DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-8-2016
aggiornamenti all'articolo
                             ART. 1-ter 
 
  (Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura). 
 
  1. E' istituito il sistema di consulenza aziendale  in  agricoltura
in conformita' al titolo III del regolamento (UE)  n.  1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,  e  secondo
le disposizioni quadro definite  a  livello  nazionale  dal  presente
articolo. 
  2. Il sistema di consulenza contempla  almeno  gli  ambiti  di  cui
all'articolo 12, paragrafi 2 e 3,  del  citato  regolamento  (UE)  n.
1306/2013 e gli aspetti  relativi  alla  competitivita'  dell'azienda
agricola,  zootecnica   e   forestale   ((,   nonche'   l'innovazione
tecnologica  ed  informatica,  l'agricoltura  di  precisione   e   il
trasferimento di  conoscenza  dal  campo  della  ricerca  al  settore
primario,)) inclusi il benessere e la biodiversita' animale nonche' i
profili sanitari delle pratiche zootecniche. 
  3.  Lo  svolgimento  dell'attivita'  di  consulenza   deve   essere
chiaramente separato dallo svolgimento  dell'attivita'  di  controllo
dei  procedimenti  amministrativi  e  tecnici  per  l'erogazione   di
finanziamenti pubblici all'agricoltura. 
  4. I consulenti che operano nel sistema di cui al  comma  1  devono
possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata  formazione  di
base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2. 
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  sono  definiti  i  criteri  che  garantiscono  il
rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure
omogenee  per  la  realizzazione  delle  attivita'  di  formazione  e
aggiornamento di cui al comma 4, le modalita' di accesso  al  sistema
di consulenza  aziendale  che  tengano  conto  delle  caratteristiche
specifiche di tutti  i  comparti  produttivi  del  settore  agricolo,
zootecnico e forestale,  nonche'  l'istituzione  del  registro  unico
nazionale  degli  organismi  di   consulenza   e   del   sistema   di
certificazione di qualita'  nazionale  sull'efficacia  ed  efficienza
dell'attivita'  di  consulenza  svolta,  presso  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  6. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
selezionano gli  organismi  di  consulenza  secondo  quanto  disposto
dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  e  con
propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui  al  comma  5,  le  disposizioni
attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale. 
  6-bis. Per la selezione degli organismi di consulenza aziendale  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  possono  fare
ricorso ad accordi quadro, in deroga all'articolo 59,  comma  1,  del
codice di cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
successive modificazioni. 
  7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo  27  maggio
1999, n. 165, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
  "c-bis)  accertare  ed  attestare,  a  prescindere  dalla  suddetta
convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge,
fatti  o  circostanze  di  ordine   meramente   tecnico   concernenti
situazioni o dati  certi  relativi  all'esercizio  dell'attivita'  di
impresa".