DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 25 
 
(Modalita' di copertura di oneri sostenuti dal  Gestore  dei  Servizi
                       Energetici GSE S.p.A.) 
 
  1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento  delle  attivita'
di gestione, di verifica e di controllo,  inerenti  i  meccanismi  di
incentivazione e di sostegno, sono a  carico  dei  beneficiari  delle
medesime attivita', ivi incluse  quelle  in  corso  ((con  esclusione
degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW)). 
  2. Entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, e successivamente ogni tre anni,  il  GSE  propone  al
Ministro dello sviluppo economico  l'entita'  delle  tariffe  per  le
attivita' di cui al comma 1 da applicare a decorrere dal  1°  gennaio
2015 e valide per un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla
base dei costi, della programmazione e delle previsioni  di  sviluppo
delle  medesime  attivita'.  La  proposta  include  le  modalita'  di
pagamento delle tariffe. 
  3. La proposta di tariffe di  cui  al  comma  2  e'  approvata  dal
Ministro dello sviluppo economico con decreto da  adottare  entro  60
giorni dalla comunicazione. 
  4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
provvede alle compensazioni ove necessario.