All'articolo 25 della legge 28 dicembre 2015, n. 221,  dopo  il
comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. La disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  previo
esperimento della procedura di comunicazione di cui  all'articolo  5,
paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 9 settembre 2015». 
  12.  A  decorrere  dall'anno  2017,  i  costi  delle  attivita'  di
controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche  agricole
alimentari e  forestali  2  marzo  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, sono  sostenuti  dai  destinatari
degli incentivi. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo
economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, e' stabilita la quota delle  tariffe  di
cui  all'articolo  25  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da
riconoscere  al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali per le attivita' di cui al primo periodo del presente comma
a decorrere dal 1º gennaio 2017. La quota delle tariffe di pertinenza
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e'
definita  sulla  base  dei  costi,  della  programmazione   e   delle
previsioni di sviluppo delle medesime attivita'  ed  e'  versata  dal
gestore dei servizi energetici (GSE)  Spa  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo  dello  stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad apportare,  con  proprio  decreto,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  16  della  legge  14
          gennaio 2013, n. 9 (Norme sulla qualita' e  la  trasparenza
          della filiera degli oli di oliva vergini), pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2013, n. 26, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 16 (Obbligo di costituzione e  aggiornamento  del
          fascicolo aziendale). - 1. Al fine di  garantire  la  piena
          rintracciabilita' delle produzioni nazionali  destinate  al
          commercio e di prevenire eventuali frodi, e'  obbligatorio,
          per tutti i  produttori  di  oli  vergini,  extravergini  e
          lampanti, costituire e aggiornare il  fascicolo  aziendale,
          ai sensi del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503,  e  del  decreto
          legislativo 29 marzo  2004,  n.  99.  In  caso  di  mancata
          ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non  possono
          essere destinate al commercio. 
              2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta
          l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del
          pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. 
              3. Salvo che il fatto costituisca reato,  alle  imprese
          riconosciute che provvedono all'annotazione nel registro di
          carico e scarico, previsto dal decreto del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12  del  16  gennaio
          2010, di olive o  oli  di  produttori  che  non  rispettano
          l'obbligo  di  cui  al  comma  1  si  applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500
          euro a 3.000 euro, nonche'  la  sanzione  accessoria  della
          sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a  sei
          mesi. 
              3-bis. Non sono  tenuti  all'obbligo  di  costituire  o
          aggiornare il fascicolo aziendale i produttori  di  cui  al
          comma  1  che  producono  olio   destinato   esclusivamente
          all'autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio
          per campagna di commercializzazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91  (Disposizioni  urgenti
          per  il  settore   agricolo,   la   tutela   ambientale   e
          l'efficientamento  energetico  dell'edilizia  scolastica  e
          universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,  il
          contenimento dei costi gravanti sulle  tariffe  elettriche,
          nonche'  per  la  definizione  immediata   di   adempimenti
          derivanti  dalla  normativa  europea),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192,
          supplemento  ordinario,  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
              «Art.  1-bis  (Disposizioni  urgenti  in   materia   di
          semplificazioni). -  1.  Ai  fini  dell'applicazione  della
          disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
          incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano  depositi
          di prodotti petroliferi e di olio di oliva di capienza  non
          superiore a 6 metri cubi, anche  muniti  di  erogatore,  ai
          sensi dell'art. 14, commi  13-bis  e  13-ter,  del  decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n.  99,  non  sono  tenuti  agli
          adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 14 agosto
          1971, n. 817 (Disposizioni  per  il  rifinanziamento  delle
          provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  14  ottobre  1971,  n.
          261, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7. - 1. Il termine di quattro anni  previsto  dal
          primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590,
          per l'esercizio del diritto di prelazione e' ridotto a  due
          anni. 
              Detto diritto di prelazione, con le modifiche  previste
          nella presente legge, spetta anche: 
              1) al mezzadro o al colono il cui contratto  sia  stato
          stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre
          1964, n. 756; 
              2)  al  coltivatore  diretto  proprietario  di  terreni
          confinanti con fondi  offerti  in  vendita,  purche'  sugli
          stessi non siano insediati  mezzadri,  coloni,  affittuari,
          compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti; 
              2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto
          nella   previdenza   agricola   proprietario   di   terreni
          confinanti con fondi  offerti  in  vendita,  purche'  sugli
          stessi non siano insediati  mezzadri,  coloni,  affittuari,
          compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti. 
              Nel caso di vendita di  piu'  fondi  ogni  affittuario,
          mezzadro  o  colono   puo'   esercitare   singolarmente   o
          congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del
          fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.». 
              - Il testo del regio decreto 25  luglio  1904,  n.  523
          (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
          idrauliche delle diverse  categorie)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1904, n. 234. 
              - Il testo del regio decreto  8  maggio  1904,  n.  368
          (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni
          paludosi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  luglio
          1904, n. 176. 
              -  Il  testo  del  regolamento  (CE)  n.  110/2008  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  15  gennaio  2008,
          relativo  alla   definizione,   alla   designazione,   alla
          presentazione, all'etichettatura e  alla  protezione  delle
          indicazioni  geografiche  delle  bevande  spiritose  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89  del  Consiglio,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  13
          febbraio 2008, n. L 39. 
              -  Il  testo  del  regolamento  (UE)  n.  251/2014  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  febbraio  2014,
          concernente   la   definizione,   la    designazione,    la
          presentazione,  l'etichettatura  e  la   protezione   delle
          indicazioni   geografiche   dei    prodotti    vitivinicoli
          aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE)  n.  1601/91
          del  Consiglio,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 20 marzo 2014, n. L 84. 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  19  ottobre  2000,  n.   437
          (Regolamento recante modalita' per la identificazione e  la
          registrazione  dei  bovini),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 2001, n. 30: 
              «Art. 1  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          regolamento si applicano le seguenti definizioni: 
              a) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e,  nel
          caso di una fattoria all'aperto,  qualsiasi  luogo  in  cui
          sono tenuti,  allevati  o  governati  animali  oggetto  del
          presente regolamento; 
              b) allevamento: un animale o  l'insieme  degli  animali
          che sono tenuti in un'azienda come unita' epidemiologica  e
          se in una stessa azienda sono  presenti  piu'  allevamenti,
          tutti gli allevamenti formano un'unita' avente la  medesima
          qualifica sanitaria; 
              c) detentore:  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica
          responsabile di  animali,  anche  temporaneamente,  nonche'
          durante il trasporto o nel mercato; 
              d) animale: un animale della specie bovina, comprese le
          specie Bison bison e Bubalus bubalus; 
              e) animale da macello: un animale della specie  bovina,
          comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus  destinato
          ad essere  condotto  ad  un  macello  o  ad  un  centro  di
          raccolta, dal quale potra' essere  avviato  solamente  alla
          macellazione; 
              f) autorita' competente: il Ministero della sanita'.». 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  5  e  6  del
          regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di
          identificazione e di registrazione dei  bovini  e  relativo
          all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a  base
          di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97
          del  Consiglio,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 11 agosto 2000, n. L 204: 
              «Art. 5. - L'autorita' competente  degli  Stati  membri
          istituisce una banca  dati  informatizzata  a  norma  degli
          articoli 14 e 18 della direttiva 64/432/CEE. 
              Gli Stati membri possono scambiare dati elettronici tra
          le loro rispettive banche dati informatizzate  a  decorrere
          dalla  data  in  cui  la  Commissione  riconosca  la  piena
          operativita' del sistema di scambio di dati. A tutela degli
          interessi del detentore, lo scambio avviene in maniera tale
          da garantire la protezione dei dati e  prevenire  qualunque
          tipo di abuso. 
              Nell'ottica di garantire lo scambio  elettronico  delle
          informazioni tra Stati membri, la Commissione  adotta  atti
          delegati conformemente all'art.  22-ter  per  stabilire  le
          norme relative ai dati che devono essere scambiati  fra  le
          banche dati informatizzate degli Stati membri. 
              La Commissione, mediante atti di esecuzione,  fissa  le
          condizioni e  le  modalita'  tecniche  di  tale  scambio  e
          riconosce la piena operativita' del sistema di  scambio  di
          dati. Tali atti di  esecuzione  sono  adottati  secondo  la
          procedura d'esame di cui all'art. 23, paragrafo 2. 
              Art. 6. - 1. Qualora uno Stato membro non proceda  allo
          scambio  elettronico  di  dati  con  altri   Stati   membri
          nell'ambito del  sistema  di  scambio  elettronico  di  cui
          all'art. 5: 
              a) per ciascun animale destinato a scambi  intra-Unione
          l'autorita' competente di tale  Stato  membro  rilascia  un
          passaporto in base alle informazioni contenute nella  banca
          dati informatizzata istituita in tale Stato membro; 
              b) ciascun animale per cui e' rilasciato un  passaporto
          e'  accompagnato  da  detto  passaporto  ogniqualvolta   e'
          trasferito da uno Stato membro ad un altro; 
              c) quando l'animale arriva all'azienda di  destinazione
          il passaporto che lo accompagna e' consegnato all'autorita'
          competente dello Stato membro in cui e'  situata  l'azienda
          di destinazione. 
              2.  Al  fine  di  consentire  la   tracciabilita'   dei
          movimenti degli animali fino all'azienda di origine situata
          in uno Stato  membro,  alla  Commissione  e'  conferito  il
          potere di adottare  atti  delegati  conformemente  all'art.
          22-ter per stabilire le norme concernenti  le  informazioni
          contenute nella banca dati informatizzata da includere  nei
          passaporti per gli animali, comprese le misure  transitorie
          che occorrono per la loro introduzione.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1-ter  del  citato
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  1-ter (Istituzione  del  sistema  di  consulenza
          aziendale in agricoltura). - 1. E' istituito il sistema  di
          consulenza  aziendale  in  agricoltura  in  conformita'  al
          titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo le
          disposizioni  quadro  definite  a  livello  nazionale   dal
          presente articolo. 
              2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti
          di cui all'art. 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento
          (UE)   n.   1306/2013   e   gli   aspetti   relativi   alla
          competitivita'   dell'azienda   agricola,   zootecnica    e
          forestale,    nonche'    l'innovazione    tecnologica    ed
          informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento
          di conoscenza dal campo della ricerca al settore  primario,
          inclusi il benessere e la biodiversita' animale  nonche'  i
          profili sanitari delle pratiche zootecniche. 
              3. Lo svolgimento  dell'attivita'  di  consulenza  deve
          essere    chiaramente    separato     dallo     svolgimento
          dell'attivita' di controllo dei procedimenti amministrativi
          e  tecnici  per  l'erogazione  di  finanziamenti   pubblici
          all'agricoltura. 
              4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma
          1 devono  possedere  qualifiche  adeguate  o  ricevere  una
          adeguata  formazione  di  base  e  di   aggiornamento,   in
          relazione agli ambiti di cui al comma 2. 
              5. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  della
          salute,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  sono  definiti   i   criteri   che
          garantiscono il rispetto del principio  di  separatezza  di
          cui al comma 3, le procedure omogenee per la  realizzazione
          delle attivita' di formazione e  aggiornamento  di  cui  al
          comma 4, le modalita' di accesso al sistema  di  consulenza
          aziendale   che   tengano   conto   delle   caratteristiche
          specifiche di  tutti  i  comparti  produttivi  del  settore
          agricolo, zootecnico e forestale, nonche' l'istituzione del
          registro unico nazionale degli organismi  di  consulenza  e
          del  sistema  di  certificazione  di   qualita'   nazionale
          sull'efficacia ed efficienza dell'attivita'  di  consulenza
          svolta,  presso  il  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali, nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica. 
              6. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano selezionano gli  organismi  di  consulenza  secondo
          quanto disposto dall'art. 15, paragrafo 3, del  regolamento
          (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del  17  dicembre  2013,   e   con   propri   provvedimenti
          definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore del decreto di  cui  al  comma  5,  le  disposizioni
          attuative a livello regionale  del  sistema  di  consulenza
          aziendale. 
              6-bis. Per la selezione degli organismi  di  consulenza
          aziendale le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro,  in  deroga
          all'art.  59,  comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni. 
              7. All'art. 3-bis, comma 1, del decreto legislativo  27
          maggio 1999, n. 165, dopo la  lettera  c)  e'  aggiunta  la
          seguente: 
              «c-bis) accertare ed  attestare,  a  prescindere  dalla
          suddetta convenzione,  nell'ambito  delle  competenze  loro
          assegnate  dalla  legge,  fatti  o  circostanze  di  ordine
          meramente  tecnico  concernenti  situazioni  o  dati  certi
          relativi all'esercizio dell'attivita' di impresa.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  25  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in  materia  ambientale
          per  promuovere  misure  di  green   economy   e   per   il
          contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse   naturali),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  25   (Modifica   all'allegato   2   al   decreto
          legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,   in   materia   di
          fertilizzanti). - 1. All'allegato 2,  punto  2,  numero  5,
          terza colonna, al decreto legislativo 29  aprile  2010,  n.
          75,   e   successive   modificazioni,   dopo   le   parole:
          «proveniente da raccolta differenziata»  sono  inserite  le
          seguenti: «, ivi inclusi i rifiuti in plastica compostabile
          certificata secondo la norma UNI EN 13432: 2002, compresi i
          prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali  e
          assimilati,  previo  idoneo  processo   di   sanificazione,
          qualora necessario. 
              1-bis. La disposizione di cui al  comma  1  si  applica
          previo esperimento della procedura di comunicazione di  cui
          all'art. 5, paragrafo 1, della direttiva UE  2015/1535  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, paragrafo  1,  della
          direttiva  UE  2015/1535  del  Parlamento  europeo  e   del
          Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una  procedura
          d'informazione nel settore delle regolamentazioni  tecniche
          e  delle  regole  relative  ai   servizi   della   societa'
          dell'informazione (codificazione) (Testo rilevante ai  fini
          del SEE), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea 17 settembre 2015, n. L 241: 
              «Art. 5. - 1. Fatto salvo l'art. 7,  gli  Stati  membri
          comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di
          regola  tecnica,  salvo  che   si   tratti   del   semplice
          recepimento  integrale  di  una  norma   internazionale   o
          europea,  nel  qual  caso  e'  sufficiente   una   semplice
          informazione  sulla  norma  stessa.  Essi   le   comunicano
          brevemente anche i motivi che rendono  necessario  adottare
          tale regola tecnica a  meno  che  non  risultino  gia'  dal
          progetto. 
              All'occorrenza,  e  a  meno  che  non  sia  gia'  stato
          trasmesso in relazione con  una  comunicazione  precedente,
          gli  Stati  membri   comunicano   contemporaneamente   alla
          Commissione  il  testo  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari fondamentali, essenzialmente  e  direttamente
          in questione, qualora la  conoscenza  di  detto  testo  sia
          necessaria per valutare la portata del progetto  di  regola
          tecnica. 
              Gli Stati membri procedono ad una  nuova  comunicazione
          alla Commissione del progetto di regola tecnica secondo  le
          modalita' stabilite al primo e secondo comma  del  presente
          paragrafo qualora essi  apportino  al  progetto  di  regola
          tecnica modifiche importanti che ne  alterino  l'ambito  di
          applicazione, ne abbrevino il  calendario  di  applicazione
          inizialmente previsto, aggiungano o rendano  piu'  rigorosi
          le specificazioni o i requisiti. 
              Quando  il  progetto  di   regola   tecnica   mira   in
          particolare   a   limitare   la    commercializzazione    o
          l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato  o  di  un
          prodotto  chimico,  segnatamente  per  motivi   di   salute
          pubblica o di tutela dei consumatori o  dell'ambiente,  gli
          Stati membri  comunicano  anche  un  riassunto  oppure  gli
          estremi dei dati  pertinenti  relativi  alla  sostanza,  al
          preparato o al prodotto in questione e di  quelli  relativi
          ai prodotti di sostituzione conosciuti  e  disponibili,  se
          tali informazioni sono disponibili, nonche' le  conseguenze
          previste  delle  misure  per  quanto  riguarda  la   salute
          pubblica o la tutela del consumatore e  dell'ambiente,  con
          un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i
          principi previsti nella parte corrispondente della  sezione
          II.3 dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
          Parlamento e del Consiglio. 
              La Commissione comunica senza indugio agli altri  Stati
          membri il progetto di regola tecnica e  tutti  i  documenti
          che le sono stati trasmessi. Essa puo' anche sottoporre  il
          progetto al parere del comitato di  cui  all'art.  2  della
          presente direttiva e, se del caso, del comitato  competente
          del settore in questione. 
              Per quanto concerne le specificazioni tecniche o  altri
          requisiti o le regole relative ai servizi di  cui  all'art.
          1, paragrafo 1, lettera  f),  secondo  comma,  punto  iii),
          della  presente  direttiva,  le  osservazioni  o  i  pareri
          circostanziati  della  Commissione  o  degli  Stati  membri
          possono basarsi unicamente sugli aspetti che  costituiscano
          eventualmente  ostacoli  agli  scambi  o,  per  le   regole
          relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o
          alla liberta' di stabilimento dell'operatore di servizi,  e
          non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.».